LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilita' e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 26. 
 
            (Fondo di riserva per le spese obbligatorie) 
 
    1.  Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte corrente,  un
"fondo di riserva per le spese  obbligatorie"  la  cui  dotazione  e'
determinata, con apposito articolo, dalla legge di  approvazione  del
bilancio. 
    2. Con decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal  predetto  fondo
ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa
((delle competenti unita'  elementari  di  bilancio,  ai  fini  della
gestione e della rendicontazione,)) le somme necessarie per aumentare
gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio. 
    3.  Allo  stato  di  previsione   della   spesa   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e'  allegato  l'elenco  ((delle  unita'
elementari di bilancio))  di  cui  al  comma  2,  da  approvare,  con
apposito articolo, con la legge del bilancio.