LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilita' e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-10-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 33. 
 
               (Assestamento e variazioni di bilancio) 
 
    1.  Entro  il  mese  di  giugno  di  ciascun  anno,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze presenta un disegno di  legge  ai  fini
dell'assestamento  delle   previsioni   di   bilancio   formulate   a
legislazione  vigente,  anche  sulla  scorta  della  consistenza  dei
residui  attivi  e  passivi   accertata   in   sede   di   rendiconto
dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. 
    ((2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  alle   variazioni   di   bilancio
occorrenti   per   l'applicazione   dei   provvedimenti   legislativi
pubblicati successivamente alla presentazione del disegno di legge di
bilancio indicando, per ciascuna unita' elementare  di  bilancio,  ai
fini  della  gestione  e  della  rendicontazione,  le  dotazioni   di
competenza, di cassa e in conto residui. 
    2-bis. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  altresi'
autorizzato a provvedere alle variazioni di cui al comma 2  anche  in
relazione ai provvedimenti legislativi pubblicati nei sessanta giorni
precedenti alla presentazione del disegno di legge di bilancio i  cui
effetti non risultino recepiti nel medesimo disegno di legge.)) 
    3. Con il disegno di legge di  cui  al  comma  1  possono  essere
proposte,   limitatamente   all'esercizio   in   corso,    variazioni
compensative tra le dotazioni  finanziarie  previste  a  legislazione
vigente, anche relative ad unita' di voto diverse, restando  comunque
precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto   capitale   per
finanziare spese correnti. 
    4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla  Corte
dei conti,  per  motivate  esigenze,  possono  essere  rimodulate  in
termini di competenza e  di  cassa,  previa  verifica  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun
programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori
legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),  e  comunque
nel rispetto dei vincoli di spesa  derivanti  dalla  lettera  a)  del
medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta  precluso  l'utilizzo  degli
stanziamenti  di  spesa  in  conto  capitale  per  finanziare   spese
correnti. 
    4-bis. Con decreti direttoriali, previa  verifica  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato ai  fini  del  rispetto  dei  saldi  di  finanza
pubblica, possono essere disposte variazioni compensative, in termini
di competenza e di cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa  di
ciascuna azione,  con  esclusione  dei  fattori  legislativi  di  cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), e  comunque  nel  rispetto  dei
vincoli di spesa derivanti  dagli  oneri  inderogabili  di  cui  alla
lettera a) del medesimo comma  5  dell'articolo  21.  Resta  precluso
l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  spesa  in  conto  capitale   per
finanziare spese correnti. 
    4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero
possono essere effettuate, ad invarianza  di  effetti  sui  saldi  di
finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e
di  cassa,  aventi  ad  oggetto  stanziamenti  di  spesa,  anche   se
appartenenti a titoli diversi, iscritti nella  categoria  2  (consumi
intermedi) e nella  categoria  21  (investimenti  fissi  lordi),  con
esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21,  comma  5,
lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli  di  spesa  derivanti
dalla lettera  a)  del  medesimo  comma  5  dell'articolo  21.  Resta
precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  in  conto   capitale   per
finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma  4-quater,
le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  su  proposta  del
Ministro competente. 
    4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative  di  cui  al
comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e
servizi comuni  a  piu'  centri  di  responsabilita'  amministrativa,
gestite nell'ambito dello stesso Ministero  da  un  unico  ufficio  o
struttura  di  servizio,  ai  sensi  dell'articolo  4   del   decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279,  le  medesime  variazioni  possono
essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale,
cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero
interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale
del bilancio della Ragioneria generale  dello  Stato,  da  comunicare
alla Corte dei conti. 
    4-quinquies. Al  fine  di  preordinare  nei  tempi  stabiliti  le
disponibilita' di cassa occorrenti per  disporre  i  pagamenti  e  di
rendere effettive le previsioni indicate  nei  piani  finanziari  dei
pagamenti, con decreto del  Ministro  competente,  da  comunicare  al
Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun  stato  di  previsione
della spesa,  possono  essere  disposte,  tra  unita'  elementari  di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,  variazioni
compensative  di  sola  cassa,  fatta  eccezione  per   i   pagamenti
effettuati mediante l'emissione  di  ruoli  di  spesa  fissa,  previa
verifica da parte del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello   Stato,   della
compatibilita'  delle  medesime  con  gli  obiettivi  programmati  di
finanza pubblica. 
    4-sexies. Le variazioni di bilancio  in  termini  di  competenza,
cassa   e   residui,   necessarie   alla   ripartizione   nel   corso
dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi  da
ripartire istituiti per  legge  sono  disposte,  salvo  che  non  sia
diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati. 
    4-septies. Il disegno di legge di assestamento  e'  corredato  di
una relazione tecnica, in cui si da' conto della coerenza del  valore
del saldo netto da  finanziare  o  da  impiegare  con  gli  obiettivi
programmatici di  cui  all'articolo  10,  comma  2,  lettera  e).  La
relazione e' aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di  legge
di assestamento tra i due rami del Parlamento. 
    4-octies. Il budget di cui all'articolo 21, comma 11, lettera f),
e' aggiornato sulla base del disegno  di  legge  di  assestamento  e,
successivamente, sulla base delle eventuali  modifiche  apportate  al
medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare.