LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilita' e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-10-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 34. 
 
                       (Impegno e pagamento). 
 
  1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad  essi  demandate,
impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate  in
bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la
competenza  a  disporre  impegni  e  ordini  di   spesa   ad   organi
costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile. 
  2. Con riferimento alle  somme  dovute  dallo  Stato  in  relazione
all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono  assunti
gli impegni di spesa, nel rispetto delle leggi vigenti e, nei  limiti
dei pertinenti stanziamenti iscritti  in  bilancio,  con  imputazione
agli  esercizi  in  cui  le  obbligazioni   sono   esigibili,   dando
pubblicita'  mediante  divulgazione  periodica   delle   informazioni
relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui  l'obbligazione
diviene esigibile. L'assunzione dei  suddetti  impegni  e'  possibile
solo in presenza  delle  necessarie  disponibilita'  finanziarie,  in
termini di competenza e di cassa, di  cui  al  terzo  periodo  e  dei
seguenti elementi  costitutivi:  la  ragione  del  debito,  l'importo
ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli  esercizi
finanziari su cui gravano le previste  scadenze  di  pagamento  e  il
soggetto creditore univocamente individuato.  L'impegno  puo'  essere
assunto solo in  presenza,  sulle  pertinenti  unita'  elementari  di
bilancio, di disponibilita' finanziarie sufficienti,  in  termini  di
competenza, a far fronte in  ciascun  anno  alla  spesa  imputata  in
bilancio e, in termini di cassa, a  farvi  fronte  almeno  nel  primo
anno, garantendo comunque  il  rispetto  del  piano  finanziario  dei
pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti
di  flessibilita'  stabiliti  dalla  legislazione  vigente  in   fase
gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di  bilancio.
Nel caso di trasferimenti  di  somme  ad  amministrazioni  pubbliche,
l'impegno di spesa puo' essere assunto anche  solamente  in  presenza
della ragione del debito e  dell'importo  complessivo  da  impegnare,
qualora i rimanenti elementi  costitutivi  dell'impegno  indicati  al
secondo periodo del presente comma siano individuabili  all'esito  di
un iter procedurale legislativamente disciplinato. 
  2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a  funzionari  o  commissari
delegati, comunque denominati, l'amministrazione provvede ad assumere
impegni di spesa delegata, al  fine  di  mettere  a  disposizione  le
risorse ai predetti soggetti. Tali impegni sono  assunti  nei  limiti
dello  stanziamento,  con  imputazione  agli  esercizi  in   cui   le
obbligazioni assunte  o  programmate  dai  funzionari  delegati  sono
esigibili, sulla  base  di  un  programma  di  spesa,  opportunamente
documentato, comunicato all'amministrazione dai  medesimi  funzionari
delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini
dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi  ordini  di
accreditamento sono disposti nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
piano finanziario dei pagamenti di cui all'articolo 23, comma  1-ter,
e nel limite degli impegni assunti  per  l'esercizio  finanziario  di
riferimento.  L'assunzione  degli  impegni  di  spesa   delegata   e'
possibile solo in presenza  dei  seguenti  elementi  costitutivi:  la
ragione dell'impegno, l'importo  ovvero  gli  importi  da  impegnare,
l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui  gravano  le
scadenze di pagamento. A valere  sugli  impegni  di  spesa  delegata,
l'amministrazione dispone una o piu' aperture di credito in  funzione
dell'esigibilita'  delle  obbligazioni  assunte  o  programmate   dal
funzionario delegato. Qualora nel  corso  della  gestione,  a  fronte
delle aperture di credito ricevute non si  perfezionino  obbligazioni
esigibili entro il termine dell'esercizio, i funzionari  delegati  ne
danno  comunicazione  all'amministrazione   per   la   corrispondente
riduzione  degli  ordini  di  accreditamento.  L'importo  oggetto  di
riduzione rientra nella disponibilita'  dell'amministrazione  e  puo'
essere accreditato nel medesimo esercizio finanziario  in  favore  di
altri funzionari delegati, ovvero  nuovamente  impegnato  secondo  le
modalita' di cui al presente articolo. Gli importi degli  impegni  di
spesa  delegata,  a  fronte  dei  quali,  alla   data   di   chiusura
dell'esercizio,   non   corrispondono   ordini   di    accreditamento
costituiscono economie di bilancio. Gli  importi  delle  aperture  di
credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati  entro  il
termine di chiusura dell'esercizio  costituiscono  residui  di  spesa
delegata e possono essere accreditati agli stessi  in  conto  residui
negli esercizi successivi, prioritariamente in base  all'esigibilita'
delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati, fermi restando  i
termini di conservazione dei  residui  di  cui  all'articolo  34-bis.
