LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). (09G0205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 30-12-2022
art. 2 (commi 1-100)
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                       (Disposizioni diverse) 
 
  1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti  dallo  Stato,  ai  sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge  9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,  e  dell'articolo  59,
comma 34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2010: 
    a) in 303,76  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi,  della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale  di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e  dello
sport professionistico (ENPALS); 
    b) in  75,05  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui  alla
lettera a), della gestione esercenti attivita'  commerciali  e  della
gestione artigiani. 
  2. Conseguentemente a quanto previsto  dal  comma  1,  gli  importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno  2010
in 18.121,52 milioni di euro per le  gestioni  di  cui  al  comma  1,
lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di  cui  al
comma 1, lettera b). 
  3. I medesimi importi complessivi di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
ripartiti tra le gestioni interessate  con  il  procedimento  di  cui
all'articolo 14 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  esuccessive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento  di  cui
al comma 1, lettera  a),  della  somma  di  836,97  milioni  di  euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al  netto  delle  somme  di
2,72 milioni di euro e  di  63,06  milioni  di  euro  di  pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 
  4. Ai fini del finanziamento dei  maggiori  oneri  a  carico  della
gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e  indennita'  agli
invalidi civili, ciechi e  sordomuti  di  cui  all'articolo  130  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni
di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio
2009, sono utilizzate: 
    a) le somme che risultano, sulla  base  del  bilancio  consuntivo
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS)  per  l'anno
2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della  legge  9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza  rispetto
agli oneri per prestazioni e  provvidenze  varie,  per  un  ammontare
complessivo pari a 244,09 milioni di euro; 
    b)  le  risorse  trasferite  all'INPS  e  accantonate  presso  la
gestione di  cui  alla  lettera  a),  come  risultanti  dal  bilancio
consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto,  per  un  ammontare
complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non  utilizzate  per  i
rispettivi scopi. 
  5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge  8  agosto  1972,  n.
457, si interpreta nel senso che  il  termine  ivi  previsto  del  30
ottobre per la rilevazione della media tra  le  retribuzioni  per  le
diverse qualifiche previste dai contratti collettivi  provinciali  di
lavoro  ai  fini  della  determinazione  della   retribuzione   media
convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per
il  calcolo  della  contribuzione  degli  operai  agricoli  a   tempo
determinato e' il  medesimo  di  quello  previsto  al  secondo  comma
dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli  operai  a
tempo indeterminato. 
  6.  Ai  contribuenti  che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 23 novembre 2009, n.  168,  hanno  gia'  provveduto  al
pagamento dell'acconto di cui all'articolo 1,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del  differimento  del
versamento dell'importo  corrispondente  a  venti  punti  percentuali
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  dovuto
per il periodo di imposta 2009, previsto  dal  medesimo  articolo  1,
comma 1, del decreto-legge  n.  168  del  2009,  compete  un  credito
d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. 
  7. Per i soggetti che si sono avvalsi  dell'assistenza  fiscale,  i
sostituti  d'imposta  trattengono  l'acconto,   tenendo   conto   del
differimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  23
novembre 2009, n. 168. 
  8.  I  sostituti  d'imposta  che  non  hanno   tenuto   conto   del
differimento di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto-legge  23
novembre 2009, n. 168, restituiscono  le  maggiori  somme  trattenute
nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre  2009.  Le  somme
restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
novembre 1997, n. 445. 
  9.  Per  il  triennio  2010-2012  continuano   ad   applicarsi   le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640  e  642,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  10. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: "2010 e  2011"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "2010, 2011 e 2012"; 
    b) alla lettera a), le parole: "dicembre  2011"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dicembre 2012"; 
    c) alla lettera b), le parole: "dicembre  2011"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dicembre 2012"  e  le  parole:  "giugno  2012"  sono
sostituite dalle seguenti: "giugno 2013". 
  11. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: "2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2010, 2011,
2012 e successivi". 
  12. Al decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  114,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
    "2-bis. Le regioni, nell'esercizio della  potesta'  normativa  in
materia di disciplina delle attivita' economiche,  possono  stabilire
che l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al  comma  1
sia  soggetta  alla  presentazione  da  parte  del  richiedente   del
documento  unico  di  regolarita'   contributiva   (DURC),   di   cui
all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  In
tal caso, possono essere altresi' stabilite le  modalita'  attraverso
le quali i comuni, anche avvalendosi  della  collaborazione  gratuita
delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento  di
attivita' di verifica della sussistenza e regolarita' della  predetta
documentazione.  L'autorizzazione  all'esercizio  e'  in  ogni   caso
rilasciata  anche  ai  soggetti  che  hanno  ottenuto  dall'INPS   la
rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del  presente
articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali"; 
  b) all'articolo 29, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    "4-bis. L'autorizzazione e' sospesa  per  sei  mesi  in  caso  di
mancata presentazione  annuale  del  DURC,  di  cui  al  comma  2-bis
dell'articolo 28". 
  13. Nelle more della definizione  del  nuovo  assetto  contrattuale
delle  amministrazioni   pubbliche,   con   particolare   riferimento
all'individuazione del numero e alla  composizione  dei  comparti  di
contrattazione  e  alle  conseguenti  implicazioni  in   termini   di
rappresentativita' sindacale, tenuto anche conto delle compatibilita'
di  finanza  pubblica  nel  contesto  degli  attuali  sviluppi  della
congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi
contrattuali del triennio 20102012, in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  di  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008,  n.
203,  gli  oneri  posti  a  carico  del  bilancio  statale   per   la
contrattazione     collettiva     nazionale     sono     quantificati
complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370  milioni
di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2012. (6) 
  14. In relazione a quanto previsto al comma  13,  per  il  triennio
2010-2012, le risorse per i  miglioramenti  economici  del  rimanente
personale statale in regime  di  diritto  pubblico  sono  determinate
complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201  milioni
di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135  e  214
milioni di euro per il personale delle Forze armate e  dei  Corpi  di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. (6) 
  15. Le somme di cui ai commi  13  e  14,  comprensive  degli  oneri
contributivi e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
(IRAP) di cui al  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
concorrono  a  costituire  l'importo  complessivo  massimo   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto  1978,  n.
468. 
  16. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni  ed
enti  pubblici  diversi  dall'amministrazione  statale,   gli   oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici  al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico  dei  rispettivi  bilanci  ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo  n.
165 del 2001. In  sede  di  deliberazione  degli  atti  di  indirizzo
previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001, i comitati di settore provvedono  alla  quantificazione
delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo  ai  criteri
ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione  degli  oneri,
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al
comma 13 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore  si
avvalgono dei dati disponibili presso il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede  di
rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente. 
  17. Fermo restando quanto previsto al comma 16, per  gli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale  continua   a   trovare   applicazione
l'obbligo  contabile  disposto  dall'articolo   9,   comma   1,   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
  18. In aggiunta alle risorse previste dai commi  da  13  a  16  del
presente articolo,  le  amministrazioni  destinatarie  utilizzano  le
risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33  e  34,  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalita' e per  le  finalita'
ivi previste, previa verifica da effettuare entro il  primo  semestre
del  2010  sulla  base  delle  risultanze  finanziarie  dei  dati  di
consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto  scuola  resta  ferma  la
normativa di settore di cui  all'articolo  64  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. 
