LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilita' e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 32. 
 
                       (Esercizio provvisorio) 
 
    1. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere  concesso
se non per legge e  per  periodi  non  superiori  complessivamente  a
quattro mesi. 
    2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del  bilancio  e'
consentita per tanti dodicesimi della spesa  prevista  da  ((ciascuna
unita' elementare  di  bilancio,  ai  fini  della  gestione  e  della
rendicontazione,)) quanti sono  i  mesi  dell'esercizio  provvisorio,
ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si  tratti
di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni  o  di  pagamenti
frazionati in dodicesimi. 
    3. Le limitazioni di cui al comma 2  si  intendono  riferite  sia
alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.