LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilita' e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-9-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 25. 
 
            (Classificazione delle entrate e delle spese) 
 
    1. Le entrate dello Stato sono ripartite in: 
    a)  titoli,  a  seconda   che   siano   di   natura   tributaria,
extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento
di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o  dall'accensione
di prestiti; 
    b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che  si  riferiscano  a
proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad
uno o piu' esercizi; 
    c)  tipologie,   ai   fini   dell'approvazione   parlamentare   e
dell'accertamento dei cespiti; 
    d) categorie, secondo la natura dei cespiti; 
    e) unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e  della
rendicontazione,  eventualmente  suddivise  in  articoli  secondo  il
rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione. 
    2. Le spese dello Stato sono ripartite in: 
    a) missioni, come definite all'articolo 21, comma  2,  ((quarto))
periodo; 
    b)  programmi,  ai  fini  dell'approvazione  parlamentare,   come
definiti all'articolo 21, comma 2, ((secondo e terzo)) periodo; 
    c) unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e  della
rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Tali
unita' possono essere ripartite in articoli. 
    2-bis. Fino alla conclusione dell'esercizio precedente  a  quello
individuato  ai  sensi  dell'articolo  25-bis,  comma  8,  le  unita'
elementari di bilancio di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  2  del
presente articolo sono costituite dai capitoli, nei  quali  le  spese
dello Stato sono ripartite secondo l'oggetto della spesa. I  capitoli
sono classificati secondo il contenuto economico e  funzionale  delle
spese in essi iscritte. 
    2-ter. Durante il medesimo periodo  di  cui  al  comma  2-bis,  i
programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono  suddivisi
in macroaggregati per spese di  funzionamento,  per  interventi,  per
trattamenti  di  quiescenza  e  altri   trattamenti   integrativi   o
sostitutivi di questi ultimi, per  oneri  del  debito  pubblico,  per
oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per  oneri  comuni
in conto capitale. In autonome previsioni e' esposto il  rimborso  di
passivita' finanziarie. 
    3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano
ai criteri adottati in contabilita' nazionale e  dei  relativi  conti
satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione. 
    ((3-bis. Ai fini della classificazione economica, le  spese  sono
ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in  conto
capitale o necessarie per il rimborso di prestiti)). 
    4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' presentato un  quadro  contabile  da
cui risultino: 
    a) le categorie in cui viene classificata la  spesa  di  bilancio
secondo l'analisi economica; 
    b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in
cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. 
    5. In appendice al quadro contabile di cui al comma  4,  appositi
prospetti, da aggiornare, dandone informazione  al  Parlamento,  dopo
l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra  i
diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi  COFOG
e le missioni e i programmi, nonche' tra il bilancio dello Stato e il
sistema di contabilita' nazionale. A tutte le  unita'  elementari  di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e, al  loro
interno, a ciascun piano di  gestione  e'  attribuito  il  pertinente
codice di classe COFOG e di categoria  economica  di  terzo  livello,
escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza. 
    6. La numerazione delle unita' di voto, delle categorie  e  delle
unita' elementari  di  bilancio,  ai  fini  della  gestione  e  della
rendicontazione, puo' essere  anche  discontinua  in  relazione  alle
necessita' della codificazione. 
    7. Nel quadro generale  riassuntivo,  con  riferimento  sia  alle
dotazioni di competenza sia a  quelle  di  cassa,  e'  data  distinta
indicazione: 
    a) del  risultato  differenziale  tra  il  totale  delle  entrate
tributarie ed extratributarie  ed  il  totale  delle  spese  correnti
("risparmio pubblico"); 
    b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e  le  spese,
escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni  azionarie  ed  i
conferimenti, nonche' la concessione e la riscossione  di  crediti  e
l'accensione e rimborso di prestiti ("indebitamento  o  accrescimento
netto"); 
    c)  del  risultato   differenziale   delle   operazioni   finali,
rappresentate da tutte le entrate e da tutte  le  spese,  escluse  le
operazioni di accensione e di rimborso di prestiti ("saldo  netto  da
finanziare o da impiegare"); 
    d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali
e il totale delle spese ("ricorso al mercato").