  19. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma
18 confluiscono  in  un  apposito  fondo  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  essere
destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, alle finalita' di cui ai commi  da  13  a  20  del  presente
articolo. 
  20. Al termine della fase di cui al  comma  13,  si  provvede  alla
individuazione ed al relativo stanziamento  delle  ulteriori  risorse
finanziarie  occorrenti  per  i  rinnovi  contrattuali  del  triennio
2010-2012. 
  21. Per l'attuazione della sentenza della Corte  costituzionale  n.
74 del 13 marzo 2009,  e'  istituito  un  tavolo  paritetico  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze e la  regione  Friuli-Venezia
Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da  riconoscere
alla  regione  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  4,  del   decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio  2010.
In attesa della predetta determinazione, e' corrisposto alla  regione
Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per  l'importo  iscritto  nel
bilancio dello Stato  a  legislazione  vigente,  un  acconto  di  200
milioni di euro. 
  22. Ai fini del  concorso  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3,  commi  116,
117 e 118,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  operano  con
riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011. 
  23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere  sul  fondo
ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera  a),  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  sono  disposti  dal  Ministero
dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti
pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio,  i  seguenti
interventi: 
    a) fino ad un importo complessivo  di  45  milioni  di  euro,  il
contributo   ordinario,   al   lordo   della   detrazione   derivante
dall'attribuzione  di  una  quota  di  compartecipazione  al  gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  e'  incrementato  in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, nei quali il rapporto tra la  popolazione  residente  ultra
sessantacinquenne e la popolazione residente complessiva e' superiore
al 25 per cento, secondo gli ultimi  dati  disponibili  dell'Istituto
nazionale di statistica.  Almeno  il  50  per  cento  della  maggiore
assegnazione  e'  finalizzato  ad  interventi  di  natura  sociale  e
socio-assistenziale. In caso di insufficienza  del  predetto  importo
complessivo,   il   contributo   spettante   al   singolo   ente   e'
proporzionalmente ridotto; 
    b) fino ad un importo complessivo  di  81  milioni  di  euro,  il
contributo   ordinario,   al   lordo   della   detrazione   derivante
dall'attribuzione  di  una  quota  di  compartecipazione  al  gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  e'  incrementato  in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di  eta'
inferiore a cinque anni e la  popolazione  residente  complessiva  e'
superiore al 4,5 per  cento,  secondo  gli  ultimi  dati  disponibili
dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per  cento  della
maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale.
In  caso  di  insufficienza  del  predetto  importo  complessivo,  il
contributo spettante al singolo ente e' proporzionalmente ridotto; 
    c) ai comuni  con  popolazione  inferiore  a  3.000  abitanti  e'
concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo  complessivo  di
42 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi a valere
sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti; 
    d) in favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila  e  dei
comuni della regione Abruzzo individuati ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e'  attribuita  una
maggiorazione del 50 per cento  dei  contributi  ordinari,  al  lordo
della  detrazione  derivante  dall'attribuzione  di  una   quota   di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo  per  l'anno
2009; per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione e'  attribuita
nella misura dell'80 per cento; 
    e)  in  favore  dei  comuni  della  provincia   dell'Aquila   non
rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) e' attribuita una
maggiorazione del 20 per cento  dei  contributi  ordinari,  al  lordo
della  detrazione  derivante  dall'attribuzione  di  una   quota   di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo  per  l'anno
2009. 
  24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali  di  cui  ai
commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre  2006,  n.
286, e successive  modificazioni,  i  comuni  trasmettono,  entro  il
termine del 31 maggio 2010,  al  Ministero  dell'interno  un'apposita
certificazione del maggior gettito  accertato  a  tutto  l'anno  2009
dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei
commi da 33 a 38, nonche' da 40 a 45  del  medesimo  articolo  2  del
decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni,  con  modalita'  e
termini stabiliti con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.  I  comuni  delle
regioni Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano  trasmettono  la  certificazione  del
predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009,  evidenziando
anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione
o alla provincia  autonoma  nel  cui  ambito  territoriale  ricadono,
secondo  modalita'  stabilite  dalla  stessa  regione   o   provincia
autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le  regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le  maggiori
entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio
territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007,  al
fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite  alla
stessa regione o provincia autonoma a titolo di  rimborso  del  minor
gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni
principali. 
  24-bis. La mancata presentazione della  certificazione  di  cui  al
comma 24 comporta la  sospensione  dell'ultima  rata  del  contributo
ordinario dell'anno 2010  fino  al  perdurare  dell'inadempienza.  La
stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora  provveduto
alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  17  marzo  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni  delle
regioni Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  la  mancata  presentazione  della
certificazione comporta  la  sospensione  delle  somme  trasferite  a
titolo di rimborso del  minor  gettito  dell'imposta  comunale  sugli
immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo  fine  le
predette  regioni  e  province  autonome  comunicano   al   Ministero
dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei  comuni  che  non
hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione. 
  24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 39, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) al comma 46, il secondo periodo e' soppresso. 
  25. Al fine di  consentire  la  prosecuzione  delle  attivita'  dei
collegi universitari legalmente riconosciuti per  lo  svolgimento  di
attivita' culturale, per l'anno 2010 e' autorizzata  la  spesa  di  3
milioni di euro. 
  26. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice
e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti,  i
fratelli  e  le  sorelle  che  siano  stati  parti  in  causa  in  un
procedimento civile,  penale,  amministrativo  o  contabile  comunque
dipendente da atti di terrorismo o da stragi di  tale  matrice,  sono
esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di  registro  previsto,
quali  parti  in  causa,  dall'articolo  57  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di  ogni  altra
imposta. 
  27. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  28. Il Corpo  della  Guardia  di  finanza  ha  il  diritto  all'uso
esclusivo delle  proprie  denominazioni,  dei  propri  stemmi,  degli
emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Corpo della  guardia  di
finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, puo' consentire  l'uso
anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli  emblemi  e
dei segni distintivi di cui al presente comma, in  via  convenzionale
ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici  relativi
a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, nel rispetto  delle  finalita'  istituzionali  e
dell'immagine del Corpo della Guardia di  finanza.  Si  applicano  le
disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della
proprieta' industriale di cui  al  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, e successive modificazioni. 
  28-bis. Le somme derivanti  dalla  concessione  in  uso  temporaneo
delle  denominazioni,  degli  stemmi,  degli  emblemi  e  dei   segni
distintivi  del  Corpo  della  guardia  di   finanza   sono   versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere   integralmente
riassegnate al programma 5 "Concorso della Guardia  di  Finanza  alla
sicurezza pubblica" nell'ambito della missione 7 "Ordine  pubblico  e
sicurezza" e al programma 3 "Prevenzione e repressione delle frodi  e
delle violazioni agli obblighi fiscali" nell'ambito della missione 29
"Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza
pubblica" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  29. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero  utilizza  al
fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i
marchi di cui al comma 28 in violazione delle disposizioni di cui  al
medesimo comma e' punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro. 
  30. Le disposizioni contenute nel comma  29  non  si  applicano  ai
collezionisti e agli amatori che operano per  finalita'  strettamente
personali e non lucrative. 
  31. Ferme restando le competenze  attribuite  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri 28 gennaio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni,  in
materia di approvazione e procedure per la concessione degli  emblemi
araldici, anche a favore del Corpo  della  Guardia  di  finanza,  con
regolamento da emanare ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro della difesa, sono individuati le  denominazioni,
gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini  di  cui
al comma 28 e le specifiche modalita' attuative. 