Previa autorizzazione dell'amministrazione di riferimento, secondo le
norme   vigenti   nell'ordinamento   specifico   di   ogni    singola
amministrazione, i funzionari delegati possono avviare  le  procedure
per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori che comportano,  in
tutto o in parte, obbligazioni a carico di esercizi successivi, anche
prima dell'emissione del relativo ordine di accreditamento. 
  3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e  servizi,  sia  di
parte corrente che in conto capitale,  l'assunzione  dell'impegno  e'
subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo in
uso  presso  tutti  i  Ministeri  per  la  gestione  integrata  della
contabilita' economica e finanziaria, dei contratti  o  degli  ordini
che ne costituiscono il presupposto. 
  4.  Le  spese  per  competenze  fisse  ed  accessorie  relative  al
personale, sono  imputate  alla  competenza  del  bilancio  dell'anno
finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti. 
  5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o
interventi ripartiti in piu' esercizi si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 30, comma 2. 
  ((6. Alla  chiusura  dell'esercizio  finanziario  al  31  dicembre,
nessun impegno puo' essere assunto a carico  dell'esercizio  scaduto.
Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie  territoriali  dello
Stato per le spese decentrate non possono dare  corso  agli  atti  di
impegno che dovessero pervenire dopo tale data. 
  6-bis. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  6,  le  risorse
assegnate  con  variazioni  di  bilancio  adottate  con  decreti  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  trasmessi  alla  Corte  dei
conti entro il 28 febbraio, sono conservate  tra  i  residui  passivi
dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano
conseguenti: 
    a)  all'applicazione  di  provvedimenti  legislativi   pubblicati
nell'ultimo quadrimestre dell'anno; 
    b) alla riassegnazione di entrate di scopo, adottate  nell'ultimo
mese dell'anno; 
    c) alla attribuzione delle risorse di fondi la cui  ripartizione,
tra le unita' elementari di bilancio interessate, e' disposta con  il
predetto decreto di variazione del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, a seguito dell'adozione di un  provvedimento  amministrativo
che ne stabilisce la destinazione. 
  6-ter. Le risorse di parte corrente  assegnate  con  variazioni  di
bilancio e non impegnate entro la chiusura  dell'esercizio,  ove  non
ricorrano i presupposti di cui al comma 6-bis, costituiscono economie
di bilancio, fatta eccezione per  quelle  assegnate  per  effetto  di
variazioni  compensative  apportate  tra  le  unita'  elementari   di
bilancio relative alle competenze fisse e continuative del  personale
finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa, purche' i relativi
decreti di variazione siano trasmessi alla Corte dei conti  entro  il
15 marzo.)) 
