LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia. (09G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 18. 
          (Azioni a tutela della qualita' delle produzioni 
           agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura 
               e per il contrasto alla contraffazione 
               dei prodotti agroalimentari ed ittici) 
 
  1. Al fine di rafforzare le azioni volte  a  tutelare  la  qualita'
delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e  a
contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella  filiera  ittica
nonche' la commercializzazione  di  specie  ittiche  protette  ovvero
prive delle informazioni obbligatorie a tutela del  consumatore,  per
gli  ((anni  2009-2012))  il  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari  e  forestali  promuove  le  iniziative   necessarie   per
assicurare la qualita' delle produzioni e  dei  prodotti  immessi  al
consumo nel territorio nazionale. 
  2. All'attuazione del comma 1 il Ministero provvede  ai  sensi  dei
commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del  decreto-  legge  10  gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n.  81,  e,  limitatamente  alle  attivita'  di  controllo,  con   il
coordinamento  dell'Ispettorato  centrale  per  il  controllo   della
qualita'  dei  prodotti   agroalimentari,   attraverso   il   Comando
carabinieri politiche agricole e alimentari, il Corpo forestale dello
Stato e il  Corpo  delle  capitanerie  di  porto-  guardia  costiera,
nell'ambito delle rispettive competenze. 
  3. Al fine di garantire la qualita' e una  migliore  valorizzazione
commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non
destinati  all'esportazione  devono  essere  fornite,  per  tutte  le
partite, da soggetti d'impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti
informazioni: 
   a) il numero di identificazione di ogni partita; 
   b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie; 
   c) il peso vivo espresso in chilogrammi; 
   d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del
prodotto; 
   e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura; 
   f) il nome e l'indirizzo dei fornitori; 
   g) l'attrezzo da pesca. 
  4. A ciascuna partita e' applicato, a cura dei  soggetti  esercenti
la  pesca,  un  sistema  specifico  di  marcatura  ed  etichettatura,
individuato  con  successivo  decreto  ministeriale,  contenente   le
informazioni di cui al comma 3, adottato  previa  comunicazione  alla
Commissione europea ai sensi della direttiva 98/ 34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998. 
  5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti e
alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri
e comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi. 
  6. Dall'applicazione dei commi 3,  4  e  5  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  7. Entro il 30 aprile di ogni anno, il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere  una  relazione
nella  quale  illustra,  con  riferimento  all'anno  precedente,   le
iniziative  assunte  a  tutela  della   qualita'   delle   produzioni
agroalimentari,  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  con   specifico
riguardo: 
   a) alle iniziative di formazione e di informazione; 
   b) alle attivita' di  controllo  effettuate,  distinguendo  quelle
rivolte alle produzioni di qualita' regolamentata e quelle effettuate
nei singoli settori produttivi; 
   c)  agli  illeciti  riscontrati  nelle  attivita'  di   controllo,
indicando le  contestazioni  amministrative  sollevate,  i  sequestri
effettuati e  le  notizie  di  reato  inviate,  anche  con  specifico
riguardo al reato di cui all'articolo 517-quater del  codice  penale,
introdotto dall'articolo 15, comma  1,  lettera  e),  della  presente
legge. 
  8. Nella relazione di cui al comma 7, il Ministero  da'  un  quadro
complessivo delle tendenze del settore  agroalimentare  italiano  nel
contesto internazionale, prospettando  le  modifiche  alla  normativa
vigente che  ritenga  necessarie  per  garantire  la  qualita'  delle
produzioni e dei prodotti. 
  9.  Per  potenziare  l'azione  di  contrasto  alle   frodi   e   di
monitoraggio della produzione dell'olio di oliva  e  delle  olive  da
tavola, tenuto conto di  quanto  previsto  nel  regolamento  (CE)  n.
2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i  frantoi  oleari
hanno l'obbligo  di  comunicare  all'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA), nell'ambito di quanto previsto  dall'articolo  20
della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche  le  informazioni  relative
all'origine del prodotto trasformato. 
  10. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo  ai  sensi
del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno  2005,
definisce il dettaglio dei  dati  da  fornire  per  ciascuna  azienda
agricola nonche' le regole di  registrazione  e  di  controllo  delle
informazioni di cui al comma 9 e, nell'ambito dei servizi del Sistema
informativo  agricolo  nazionale   (SIAN),   realizza   e   mette   a
disposizione   dei   soggetti   della   filiera   interessati    alla
tracciabilita' del prodotto le funzioni di alimentazione e  fruizione
dei dati sopra individuati,  provvedendo,  anche  mediante  specifici
accordi di servizio con le unioni riconosciute dei frantoiani  e  dei
produttori, alla diffusione dei servizi. 
  11. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 sono autorizzate la spesa di 7
milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a  garantire  la
qualita' e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire
le attivita' di controllo per la qualita'  e  di  monitoraggio  della
filiera ittica.  Le  suddette  risorse  vengono  assegnate  dall'AGEA
((sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate  o))  secondo
le modalita' di cui al comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto- legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
marzo 2006, n. 81. 
  12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 e' istituito, nello stato  di
previsione   dell'AGEA,   un   fondo   denominato   "Fondo   per   la
tracciabilita' dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola", con  una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2009. 
  13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a  14  milioni  di
euro per l'anno 2009, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
delle risorse di cui all'articolo Ibis, comma 2, del  decreto-  legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
marzo 2006, n. 81. 
  14. Le risorse di cui ai commi 11 e 12 possono essere  incrementate
mediante  corrispondente  riassegnazione  all'AGEA   dei   contributi
versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e
di altri enti e organismi pubblici, secondo modalita'  stabilite  con
apposite convenzioni. 
  15. Per attivita' di controllo sulla pesca e  sull'acquacoltura  e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2010 e 2011, da destinare a favore del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto- guardia costiera al fine di  garantire  lo  svolgimento  delle
relative attivita' operative. Al relativo onere si provvede a  valere
sul fondo di cui all'articolo 5,  comma  4,  del  decreto-  legge  27
maggio 2008, n. 93, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai  sensi  dell'articolo  60,
comma 8, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.