  32. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  33. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  34. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  35. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  36. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  37. Al fine di assicurare  efficace  sostegno  alle  iniziative  di
rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a piu'  alto
tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonche' per potenziare  gli
strumenti di tutela della  stabilita'  dell'occupazione,  nell'ambito
delle risorse del fondo di garanzia  di  cui  all'articolo  15  della
legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota  di  10  milioni  di  euro  e'
destinata agli interventi in favore dei consorzi  dei  confidi  delle
province  con  il  piu'  alto  tasso  di  utilizzazione  della  cassa
integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro dello sviluppo economico, da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le modalita' attuative del presente comma. 
  38. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994,  n.  691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.  35,
che alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  risultino
ancora nella disponibilita' dei competenti  confidi,  possono  essere
altresi' utilizzati dagli stessi per le finalita' previste dal  comma
37 del presente articolo. 
  39. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Al  fine  di
agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre  2008,  e'
istituito,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al  credito  per
l'acquisto della prima casa da  parte  delle  giovani  coppie  o  dei
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita'  per
quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato"; 
    b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto  del
Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati,
fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri
per l'accesso al Fondo di cui al primo  periodo  e  le  modalita'  di
funzionamento del  medesimo,  nel  rispetto  delle  competenze  delle
regioni in materia di politiche abitative". 
  40. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al  comma
153  dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
successive modificazioni. 
  41. Per i soggetti che alla data del 31  dicembre  2008  detenevano
una partecipazione al capitale sociale di banche  popolari  superiore
alla misura prevista al comma 2  dell'articolo  30  del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' ulteriormente differito  al
31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni  eccedenti
di cui al citato articolo 30, comma 2. 
  42. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28  aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di  stabilita'  interno
per l'anno 2010, per  un  importo  complessivo  non  superiore  a  15
milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli  investimenti
degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonche'  per
gli  interventi  temporanei  e  straordinari  di  carattere   sociale
immediatamente diretti ad alleviare gli effetti  negativi  del  sisma
dell'aprile 2009, a valere sulle  risorse  di  cui  all'articolo  14,
comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni,  sono  dettate  le  modalita'  di   attuazione   delle
disposizioni di cui al presente comma. 
  43. Al fine di riconoscere la specificita'  della  funzione  e  del
ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di  cui
al decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  per  il  biennio
2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2,  comma  28,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2010. 
  44. Al fine di consentire lo sviluppo del  tessuto  produttivo  nel
territorio  delle  regioni  Basilicata,  Abruzzo,  Molise,  Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di  Frosinone  e
di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di  Viterbo,  nonche'
dei  comuni  della  provincia  di  Roma  compresi  nella   zona   del
comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge
10 agosto 1950,  n.  646,  attraverso  l'incentivazione  di  progetti
coordinati  dal  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  dall'ENEA,
secondo le specifiche competenze, in materia di  tecnologie  avanzate
per   l'efficienza   energetica,   tutela   ambientale,   metodologie
innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci
biotecnologici, e' autorizzata la spesa di 15  milioni  di  euro  per
l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di  euro
per l'anno 2012 in favore del Consiglio nazionale  delle  ricerche  e
dell'ENEA. 
  45. All'articolo 2,  comma  188,  primo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro il 31  dicembre  2004"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31  dicembre  2008,  nei  limiti
delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1  milione  di
euro per l'anno 2010". 
  46. E' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010  e
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012  finalizzata
alla  diffusione  di  defibrillatori  semiautomatici   e   automatici
esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti  i
criteri e le modalita' per dotare di defibrillatori  luoghi,strutture
e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal  presente
comma. 
  47. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20. 
  48. Per  l'anno  2010  al  fondo  di  cui  all'articolo  13,  comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'  riservata  una
quota di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui  al  comma
250 del presente articolo. 
  49. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di  cui  al
comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  e
all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3  novembre  2008,  n.
171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,  n.
205, disciplinata per gli anni 2006-2009, e' estesa al periodo dal 1°
gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A  tal  fine,  per  l'anno  2010,  e'
autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro. (10) 
  50. All'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
le parole: "accedere a finanziamenti agevolati per" sono soppresse e,
dopo la parola: "ovvero", la parola: "per" e' soppressa. Il comma  74
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' abrogato. 
  51. Per interventi urgenti concernenti i  territori  colpiti  dagli
eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno  2009,  il  Fondo
per la protezione  civile,  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' integrato per l'importo  di  10
milioni di euro per l'anno 2010. 
  52. All'articolo 2-undecies della legge 31  maggio  1965,  n.  575,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
    "2-bis. I beni di cui al  comma  2,  di  cui  non  sia  possibile
effettuare la destinazione o il trasferimento  per  le  finalita'  di
pubblico  interesse  ivi  contemplate  entro   i   termini   previsti
dall'articolo 2-decies, sono destinati alla vendita. 
     2-ter. Il personale delle Forze  armate  e  il  personale  delle
Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie  alle  quali
e' riconosciuto il diritto di opzione prioritaria  sull'acquisto  dei
beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis. 
     2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla
vendita ai sensi del comma 2-bis  possono  esercitare  la  prelazione
all'acquisto  degli  stessi.  Con  regolamento  adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita' e
le ulteriori disposizioni occorrenti per  l'attuazione  del  presente
comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e'  comunque
possibile procedere alla vendita dei beni di cui al  comma  2-bis  ai
sensi del comma 4 del presente articolo"; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni
di  cui  al  comma  3  provvede,  previo  parere   obbligatorio   del
Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei  beni
confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente  del  competente
ufficio del territorio dell'Agenzia deldemanio,  che  puo'  affidarle
all'amministratore di cui  all'articolo  2-sexies,  con  l'osservanza
delle disposizioni di cui al comma 3  dell'articolo  2-nonies,  entro
sei mesi dalla data di emanazione  del  provvedimento  del  direttore
centrale dell'Agenzia del demanio di cui  al  comma  1  dell'articolo
2-decies.  Il  dirigente  del  competente  ufficio  dell'Agenzia  del
demanio richiede al prefetto della provincia  interessata  un  parere
obbligatorio, sentito il  Comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche'  i  beni  non
siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali
furono confiscati ovvero da soggetti  altrimenti  riconducibili  alla
criminalita' organizzata"; 
    c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    "5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al  comma
2-bis, al netto delle spese  per  la  gestione  e  la  vendita  degli
stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella  misura
del 50 per cento, al  Ministero  dell'interno  per  la  tutela  della
sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella  restante  misura
del 50 per cento, al Ministero della  giustizia,  per  assicurare  il
funzionamento e il potenziamento  degli  uffici  giudiziari  e  degli
altri  servizi  istituzionali,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  di
stabilita' della finanza pubblica". 
  53. Per l'anno 2010 e' consentito l'accesso al fondo di garanzia di
cui  all'articolo  15  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  come
rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, nei limiti di 20  milioni  di  euro,  per  favorire  l'accesso  al
credito ai fini di investimento e di consolidamento delle  passivita'
attraverso il rafforzamento delle attivita'  del  fondo  di  garanzia
nazionale e dei confidi agricoli. 
  54. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di  sostegno  di
cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n.  73/2009  del  Consiglio,
del 19 gennaio 2009, con le  disposizioni  di  cui  all'articolo  38,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del
29 ottobre 2009, e di garantire la continuita'  degli  interventi  di
gestione dei rischi in agricoltura, le risorse  finanziarie  previste
all'articolo 11 del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 29  luglio  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 22 settembre  2009,  di  attuazione  del  citato
articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono incrementate fino a
120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e  2012.  Alla
conseguente rimodulazione finanziaria  degli  interventi  di  cui  al
citato decreto si provvede con decreto del Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  d'intesa   con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Alle citate  risorse  si  aggiungono
altresi'   le   risorse   comunitarie   attivabili    nel    contesto
dell'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo,  pari  a  20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di
garantire  il  pagamento  dei  saldi  contributivi  degli  interventi
assicurativi del Fondo di solidarieta' nazionale,  le  disponibilita'
finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2,
del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  e   successive
modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni  di
spesa degli anni precedenti a quello  di  competenza  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  55. Per le necessita' del settore  agricolo  il  CIPE  individua  i
programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro, a valere  sulle
disponibilita' del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma
1,  lettera  b),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  56. Al fine di dare attuazione agli  obblighi  e  agli  adempimenti
comunitari derivanti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio,
del 27 luglio 2006, nonche' del regolamento (CE) del  Consiglio,  che
istituisce un  regime  di  controllo  comunitario  per  garantire  il
rispetto delle norme della politica comune della pesca, che  modifica
i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.  811/  2004,
(CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,  (CE)  n.
388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 76/2007, (CE) n. 1098/2007,  (CE)
n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti  (CEE)  n.
2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 966/2006, approvato dal  Consiglio
dell'Unione europea nella riunione del 20 novembre 2009,  per  l'anno
2010 e' prorogato il Programma di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di  cui  al  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali  3  agosto
2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
236 del 10  ottobre  2007,  a  valere  e  nei  limiti  delle  risorse
disponibili di  cui  all'articolo  1,  comma  1084,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  57. In considerazione della specificita' delle produzioni  agricole
tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel  settore  agricolo  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per  l'anno  2010  per  il
riconoscimento  di  contributi  alla   produzione   di   prodotti   a
stagionatura  prolungata  a  denominazione   registrata   a   livello
comunitario del settore primario agricolo. Con decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le modalita' per l'attuazione del presente comma. 
  58. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,  comma  3-ter,
del  decreto-legge  1°  ottobre  2005,  n.   202,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244,  e'  ridotta  di
0,1 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a  decorrere
dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012. 
  59. Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e  delle
stragi di tale matrice che siano stati gia' collocati in pensione  e'
riconosciuto un contributo straordinario per l'anno  2010  pari  a  5
milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede  alla
ripartizione del predetto contributo sulla base dei  criteri  di  cui
all'articolo 4, comma 2,  della  legge  3  agosto  2004,  n.  206,  e
successive modificazioni, in modo tale da escludere sperequazioni  di
trattamento tra le diverse categorie di beneficiari. Tale  contributo
non e' decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso  contributo
si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5  e  6,
della legge 23  novembre  1998,  n.  407,  in  materia  di  esenzioni
dall'IRPEF. 
  60. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2005,  n.
266, e' sostituito dal seguente: 
    "556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo  e
integrazione sociali svolto dalle comunita' giovanili, e'  istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
gioventu', l'Osservatorio nazionale sulle comunita' giovanili. Presso
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
gioventu' e' altresi' istituito il Fondo nazionale per  le  comunita'
giovanili,  per  la  realizzazione  di   azioni   di   promozione   e
valorizzazione  delle  attivita'  delle   comunita'   giovanili.   La
dotazione finanziaria del Fondo e' fissata in 5 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in  3  milioni  di  euro  per
l'anno 2010". 
  61. L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, si intendono riferiti alle imprese e  testate  ivi  indicate  in
possesso dei  requisiti  richiesti  anche  se  abbiano  mutato  forma
giuridica o vengano editate da altre societa' comunque costituite. 
  62. In attuazione dell'articolo  44  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  i  contributi  e   le
provvidenze spettano  nel  limite  dello  stanziamento  iscritto  sul
pertinente  capitolo  del  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  procedendo,  ove  necessario,  al   riparto
proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte  salve  le
risorse da destinare  alle  convenzioni  e  agli  oneri  inderogabili
afferenti allo stesso capitolo. (2) 
  63. L'importo di ciascuna annualita' di cui all'articolo  2,  comma
135, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286,  puo'  essere
rimodulato per lo stesso periodo di rimborso, in relazione al mancato
pagamento dell'annualita' 2009. La  presente  disposizione  entra  in
vigore il giorno stesso della data di  pubblicazione  della  presente
legge nella Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente,  le  somme  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili  nell'anno  2009
ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non  sono  state
riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base del  bilancio
dello Stato, per l'importo di 45  milioni  di  euro,  sono  acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato a  compensazione  degli  effetti
derivanti dall'attuazione del primo periodo. 
  64. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  22-bis,  comma
5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e successive modificazioni, e' ridotta di 69,2 milioni  di  euro
per l'anno 2010 e di 0,1 milione di euro a decorrere dall'anno  2011.
E' ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate  il  contingente
annuo, per l'anno 2010, di cui  all'articolo  22-bis,  comma  1,  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
504. 
  65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' ridotta di 100 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2010. 
  66. Per garantire  il  rispetto  degli  obblighi  comunitari  e  la
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  triennio
20102012  e  in  attuazione  dell'intesa  Stato-regioni  in   materia
sanitaria per il triennio 2010-2012,  sancita  nella  riunione  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, nonche'
in  funzione  dell'esigenza  di  assicurare,  da   parte   regionale,
l'equilibrio  economico-finanziario  della  gestione   sanitaria   in
condizioni  di  efficienza  e   appropriatezza,   si   applicano   le
disposizioni di cui ai commi da 67 a 105. 
  67.  Per  gli  anni  2010  e  2011   si   dispone   un   incremento
rispettivamente di 584 milioni di euro  e  di  419  milioni  di  euro
rispetto  al  livello  del  finanziamento  del   Servizio   sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente  lo  Stato,  pari  a  104.564
milioni di euro per l'anno 2010 e  a  106.884  milioni  di  euro  per
l'anno 2011, comprensivi  della  riattribuzione  a  tale  livello  di
finanziamento dell'importo di  800  milioni  di  euro  annui  di  cui
all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, nonche' dell'importo di 466 milioni di euro
annui di economie sulla  spesa  del  personale  derivanti  da  quanto
disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e  dall'articolo  1,
comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-regioni,  e  al  netto
dei 50 milioni di  euro  annui  per  il  finanziamento  dell'ospedale
pediatrico Bambino Gesu' di cui all'articolo 22, comma  6,del  citato
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 102 del 2009, nonche' dell'importo di 167,8 milioni di  euro
annui per la sanita' penitenziaria di cui all'articolo 2, comma  283,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  Con  successivi  provvedimenti
legislativi e' assicurato l'intero importo delle  risorse  aggiuntive
previste nella citata intesa Stato-regioni in materia  sanitaria  per
il triennio  2010-2012.  Per  l'esercizio  2012  sono  assicurate  al
Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste
per il 2011, incrementate del 2,8 per cento. (6) 
  67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
adottarsi entro il 30 novembre 2011,  di  concerto  con  il  Ministro
della salute, previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono stabilite forme  premiali  a  valere  sulle  risorse
ordinarie previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a  decorrere  dall'anno
2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per  gli
acquisti   e   l'aggiudicazione   di   procedure    di    gara    per
l'approvvigionamento di beni  e  servizi  per  un  volume  annuo  non
inferiore ad un importo determinato con il  medesimo  decreto  e  per
quelle che introducano misure  idonee  a  garantire,  in  materia  di
equilibrio di bilancio,  la  piena  applicazione  per  gli  erogatori
pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel
rispetto   del   principio   della   remunerazione   a   prestazione.
