LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilita' e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 29. 
 
          (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) 
 
    1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un "fondo di riserva  per  l'integrazione  delle
autorizzazioni  di  cassa"  il  cui   stanziamento   e'   annualmente
determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio. 
    2. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  su
proposta del Ministro  interessato,  da  comunicare  alla  Corte  dei
conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma  1  ed  iscritte  in
aumento delle autorizzazioni di cassa ((delle  unita'  elementari  di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,  iscritte))
negli stati di previsione  delle  amministrazioni  statali  le  somme
necessarie a  provvedere  ad  eventuali  deficienze  delle  dotazioni
((delle  medesime   unita'   elementari   di   bilancio)),   ritenute
compatibili con gli obiettivi  di  finanza  pubblica.  I  decreti  di
variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.