  7. Al fine di garantire una corretta  programmazione  dell'utilizzo
degli stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  statale,  il  dirigente
responsabile della gestione, in relazione a ciascun  impegno  assunto
sulle unita'  elementari  di  bilancio  di  propria  pertinenza,  con
esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da
corrispondere al personale e al rimborso  del  debito  pubblico,  ivi
inclusi  gli  interessi  passivi,  ha  l'obbligo  di  predisporre  ed
aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo  impegno,  un
apposito piano finanziario dei pagamenti sulla base del quale  ordina
e paga le spese. Le informazioni contenute nei  piani  finanziari  di
pagamento sono rese pubbliche con  cadenza  periodica.  Il  dirigente
responsabile della gestione  ha  l'obbligo  di  aggiornare  il  piano
finanziario dei pagamenti, con riferimento alle unita' elementari  di
bilancio di propria pertinenza, almeno con cadenza mensile, anche  in
assenza  di  nuovi  impegni  e,  in  ogni  caso,   in   relazione   a
provvedimenti di variazioni  di  bilancio  adottati  ai  sensi  della
normativa vigente in materia di flessibilita' in fase di gestione. 
  7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a  funzionari  o  commissari
delegati, comunque denominati, il piano finanziario dei pagamenti  e'
predisposto e aggiornato dal dirigente responsabile anche sulla  base
delle comunicazioni dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis. 
  8. Il piano  finanziario  dei  pagamenti  riporta,  quali  elementi
necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a  ciascun
impegno, l'ammontare  del  debito  e  l'esatta  individuazione  della
persona  del  creditore,  supportati  dai  titoli  e  dai   documenti
comprovanti il diritto acquisito, nonche' la  data  in  cui  viene  a
scadenza l'obbligazione. 
  8-bis. Quali titoli e documenti comprovanti  il  diritto  acquisito
dai  creditori  sono  considerati  prioritari  i   provvedimenti   di
approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti,  ovvero
le fatture regolarmente emesse. 
  9.  Ai  fini  della  predisposizione  del  piano  finanziario   dei
pagamenti,  va  altresi'  considerato  ogni  elemento  necessario   e
presupposto del pagamento, rilevabile nell'ambito  della  complessiva
attivita'  procedimentale  antecedente  il  pagamento   medesimo   ed
all'interno di ogni singolo atto ad esso collegato. 
  10. Gli uffici  di  controllo,  effettuano,  con  cadenza  mensile,
apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi 7, 7-bis, 8 e 9. In
caso  di  mancato   rispetto   degli   obblighi   previsti   per   la
predisposizione  e  l'aggiornamento   del   piano   finanziario   dei
pagamenti, l'amministrazione inadempiente non  potra'  accedere  alle
risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a
quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il  rispetto  dei
suddetti obblighi. 
  11. E' fatto divieto di disporre  l'utilizzo  dei  ruoli  di  spesa
fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti,  censi,
canoni, livelli. 
  12. Le spese di cui  al  comma  11  sono  pagate  mediante  mandati
informatici. Il pagamento delle  pensioni  nonche'  delle  competenze
fisse  ed  accessorie  al  personale  dello  Stato  viene  effettuato
mediante ordini collettivi di pagamento informatici. Le  altre  spese
di importo e scadenza fissi ed accertati sono pagate  mediante  ruoli
di spesa fissa informatici. 
                                                            (16) (20) 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ha disposto (con l'art.  9,  comma
2) che "Le disposizioni dell'articolo  34  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del  presente  decreto,
acquistano efficacia dal 1°  gennaio  2018,  salvo  il  comma  3  del
medesimo articolo 34, le cui disposizioni si  applicano  a  decorrere
dal 1° gennaio 2017". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art.  13,  comma
6) che "L'articolo 34, comma 6, lettera b), della legge  31  dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni si applica  alle  variazioni
di bilancio adottate a partire dal 1° dicembre 2016". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.Lgs. 12 maggio 2016,  n.  93,  come  modificato  dal  D.L.  16
ottobre 2017,  n.  148,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  4
dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 9, comma  2)  che  "Le
disposizioni dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
come sostituito dall'articolo  3  del  presente  decreto,  acquistano
efficacia dal 1° gennaio 2019, salvo il comma 3 del medesimo articolo
34, le cui disposizioni si  applicano  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2017."