L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette
forme premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente  per
la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di  assistenza  e
del Tavolo tecnico per la verifica degli  adempimenti  regionali,  di
cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23  marzo  2005,  sancita  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento
ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Per
gli anni 2012 e 2013, in via transitoria,  nelle  more  dell'adozione
del decreto di cui al primo periodo, il  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della
quota premiale di cui al  presente  comma,  tenendo  anche  conto  di
criteri di riequilibrio indicati dalla  Conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la  percentuale
indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, e' pari allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015  ,
per l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018, per l'anno 2019  ,
per l'anno 2020, per l'anno 2021 ((, per l'anno  2022  e  per  l'anno
2023)), in via transitoria, nelle more dell'adozione del  decreto  di
cui al primo periodo, il Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il  riparto  della  quota
premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri  di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome. Limitatamente all'anno 2014,  la  percentuale  indicata  al
citato articolo 15, comma 23,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  e'  pari
all'1,75 per  cento.  Limitatamente  all'anno  2021,  la  percentuale
indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  e'
pari allo 0,32 per cento. 
  68. Al fine  di  consentire  in  via  anticipata  l'erogazione  del
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  a  cui   concorre
ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012: 
    a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13,  comma  6,  del
decreto  legislativo  18  febbraio  2000,   n.   56,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere alle regioni
a statuto ordinario  e  alla  Regione  siciliana  anticipazioni,  con
riferimento   al   livello   del   finanziamento   a   cui   concorre
ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle  contabilita'  speciali
di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre  2000,  n.
388, in essere presso le tesorerie  provinciali  dello  Stato,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi da 2 a 6, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    b)  la  misura  dell'erogazione   del   suddetto   finanziamento,
comprensiva di eventuali anticipazioni di cui  alla  lettera  a),  e'
fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute  a  titolo  di
finanziamento  ordinario  della  quota  indistinta,  al  netto  delle
entrate proprie e, per la Regione siciliana, della  compartecipazione
regionale al  finanziamento  della  spesa  sanitaria,  quale  risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e   di   Bolzano   sulla   ripartizione   delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni  che
risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto  agli  adempimenti
previsti dalla normativa vigente, la misura della  citata  erogazione
del finanziamento e' fissata  al  livello  del  98  per  cento;  tale
livello puo' essere ulteriormente  elevato  compatibilmente  con  gli
obblighi di finanza pubblica; 
    c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica  positiva
degli adempimenti regionali e' fissata nelle misure del 3 per cento e
del 2 per cento delle somme di cui alla  lettera  b)  rispettivamente
per le regioni che accedono all'erogazione nella misura  del  97  per
cento e per quelle che accedono all'erogazione nella  misura  del  98
per cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di  detta  quota
si provvede  a  seguito  dell'esito  positivo  della  verifica  degli
adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente  legge;
(33) 
    d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle  norme
vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie  complessive  destinate
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle
risorse in via anticipata provvisoria e' commisurata al livello delle
erogazioni effettuate in via anticipata  definitiva,  a  seguito  del
raggiungimento  della  citata  intesa,  relative  al   secondo   anno
precedente a quello di riferimento; 
    e) sono autorizzati, in sede di  conguaglio,  eventuali  recuperi
necessari, anche a carico delle somme a  qualsiasi  titolo  spettanti
alle regioni per gli esercizi successivi; 
    f) sono  autorizzate,  a  carico  di  somme  a  qualsiasi  titolo
spettanti, le compensazioni degli importi a credito  e  a  debito  di
ciascunaregione  e  provincia  autonoma,  connessi   alla   mobilita'
sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni. I predetti  importi  sono  definiti
dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano. (19) 
  69. Ai fini del programma pluriennale di interventi in  materia  di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico,  l'importo
fissato dall'articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e
successive  modificazioni,  rideterminato  in  23  miliardi  di  euro
dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, e' elevato a 24 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con  le
regioni e l'assegnazione di  risorse  agli  altri  enti  del  settore
sanitario interessati, il limite annualmente definito  in  base  alle
effettive disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente
comma e' destinato prioritariamente alle regioni che hanno  esaurito,
con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilita' a valere sui
citati 23 miliardi di euro. 
  70. Per consentire alle regioni l'implementazione e lo  svolgimento
delle  attivita'  previste  dall'articolo  11  della  citata   intesa
Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette
a  pervenire  alla  certificabilita'  dei   bilanci   delle   aziende
sanitarie,  alle  regioni  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 79, comma 1-sexies, lettera  c),  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. 
  71. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  565,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per
il triennio 2007-2009, gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale
concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
adottando, anche nel triennio 20102012, misure necessarie a garantire
che le spese del personale, al lordo degli oneri  riflessi  a  carico
delle  amministrazioni  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'
produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il
corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.
A tale fine si considerano  anche  le  spese  per  il  personale  con
rapporto  di  lavoro  a   tempo   determinato,   con   contratto   di
collaborazione coordinata e continuativa, o che presta  servizio  con
altre forme di rapporto di lavoro flessibile o  con  convenzioni.  Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al  presente  comma,
le spese per il personale sono considerate al netto:  a)  per  l'anno
2004, delle spese per  arretrati  relativi  ad  anni  precedenti  per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno
degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai  rinnovi  dei
contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti  successivamente
all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia
per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010,  2011  e  2012,  le
spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari  o
privati,  nonche'  le  spese  relative  alle   assunzioni   a   tempo
determinato  e  ai   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa per l'attuazione di progetti di  ricerca  finanziati  ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni. (13) (19) (30) (39) 
  72. Gli enti destinatari delle disposizioni di  cui  al  comma  71,
nell'ambito  degli  indirizzi  fissati  dalle   regioni,   anche   in
connessione con i processi di riorganizzazione, ivi  compresi  quelli
di razionalizzazione ed efficientamento della rete  ospedaliera,  per
il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti
dal medesimo comma: 
    a)  predispongono  un  programma  annuale  di   revisione   delle
consistenze  di   personale   dipendente   a   tempo   indeterminato,
determinato, che presta  servizio  con  contratti  di  collaborazione
coordinata e continuativa o con altre forme di  lavoro  flessibile  o
con convenzioni, finalizzato alla riduzione della  spesa  complessiva
per il personale, con conseguente  ridimensionamento  dei  pertinenti
fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione  fanno
riferimento anche alle disposizioni  recate  dall'articolo  1,  commi
189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e  successive
modificazioni; 
    b)  fissano  parametri  standard   per   l'individuazione   delle
strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative
e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del
personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
comunque delle disponibilita' dei fondi per  il  finanziamento  della
contrattazione integrativa cosi'  come  rideterminati  ai  sensi  del
presente comma. (13) (19) (30) 
  73. Alla  verifica  dell'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi
previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71  e  72  per  gli  anni
2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per  la
verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  dell'intesa  23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005. La regione e'  giudicata  adempiente  ove  sia
accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso
contrario  la  regione  e'  considerata  adempiente  solo  ove  abbia
comunque assicurato l'equilibrio economico. (13) 
  74.  Ai  fini  dell'applicazione,  nel  triennio  2010-2012,  delle
disposizioni  recate  dall'articolo  17,  commi  da  10  a  13,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi  previsti
sono da intendersi riferiti, per  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, alle misure di contenimento delle spese di  cui  ai  commi
71, 72 e 73 del presente articolo. 
