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LEGGE 3 agosto 2009, n. 108

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2015)
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Testo in vigore dal:  21-4-2015
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Art. 3

(Disposizioni in materia di personale)
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge è corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali: (7)
((8))
a) nella misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;
b) nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs e al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;
c) nella misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;
d) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military, Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ Tirana;
e) nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;
f) nella misura del 98 per cento, ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia. (4)
2. All'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 2, comma 11, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con contratto individuale nelle missioni internazionali di cui alla presente legge, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le attività di concorso con le Forze di polizia di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.
9. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20.
(6)

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 130, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta:
a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed EUPM e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 23 e 26;
b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16;
c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 4, comma 3, e al personale impiegato in qualità di istruttore nella missione militare di cui all'articolo 4, comma 19."
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 10 ottobre 2013, n. 114, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2013, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 1 agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 1 ottobre 2014, n. 141, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti".
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti".