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LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilità e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2010

Art. 47

(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide)
1. All'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti".
2. La convenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002, e all'articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003: "Modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale", relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.
4. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" (L)".
5. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le modalità e i tempi di movimentazione dei fondi presso la Tesoreria statale.
Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro
presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria). -
1. La Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di
alcun tipo al Ministero.
2. Il debito intrattenuto sul conto corrente presso la
Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta
alla fine del mese in cui è stato completato il
collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito
il giorno successivo in un apposito conto di transito,
all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro
trenta giorni in titoli di Stato, per un importo
corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso
annuo dell'1 per cento, con cedola annuale. La durata ed il
piano di ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti
dal Ministro con il relativo decreto di emissione.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
legge 26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede
all'emissione di titoli da collocare presso la Banca
d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi di
lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno rendimenti
corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo è
iscritto all'entrata del bilancio statale ed è riassegnato
ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero per essere versato in un conto transitorio presso
la Banca d'Italia, a cui corrisponde un interesse ad un
tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante
dall'emissione dei titoli di cui al presente comma.
4. Completato il collocamento, il saldo del conto
transitorio viene trasferito in un conto istituito presso
la Banca d'Italia, denominato «disponibilità del Tesoro
per il servizio di tesoreria» e utilizzato per assicurare
il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto
conto vengono giornalmente registrate le operazioni di
introito e di pagamento connesse con il servizio di
tesoreria e utilizzate per assicurare il regolare
svolgimento del servizio medesimo.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le
condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro
presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei
conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la
Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse,
commisurato a parametri di mercato monetario. Con
successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di
trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le
modalità di movimentazione della liquidità e di selezione
delle controparti. Con decreti del Ministro, viene
stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della
Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione
dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e
quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro
rimborso. Il Ministro è autorizzato, ove lo ritenga
opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere
direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di
tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto e a
procedere secondo il disposto dell'art. 2, comma 2, della
legge 28 marzo 1991, n. 104.
6. Sul predetto conto, nonché sul conto di tesoreria
denominato: «Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati
finanziari», non sono ammessi sequestri, pignoramenti,
opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresì
ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure
cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti
al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari
in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale
collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli
atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli
e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Tali atti non comportano pertanto alcun onere di
accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme
provenienti dal predetto collocamento.
6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero
presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione
della liquidità si applicano le disposizioni del comma 6.
7.
8. Il conto non può presentare saldi a debito del
Ministero. Qualora alla chiusura giornaliera della
contabilità della Banca d'Italia dovesse risultare un
saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in un
conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto,
ne dà immediata comunicazione al Ministro e non effettua
ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a
quando il debito non risulti estinto.
9.»
- Si riporta il testo dell'art. 46 del già citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 46 (Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli
di Stato). - 1. I conferimenti di cui all'art. 45 sono
impiegati dal Fondo:
a) per il caso previsto alla lettera a) dell'art. 45,
per l'equivalente riduzione della consistenza dei titoli di
Stato in circolazione pari al valore nominale dei medesimi;
b) con riferimenti alle lettere b), c), d), e), f), e
g) dell'art. 45, nell'acquisto dei titoli di Stato, o nel
rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal
1° gennaio 1995, nonché per l'acquisto di partecipazioni
azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia
unico azionista, ai fini della loro dismissione.
2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono
effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri
intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla
tassa di cui all'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3278, e successive modificazioni.
3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia
corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto
denominato: «Disponibilità del Tesoro per il servizio di
tesoreria».
4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 6».