  75. Per  le  regioni  che  risultano  in  squilibrio  economico  si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91. 
  76. All'articolo 1, comma 174, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al quinto periodo: 
      1) dopo le parole: "si applicano  comunque"  sono  inserite  le
seguenti: "il blocco automatico  del  turn  over  del  personale  del
servizio sanitario regionale fino al 31  dicembre  del  secondo  anno
successivo a quello in corso, il  divieto  di  effettuare  spese  non
obbligatorie per il medesimo periodo e"; 
      2)  le  parole:  "scaduto  il  termine   del   31   maggio,   i
provvedimenti del commissario ad acta non possono avere  ad  oggetto"
sono sostituite dalle seguenti: "scaduto il termine del 31 maggio, la
regione non puo' assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto"; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli atti  emanati
e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del  turn
over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie  sono  nulli.
In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione  interessata
e'  tenuta  ad   inviare   una   certificazione,   sottoscritta   dal
rappresentante legale  dell'ente  e  dal  responsabile  del  servizio
finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli". 
  77. E' definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario
strutturale, rispetto al  finanziamento  ordinario  e  alle  maggiori
entrate proprie sanitarie, il livello  del  5  per  cento,  ancorche'
coperto dalla regione,ovvero il livello  inferiore  al  5  per  cento
qualora gli automatismi fiscali o altre  risorse  di  bilancio  della
regione non garantiscano con la quota libera la  copertura  integrale
del disavanzo. Nel caso di  raggiungimento  o  superamento  di  detto
standard dimensionale, la regione interessata e' tenuta a  presentare
entro il successivo 10 giugno un  piano  di  rientro  di  durata  non
superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia  italiana
del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per  i  servizi  sanitari
regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma 180,  della  legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,  per  le  parti
non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di
riequilibrio  del  profilo  erogativo  dei  livelli   essenziali   di
assistenza, per renderlo conforme a  quello  desumibile  dal  vigente
piano sanitario nazionale e dal vigente decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli  essenziali
di assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio  di  bilancio
sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso. 
  78. Il piano di rientro, approvato dalla regione, e' valutato dalla
Struttura tecnica di monitoraggio di cui  all'articolo  3,  comma  2,
della  citata  intesa  Stato-regioni  in  materia  sanitaria  per  il
triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nei termini perentori rispettivamente di trenta e  di  quarantacinque
giorni dalla data di approvazione da parte della regione.  La  citata
Conferenza, nell'esprimere il parere, tiene conto  del  parere  della
citata Struttura tecnica, ove espresso. 
  79.  Il  Consiglio  dei  ministri,   su   proposta   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi  i
termini  di  cui  al  comma  78,  accerta  l'adeguatezza  del   piano
presentato anche  in  mancanza  dei  pareti  delle  citate  Struttura
tecnica e Conferenza. In caso di  riscontro  positivo,  il  piano  e'
approvato dal Consiglio dei ministri ed e' immediatamente efficace ed
esecutivo per la regione. In caso di riscontro  negativo,  ovvero  in
caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio  dei  ministri,
in  attuazione  dell'articolo  120  della  Costituzione,  nomina   un
commissario ad acta per la predisposizione, entro i successivi trenta
giorni, del piano di rientro e per la  sua  attuazione  per  l'intera
durata del piano stesso. A seguito della nomina  del  commissario  ad
acta: (30) (33) 
    a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono
sospesi i trasferimenti erariali  a  carattere  non  obbligatorio  e,
sempre  in   via   automatica,   decadono   i   direttori   generali,
amministrativi  e  sanitari  degli  enti   del   servizio   sanitario
regionale, nonche' dell'assessorato regionale competente. Con decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  sono  individuati  i  trasferimenti
erariali a carattere obbligatorio; 
    b)  con  riferimento  all'esercizio  in  corso  alla  data  della
delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in  via
automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle  misure
fisse di 0,15 punti  percentuali  l'aliquota  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali  l'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  (IRPEF)  rispetto  al
livello delle aliquote vigenti, secondo  le  modalita'  previste  dal
citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del  2004,  come  da
ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. 
  80. Per la regione sottoposta  al  piano  di  rientro  resta  fermo
l'obbligo del mantenimento, per  l'intera  durata  del  piano,  delle
maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive  e  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  ove   scattate
automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato  dal  comma  76  del
presente articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che  presentano,
in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di
rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso,
verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e  12
dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla  Gazzetta
Ufficiale n. 105 del  7  maggio  2005,  un  disavanzo  sanitario,  di
competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente
e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette
aliquote, e' consentita la riduzione  delle  predette  maggiorazioni,
ovvero la destinazione riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici
essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al  decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento  del
Servizio sanitario regionale un gettito pari al  valore  medio  annuo
del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni
che presentano, in  ciascuno  degli  anni  dell'ultimo  triennio,  un
disavanzo sanitario, di competenza  del  singolo  esercizio  e  prima
delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto  al  gettito
derivante  dalla  massimizzazione   delle   predette   aliquote,   e'
consentita la  riduzione  delle  predette  maggiorazioni,  ovvero  la
destinazione  riguardanti  lo   svolgimento   di   servizi   pubblici
essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al  decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento  del
Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo  annuo
del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette
riduzioni o destinazione a finalita' extrasanitarie  sono  consentite
previa verifica positiva dei medesimi Tavoli  e  in  presenza  di  un
Programma operativo 2013-2015  approvato  dai  citati  Tavoli,  ferma
restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle
aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo  le
vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente  comma
in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal
comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore
di quello programmato e coperto. Gli interventi individuati dal piano
sono vincolanti per la  regione,  che  e'  obbligata  a  rimuovere  i
provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A  tale
scopo, qualora, in corso di attuazione  del  piano  o  dei  programmi
operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di  attuazione  del
piano o il commissario  ad  acta  rinvengano  ostacoli  derivanti  da
provvedimenti legislativi  regionali,  li  trasmettono  al  Consiglio
regionale, indicandone puntualmente i  motivi  di  contrasto  con  il
Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale,
entro i successivi sessanta giorni, apporta le  necessarie  modifiche
alle leggi regionali in  contrasto,  o  le  sospende,  o  le  abroga.
