LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilita' e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-10-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21. 
 
                      (Bilancio di previsione) 
 
  1. Il disegno di legge del bilancio di previsione si  riferisce  ad
un periodo triennale e si compone di due sezioni. 
  1-bis. La prima sezione del disegno di legge  di  bilancio  dispone
annualmente il quadro di  riferimento  finanziario  e  provvede  alla
regolazione  annuale  delle  grandezze  previste  dalla  legislazione
vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari  agli  obiettivi.
Essa contiene, per ciascun  anno  del  triennio  di  riferimento,  le
misure   quantitative   necessarie   a   realizzare   gli   obiettivi
programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i  loro  eventuali
aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis. 
  1-ter. La prima sezione del disegno di legge di  bilancio  contiene
esclusivamente: 
    a) la determinazione del livello massimo del ricorso  al  mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di  competenza
e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza
con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2; 
    b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti
finanziari,  con  decorrenza  nel  triennio  di  riferimento,   sulle
previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o  sugli  altri
saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione  o
l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle  entrate
e della spesa previsti dalla normativa vigente  o  delle  sottostanti
autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi; 
    c) norme  volte  a  rafforzare  il  contrasto  e  la  prevenzione
dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento
spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi; 
    d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e  le
corrispondenti tabelle; 
    e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun  anno  del
triennio di  riferimento,  al  rinnovo  dei  contratti  del  pubblico
impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento  economico  e
normativo del personale dipendente dalle amministrazioni  statali  in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,  per  la  parte  non
utilizzata al termine dell'esercizio, e'  conservato  nel  conto  dei
residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di  lavoro  o
all'emanazione dei provvedimenti negoziali; 
    f)  eventuali  norme  recanti  misure  correttive  degli  effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17,  commi  12  e  13,  e,
qualora si  rendano  necessarie  a  garanzia  dei  saldi  di  finanza
pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti  dalle
sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17; 
    g) le norme eventualmente  necessarie  a  garantire  il  concorso
degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai  sensi
della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
  1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte  dalla  prima  sezione
del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare
tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in conto  capitale,
incompatibili con gli obiettivi determinati  ai  sensi  dell'articolo
10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante  dalle  conseguenti
deliberazioni parlamentari. 
  1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma  2,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, la prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
bilancio non  deve  in  ogni  caso  contenere  norme  di  delega,  di
carattere ordinamentale o organizzatorio, ne'  interventi  di  natura
localistica  o  microsettoriale  ovvero  norme  che   dispongono   la
variazione diretta delle previsioni di entrata o di  spesa  contenute
nella seconda sezione del predetto disegno di legge. 
  1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge  di  bilancio  e'
formata sulla base  della  legislazione  vigente,  tenuto  conto  dei
parametri indicati nel DEF,  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  2,
lettera c), dell'aggiornamento delle  previsioni  per  le  spese  per
oneri  inderogabili  e  fabbisogno,  di  cui,  rispettivamente,  alle
lettere  a)  e  c)  del  comma  5  del  presente  articolo,  e  delle
rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23, ed  evidenzia,  per
ciascuna unita' di voto parlamentare di cui al comma 2  del  presente
articolo,  gli  effetti  finanziari  derivanti   dalle   disposizioni
contenute nella prima sezione. 
  2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio  espone  per
l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero,  per  la  spesa  le
unita'   di   voto   parlamentare   determinate    con    riferimento
rispettivamente alla tipologia di  entrata  e  ad  aree  omogenee  di
attivita'. Per la spesa,  le  unita'  di  voto  sono  costituite  dai
programmi I programmi rappresentano aggregati di spesa con  finalita'
omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti  in  termini
di prodotti e  di  servizi  finali,  allo  scopo  di  conseguire  gli
obiettivi  stabiliti  nell'ambito   delle   missioni.   Le   missioni
rappresentano le  funzioni  principali  e  gli  obiettivi  strategici
perseguiti con la spesa. La realizzazione  di  ciascun  programma  e'
affidata  ad  un  unico  centro  di  responsabilita'  amministrativa,
corrispondente  all'unita'  organizzativa  di   primo   livello   dei
Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300.  I  programmi  sono  univocamente   raccordati   alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di
secondo livello. Nei casi in cui cio' non accada perche' il programma
corrisponde in parte a due o piu' funzioni COFOG di secondo  livello,
deve essere indicata la  relativa  percentuale  di'  attribuzione  da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'  elementari
di bilancio, ai fini  della  gestione  e  della  rendicontazione,  di
diversa finalizzazione ricompresi nel programma. 
  2-bis.  La  significativita'   dei   programmi   del   bilancio   e
l'affidamento di ciascun programma di spesa  a  un  unico  centro  di
responsabilita' amministrativa costituiscono criteri  di  riferimento
per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni. 
  2-ter. Con il  disegno  di  legge  di  bilancio  viene  annualmente
effettuata  la  revisione  degli  stanziamenti  iscritti  in  ciascun
programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai  fini
dell'attribuzione dei programmi medesimi a  ciascuna  amministrazione
sulla base delle rispettive competenze. 
  3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono indicati: 
    a)  l'ammontare  presunto  dei  residui  attivi  o  passivi  alla
chiusura dell'esercizio  precedente  a  quello  cui  il  bilancio  si
riferisce; 
    b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e  delle
spese che si prevede  di  impegnare  nell'anno  cui  il  bilancio  si
riferisce; 
    c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al  secondo
e terzo anno del bilancio triennale; 
    d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e  delle
spese che  si'  prevede  di  pagare  nell'anno  cui  il  bilancio  si
riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in
conto residui.  Si  intendono  per  incassate  le  somme  versate  in
Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 
  4. Nell'ambito delle dotazioni  previste  in  relazione  a  ciascun
programma di cui al comma 2 sono  distinte  le  spese  correnti,  con
indicazione delle spese di personale, e le spese  d'investimento.  In
appositi allegati agli stati di previsione della spesa  e'  indicata,
per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in
conto capitale nonche' la quota delle spese di oneri inderogabili, di
fattore  legislativo  e  di  adeguamento  al   fabbisogno   di   cui,
rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 5. 
  5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: 
    a) oneri inderogabili, in quanto spese  vincolate  a  particolari
meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati  sia
da leggi sia  da  altri  atti  normativi.  Rientrano  tra  gli  oneri
inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle  relative
al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese  fisse,  le
spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi  comunitari
e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonche'  quelle
cosi' identificate per espressa disposizione normativa; 
    b) fattori legislativi, ossia le spese  autorizzate  da  espressa
disposizione legislativa  che  ne  determina  l'importo,  considerato
quale limite  massimo  di  spesa,  e  il  periodo  di  iscrizione  in
bilancio; 
    c) spese di adeguamento al fabbisogno,  ossia  spese  diverse  da
quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto  delle
esigenze delle amministrazioni. 
  ((5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno di  legge  di
bilancio e' riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione
della spesa e a ciascun programma, un prospetto riepilogativo da  cui
risulta la ripartizione della spesa tra oneri  inderogabili,  fattori
legislativi  e  adeguamento  al  fabbisogno,  distintamente  per  gli
stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il  prospetto  e'
aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge  di
bilancio tra i due rami del Parlamento.)) 
  6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2016, N. 90. 
  7. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2016, N. 90. 
  8. Le spese di cui al comma 5, lettera  b),  sono  rimodulabili  ai
sensi dell'articolo 23, comma 3. 
  9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le  previsioni
di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni  di  spesa
di' cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti
per le autorizzazioni di impegno e di pagamento. 
  10. La  seconda  sezione  del  disegno  di  legge  di  bilancio  e'
costituita dallo stato di previsione  dell'entrata,  dagli  stati  di
previsione della spesa distinti per Ministeri, e dal quadro  generale
riassuntivo con riferimento al triennio. 
  11. Ciascuno  stato  di  previsione  riporta  i  seguenti  elementi
informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione  della  legge
di bilancio: 
    a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate,
oltre  a  contenere  i  criteri  per  la  previsione  relativa   alle
principali imposte e tasse, essa specifica, per  ciascun  titolo,  la
quota non avente  carattere  ricorrente  e  quella  avente  carattere
ricorrente. Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro
di  riferimento  in  cui  l'amministrazione  opera  e  le   priorita'
politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di  economia
e finanza e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di
cui all'articolo 22-bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre
il contenuto di ciascun  programma  di  spesa  con  riferimento  alle
((azioni)) sottostanti. Per  ciascuna  ((azione))  sono  indicate  le
risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo  alle
categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i
criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta
inoltre il piano  degli  obiettivi,  intesi  come  risultati  che  le
amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e
formulati  con  riferimento  a  ciascuna  ((azione)),  e  i  relativi
indicatori di risultato in  termini  di  livello  dei  servizi  e  di
interventi, in coerenza con  il  programma  generale  dell'azione  di
Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 91. (15) 
    b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163; 
    c)  per  ogni  programma  l'elenco  delle  unita'  elementari  di
bilancio, ai fini della  gestione  e  della  rendicontazione,  e  dei
relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle voci  del  piano
dei conti integrato di cui all'articolo 38-ter; 
    d) per  ogni  programma  un  riepilogo  delle  dotazioni  secondo
l'analisi economica e funzionale; 
    e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2016, N. 90; 
    f)  il  budget  dei  costi  della  relativa  amministrazione.  Le
previsioni economiche sono rappresentate secondo le  voci  del  piano
dei conti, distinte per programmi e per centri di  costo.  Il  budget
espone   le   previsioni    formulate    dai    centri    di    costo
dell'amministrazione ed include il prospetto  di  riconciliazione  al
fine  di  collegare  le   previsioni   economiche   alle   previsioni
finanziarie di bilancio. 
  11-bis. Allo  stato  di  previsione  dell'entrata  e'  allegato  un
rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque  forma  di
esenzione,  esclusione,  riduzione  dell'imponibile  o   dell'imposta
ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti,
con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente  e
nei  primi  sei  mesi  dell'anno  in  corso.   Ciascuna   misura   e'
accompagnata  dalla  sua  descrizione  e  dall'individuazione   della
tipologia dei beneficiari e,  ove  possibile,  dalla  quantificazione
degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono
raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne
caratterizza la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese
fiscali e ne valuta gli effetti finanziari  prendendo  a  riferimento
modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera
anche le spese fiscali negative. Ove possibile e,  comunque,  per  le
spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni  dalla  entrata
in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese  fiscali  e  i
programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e  analizza  gli
effetti micro-economici delle  singole  spese  fiscali,  comprese  le
ricadute sul contesto sociale. (14) 
  11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di  bilancio  e'
annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di  riferimento,
in relazione all'indicazione  del  fabbisogno  del  settore  statale,
effettuata ai  sensi  dell'articolo  10-bis,  comma  1,  lettera  b),
l'importo massimo di emissione di titoli dello  Stato,  in  Italia  e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare. 
  12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche  apportate  da
ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge  di  bilancio
sono incorporati, per ciascuna unita'  di  voto  parlamentare,  nella
seconda  sezione,  quale  risultante  dagli  emendamenti   approvati,
attraverso un'apposita nota di variazioni, presentata dal  Governo  e
votata dalla  medesima  Camera  prima  della  votazione  finale.  Per
ciascuna delle predette unita' di voto la  nota  evidenzia  altresi',
distintamente con riferimento sia  alle  previsioni  contenute  nella
seconda  sezione  sia  agli  effetti   finanziari   derivanti   dalle
disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al
testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto  al
testo approvato nella precedente lettura parlamentare. 
  12-bis. Il disegno  di  legge  di  bilancio  e'  corredato  di  una
relazione tecnica nella quale sono indicati: 
    a) la  quantificazione  degli  effetti  finanziari  derivanti  da
ciascuna disposizione normativa introdotta  nell'ambito  della  prima
sezione; 
    b) i criteri essenziali utilizzati  per  la  formulazione,  sulla
base della legislazione vigente, delle previsioni  di  entrata  e  di
spesa contenute nella seconda sezione; 
    c) elementi di informazione che diano conto  della  coerenza  del
valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con
gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 1. 