Qualora  il  Consiglio  regionale  non  provveda  ad   apportare   le
necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero  vi
provveda in modo parziale  o  comunque  tale  da  non  rimuovere  gli
ostacoli all'attuazione del  piano  o  dei  programmi  operativi,  il
Consiglio dei Ministri  adotta,  ai  sensi  dell'articolo  120  della
Costituzione,  le  necessarie  misure,  anche   normative,   per   il
superamento  dei  predetti  ostacoli.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla  possibilita',  qualora  sia
verificato che  il  rispetto  degli  obiettivi  intermedi  sia  stato
conseguito con risultati  quantitativamente  migliori,  di  riduzione
delle  aliquote  fiscali  nell'esercizio  successivo  per  la   quota
corrispondente al  miglior  risultato  ottenuto;  analoga  misura  di
attenuazione si puo' applicare anche al blocco del  turn  over  e  al
divieto di  effettuare  spese  non  obbligatorie  in  presenza  delle
medesime condizioni di attuazione del piano. 
  80-bis. Le disposizioni  di  cui  al  comma  80,  secondo  e  terzo
periodo, si interpretano nel senso che la  destinazione  del  gettito
derivante dalla  massimizzazione  delle  aliquote  di  cui  al  primo
periodo  del  medesimo  comma  puo'  essere  effettuata  anche  nelle
annualita' successive  al  relativo  accertamento  ed  anche  per  la
riduzione  della  pressione  fiscale  e  la  copertura  degli   oneri
finanziari concernenti il servizio del  debito  relativo  al  settore
sanitario. 
  81. La verifica dell'attuazione del piano di  rientro  avviene  con
periodicita' trimestrale e annuale, ferma restando la possibilita' di
procedere  a  verifiche  ulteriori  previste  dal  piano   stesso   o
straordinarie  ove  ritenute  necessarie  da  una  delle   parti.   I
provvedimenti  regionali  di  spesa  e  programmazione  sanitaria,  e
comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio  sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono
trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute,  a
cui possono accedere  tutti  i  componenti  degli  organismi  di  cui
all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con
il   Ministero   dell'economia   e   delle    finanze,    nell'ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza  nei  confronti
delle regioni sottoposte al piano di rientro dai  disavanzi,  esprime
un parere preventivo esclusivamente sui  provvedimenti  indicati  nel
piano di rientro. 
  81-bis. Il  commissario  ad  acta,  a  qualsiasi  titolo  nominato,
qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del comma 81, riscontri
il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro,  come
specificati nei singoli contratti dei  direttori  generali,  propone,
con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei direttori
amministrativi  e  sanitari  degli  enti   del   servizio   sanitario
regionale, in applicazione dell'articolo 3-bis, comma 7, del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
  81-ter. Le disposizioni del comma  81-bis  si  applicano  anche  ai
commissariamenti disposti ai sensi  dell'articolo  4,  comma  2,  del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. 
  82. L'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio  dei
ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per  l'accesso
al maggior finanziamento  dell'esercizio  in  cui  si  e'  verificata
l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione
del  maggior  finanziamento,  dato  dalle  quote  premiali  e   dalle
eventuali ulteriori risorse finanziate dallo  Stato  non  erogate  in
conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota pari  al
40 per cento a seguito dell'approvazione  del  piano  di  rientro  da
parte del Consiglio dei ministri. Le restanti somme  sono  erogate  a
seguito della verifica positiva dell'attuazione  del  piano,  con  la
procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189. In materia di erogabilita' delle somme restano ferme le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  2  e  3,  del  citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al  comma  81  emerga
l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro  dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute  e  sentito
il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri,
sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui  all'articolo  3,
comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia  sanitaria  per
il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
che  esprimono  il  proprio  parere  entro   i   termini   perentori,
rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla richiesta,  diffida
la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresi'  tutti
gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei
a garantire il conseguimento degli obiettiviin esso previsti. In caso
di perdurante inadempienza,  accertata  dal  Tavolo  tecnico  per  la
verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di  cui
rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata  intesa
del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario  n.  83  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con  le
regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina un
commissario ad acta per l'intera durata  del  piano  di  rientro.  Il
commissario adotta tutte le misure indicate nel  piano,  nonche'  gli
ulteriori   atti   e   provvedimenti    normativi,    amministrativi,
organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti  o
comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano. Il
commissario verifica altresi' la piena ed esatta attuazione del piano
a tutti i livelli di  governo  del  sistema  sanitario  regionale.  A
seguito della deliberazione di nomina del commissario: (30) (33) 
    a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono
sospesi i trasferimenti erariali a  carattere  non  obbligatorio,  da
individuare a seguito del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono,  sempre  in  via
automatica, i direttori generali,  amministrativi  e  sanitari  degli
enti  del  servizio  sanitario  regionale,  nonche'  dell'assessorato
regionale competente; 
    b)  con  riferimento  all'esercizio  in  corso  alla  data  della
delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in  via
automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle  misure
fisse di 0,15 punti  percentuali  l'aliquota  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali  l'addizionale
all'IRPEF rispetto al livello  delle  aliquote  vigenti,  secondo  le
modalita'  previste  dall'articolo  1,  comma  174,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato  dal  comma  76  del
presente articolo. 
  84. Qualora il commissario ad acta per la redazione e  l'attuazione
del piano, a qualunque titolo nominato, non adempia  in  tutto  o  in
parte all'obbligo di redazione  del  piano  o  agli  obblighi,  anche
temporali,  derivanti  dal  piano  stesso,  indipendentemente   dalle
ragioni dell'inadempimento, il Consiglio dei ministri, in  attuazione
dell'articolo 120 della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari
ai fini della predisposizione  del  piano  di  rientro  e  della  sua
attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta' in sede di verifica e
monitoraggio nell'attuazione del piano, nei tempi o nella  dimensione
finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei  ministri,  in  attuazione
dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata,
nomina uno o piu' commissari ad  acta  di  qualificate  e  comprovate
professionalita' ed esperienza in materia di gestione  sanitaria  per
l'adozione e  l'attuazione  degli  atti  indicati  nel  piano  e  non
realizzati. (30) (33) 
  84-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23  DICEMBRE  2014,  N.  190,  COME
MODIFICATA  DAL  D.L.  23  OTTOBRE  2018,  N.  119,  CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2018, N. 136.(44) 
  85. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  4,  comma  2,
terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge  1°  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e successive  modificazioni,  in  materia  di  soggetti
attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale.  Restano
altresi'  salve  le  disposizioni  in  materia  di   commissariamenti
sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del  presente
articolo. 
  86. L'accertato verificarsi,  in  sede  di  verifica  annuale,  del
mancato raggiungimento degli obiettivi  del  piano  di  rientro,  con
conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre
all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme  restando
le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83,  l'incremento
nelle  misure  fisse  di   0,15   punti   percentuali   dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  di  0,30  punti
percentuali dell'addizionale  all'IRPEF  rispetto  al  livello  delle
aliquote vigenti, secondo  le  procedure  previste  dall'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo. 
  87. Le disposizioni di cui ai commi 80, 82, ultimo periodo, e da 83
a 86 si applicano anche  nei  confronti  delle  regioni  che  abbiano
avviato le procedure per il piano di rientro. 
  88. Per le regioni gia' sottoposte  ai  piani  di  rientro  e  gia'
commissariate alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge
restano fermi l'assetto della gestione commissariale  previgente  per
la prosecuzione del piano di rientro,  secondo  programmi  operativi,
coerenti con gli obiettivi finanziari  programmati,  predisposti  dal
commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto contabile
e gestionale. E' fatta  salva  la  possibilita'  per  la  regione  di
presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata
dal presente articolo. A seguito dell'approvazione  del  nuovo  piano
cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le  procedure  definiti
nel medesimo piano per  il  passaggio  dalla  gestione  straordinaria
commissariale alla gestione ordinaria  regionale.  In  ogni  caso  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  174,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato  dal  comma
76 del presente articolo,  e  ai  commi  da  80  a  86  del  presente
articolo. 