  12-ter. Alla relazione  tecnica  prevista  dal  comma  12-bis  sono
allegati, a fini conoscitivi, per  il  triennio  di  riferimento,  un
prospetto  riepilogativo  degli  effetti  finanziari   derivanti   da
ciascuna disposizione normativa introdotta  nell'ambito  della  prima
sezione ai sensi del presente articolo  e  un  prospetto  riassuntivo
degli effetti finanziari derivanti  dalle  riprogrammazioni  e  dalle
variazioni quantitative, disposte  nella  seconda  sezione  ai  sensi
dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio
dello Stato, sul saldo di cassa  delle  amministrazioni  pubbliche  e
sull'indebitamento netto del conto consolidato delle  amministrazioni
pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 
  12-quater. Al disegno di legge di bilancio  e'  allegata  una  nota
tecnico-illustrativa con funzione di raccordo,  a  fini  conoscitivi,
tra il medesimo disegno di legge di bilancio  e  il  conto  economico
delle amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica: 
    a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore  programmatico
del saldo netto da  finanziare  o  da  impiegare  con  gli  obiettivi
programmatici di cui all'articolo 10-bis,  comma  1,  dando  separata
evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse; 
    b) i contenuti della manovra, i relativi  effetti  sui  saldi  di
finanza pubblica articolati  nei  vari  settori  di  intervento  e  i
criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi; 
    c)  le  previsioni  del  conto  economico  delle  amministrazioni
pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3,  lettera
b), e del conto di cassa delle  medesime  amministrazioni  pubbliche,
integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno
di legge di bilancio per il triennio di riferimento. 
  12-quinquies.  La  nota  tecnico-illustrativa  di  cui   al   comma
12-quater e' aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di  legge
di bilancio tra i due rami del Parlamento. 
  13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2016, N. 90; 
  14. L'approvazione  dello  stato  di  previsione  dell'entrata,  di
ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali  della
spesa  nonche'  del  quadro   generale   riassuntivo   e'   disposta,
nell'ordine,  con  distinti  articoli  del  disegno  di  legge,   con
riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa. 
  15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27,  28  e
29 e' disposta con apposite norme. 
  16. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163. 
  17.  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con  le  amministrazioni  interessate,  le  unita'  di  voto
parlamentare  della  legge  di  bilancio  sono  ripartite  in  unita'
elementari   di   bilancio   ai   fini   della   gestione   e   della
rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione  della  legge
di bilancio i Ministri assegnano le  risorse  ai  responsabili  della
gestione. Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai  responsabili
della gestione da parte dei Ministri, e comunque non  oltre  sessanta
giorni successivi all'entrata in vigore della legge di  bilancio,  e'
autorizzata  la  gestione  sulla  base  delle  medesime  assegnazioni
disposte nell'esercizio precedente ((, anche per  quanto  attiene  la
gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui
all'articolo 4 del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279)).
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2016, N. 90. 
  18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono
allegati, secondo le rispettive competenze, gli  elenchi  degli  enti
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli
per i quali alla data di predisposizione  del  disegno  di  legge  di
bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo. 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160, ha  disposto  (con  l'art.  1,
comma 4) che "Per la redazione  del  rapporto  di  cui  al  comma  3,
lettera b), il Governo si avvale di  una  Commissione  istituita  con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  composta  da
quindici esperti nelle materie  economiche,  statistiche,  fiscali  o
giuridico-finanziarie, di cui due rappresentanti della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,   cinque   rappresentanti   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  un  rappresentante   dell'Istituto
nazionale di statistica  (ISTAT),  un  rappresentante  del  Ministero
dello  sviluppo  economico,   un   rappresentante   dell'Associazione
nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),  un  rappresentante   della
Conferenza delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, un rappresentante della  Banca  d'Italia  e  tre  professori
universitari. La Commissione puo' avvalersi del contributo di esperti
delle associazioni di categoria, degli  ordini  professionali,  delle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello  nazionale  e
delle associazioni familiari. La partecipazione alla  Commissione,  a
qualunque titolo, non da' diritto  a  compensi,  emolumenti  o  altre
indennita', ne' a rimborsi di spese". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  3,  comma  2)  che  le  presenti
modifiche si applicano con effetto dal 1 gennaio 2016. 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 ha disposto (con l'art. 2, comma 5)
che "Al fine di  consentire  l'adeguamento  dei  sistemi  informativi
conseguente alla revisione della struttura delle note integrative  di
cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, come modificato dal presente articolo, il  piano  degli
obiettivi continua a fare riferimento ai  programmi  di  spesa  e  si
adegua a quanto previsto  dal  comma  4  non  oltre  gli  adempimenti
relativi alla  predisposizione  del  disegno  di  legge  di  bilancio
relativo all'anno 2018".