  88-bis Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che  i
programmi   operativi   costituiscono   prosecuzione   e   necessario
aggiornamento degli interventi di riorganizzazione,  riqualificazione
e potenziamento del piano di rientro, al fine  di  tenere  conto  del
finanziamento del servizio sanitario programmato per  il  periodo  di
riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione  del
piano di rientro, nonche' di ulteriori obblighi  regionali  derivanti
da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente. 
  89. Al fine di assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  dei
piani di  rientro  dai  disavanzi  sanitari,  sottoscritti  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e
successive modificazioni, nella loro unitarieta', anche  mediante  il
regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione
dei medesimi piani, per un periodo di due mesi dalla data di  entrata
in vigore della  presente  legge  non  possono  essere  intraprese  o
proseguite azioni esecutive nei  confronti  delle  aziende  sanitarie
locali  e  ospedaliere  delle  regioni  medesime  e  i   pignoramenti
eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri,
i quali possono disporre delle somme per le  finalita'  istituzionali
degli enti.  I  relativi  debiti  insoluti  producono,  nel  suddetto
periodo di due mesi,  esclusivamente  gli  interessi  legali  di  cui
all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi  tra  le
parti che prevedono tassi di interesse inferiori. 
  90. Le regioni interessate dai piani di rientro,  d'intesa  con  il
Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di  finanza
pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse del  Fondo  per
le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico
regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6  marzo  2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16  giugno  2009,  nel
limite individuato nella delibera di presa d'atto dei  singoli  piani
attuativi regionali da parte del CIPE. 
  91. Limitatamente ai risultati d'esercizio  dell'anno  2009,  nelle
regioni per le quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli
obiettivi    programmati    di     risanamento     e     riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro  dai
disavanzi  sanitari,  di  cui  all'accordo  sottoscritto   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e
successive modificazioni: 
    a)  e'  consentito  provvedere  alla  copertura   del   disavanzo
sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che  le
relative misure di copertura,  idonee  e  congrue,  risultino  essere
state adottate entro il 31 dicembre 2009; 
    b) si applicano, secondo le procedure previste  dall'articolo  1,
comma 174, dellalegge 30  dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo, le disposizioni di cui
al comma 86 del presente  articolo,  in  deroga  a  quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. 
  92. Per le regioni che risultano inadempienti  per  motivi  diversi
dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi da 93 a 97. 
  93. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione  di  un  accordo,
con il relativo piano di rientro, approvato dalla regione,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e
successive modificazioni, per  le  parti  non  in  contrasto  con  la
presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato  accordo,  il
piano di rientro e' valutato dalla Struttura tecnica di  monitoraggio
di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni  in
materia sanitaria  per  il  triennio  2010-2012  e  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di   Trento   e   di   Bolzano   nei   termini   perentori,
rispettivamente, di  quindici  e  di  trenta  giorni  dall'invio.  La
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere  il  parere,
tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove reso. Alla
sottoscrizione del citato accordo si da' luogo  anche  nel  caso  sia
decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni. 
  94. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 93 e la relativa
attuazione  costituiscono  presupposto  per  l'accesso   al   maggior
finanziamento dell'esercizio in cui si e' verificata l'inadempienza e
di quelli interessati dal piano di rientro. L'erogazione del  maggior
finanziamento avviene per una quota pari all'80 per cento  a  seguito
della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono  erogate  a
seguito della verifica positiva dell'attuazione  del  piano,  con  la
procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189. In materia di erogabilita' delle somme restano ferme le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  2  e  3,  del  citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  95. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti
per la regione, che e' obbligata a rimuovere i  provvedimenti,  anche
legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano  di  ostacolo  alla
piena attuazione del piano di rientro. 
  96. La verifica dell'attuazione del piano di  rientro  avviene  con
periodicita' semestrale e annuale, ferma restando la possibilita'  di
procedere  a  verifiche  ulteriori  previste  dal  piano   stesso   o
straordinarie  ove  ritenute  necessarie  da  una  delle   parti.   I
provvedimenti  regionali  di  spesa  e  programmazione  sanitaria,  e
comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio  sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono
trasmessi alla piattaforma informatica del  Ministero  della  salute,
cui possono accedere  tutti  i  componenti  degli  organismi  di  cui
all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con
il  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   nell'   ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza  nei  confronti
delle regioni sottoposte al piano di rientro dai  disavanzi,  esprime
un parere preventivo esclusivamente sui  provvedimenti  indicati  nel
piano di rientro. 
  97. Le regioni che avrebbero  dovuto  sottoscrivere,  entro  il  31
dicembre 2009, un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  con  il
relativo  piano  di  rientro,  per  la  riattribuzione  del   maggior
finanziamento,  possono  formalmente  chiedere  di  sottoscrivere  il
medesimo accordocorredando la  richiesta  di  un  adeguato  piano  di
rientro, entro il termine del 30 aprile  2010.  In  caso  di  mancata
sottoscrizione dell'accordo entro i  successivi  novanta  giorni,  la
quota di maggior finanziamento si intende  definitivamente  sottratta
alla competenza della regione interessata. 
  98. Lo Stato e' autorizzato ad anticipare alle regioni  interessate
dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico,
fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidita'  necessaria
per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati  fino
al  31  dicembre  2005  anche  a  seguito  di  accertamenti  in  sede
contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio  2010  dei
relativi procedimenti pendenti.  All'erogazione  si  provvede,  fermi
restando gli equilibri programmati  dei  trasferimenti  di  cassa  al
settore  sanitario,  anche   in   tranche   successive,   a   seguito
dell'accertamento definitivo e  completo  del  debito  sanitario  non
coperto  da  parte  della  regione,  con  il  supporto   dell'advisor
contabile, in  attuazione  del  citato  piano  di  rientro,  e  della
predisposizione,  da  parte  regionale,  di  misure  legislative   di
copertura  dell'ammortamento  della  predetta  liquidita',  idonee  e
congrue. La regione interessata e' tenuta, in funzione delle  risorse
trasferite dallo Stato, alla relativa  restituzione,  comprensiva  di
interessi, in un periodo non  superiore  a  trent'anni.  Gli  importi
cosi' determinati sono acquisiti in appositi  capitoli  del  bilancio
dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero dell'economia  e
delle finanze e la regione interessata sono definite le modalita'  di
erogazione e di restituzione  delle  somme,  prevedendo,  qualora  la
regione non adempia nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle
rate di ammortamento dovute,  sia  le  modalita'  di  recupero  delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze,
sia  l'applicazione  di   interessi   moratori.   Si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  796,  lettera  e),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  99. Le disposizioni recate dal comma 1, lettere  a)  e  b),  e  dal
comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
concernenti la materia del  prezzo  dei  farmaci  e  delle  quote  di
spettanza si interpretano nel senso che il  termine  "brevetto"  deve
intendersi riferito al brevetto sul principio attivo. 
  100. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: "1°  gennaio  2010"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1° gennaio 2011".