LEGGE 3 agosto 2009, n. 108

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2015)
Testo in vigore dal: 21-4-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
               (Disposizioni in materia di personale) 
 
  1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e  fino  alla
data di uscita dagli stessi per il rientro nel  territorio  nazionale
per  fine  missione,  al  personale  che  partecipa   alle   missioni
internazionali di cui alla presente legge e'  corrisposta,  al  netto
delle ritenute, per tutta la durata del  periodo,  in  aggiunta  allo
stipendio o alla paga e  agli  altri  assegni  a  carattere  fisso  e
continuativo, l'indennita' di missione di  cui  al  regio  decreto  3
giugno 1926, n. 941, nelle  misure  di  seguito  indicate,  detraendo
eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso titolo agli
interessati direttamente dagli organismi internazionali: (7) ((8)) 
    a) nella misura del 98 per cento al personale che partecipa  alle
missioni MSU, EULEX  Kosovo,  Security  Force  Training  Plan,  Joint
Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah; 
    b) nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista
con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi  Uniti  e  Oman,  al
personale che partecipa alle  missioni  ISAF  ed  EUPOL  AFGHANISTAN,
UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura  attivata
presso le Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati
Arabi Uniti e  in  Iraq,  al  personale  impiegato  nelle  unita'  di
coordinamento JMOUs e  al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in
servizio di sicurezza presso le  sedi  diplomatiche  di  Kabul  e  di
Herat; 
    c) nella misura intera al personale che partecipa  alla  missione
EUPOL COPPS in Palestina  e  alla  missione  dell'Unione  europea  in
Moldova e Ucraina; 
    d) nella misura intera incrementata del  30  per  cento,  se  non
usufruisce, a qualsiasi titolo, di  vitto  e  alloggio  gratuiti,  al
personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID,  EUPOL  RD  CONGO,
UNFICYP, Atalanta  in  Gran  Bretagna,  EUPM,  nonche'  al  personale
impiegato presso il Military, Liaison  Office  della  missione  Joint
Enterprise e il NATO HQ Tirana; 
    e) nella misura intera incrementata del 30 per  cento,  calcolata
sulla diaria prevista con  riferimento  ad  Arabia  Saudita,  Emirati
Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e
alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq,  in  Bahrein  e  a
Tampa; 
    f) nella misura del 98 per cento, ovvero intera incrementata  del
30 per cento se non  usufruisce,  a  qualsiasi  titolo,  di  vitto  e
alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria  prevista  con  riferimento
alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM  Georgia.
(4) 
  2. All'indennita' di cui al comma  1  e  al  trattamento  economico
corrisposto al personale che partecipa alle attivita'  di  assistenza
alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 2, comma 11,  non  si
applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248. 
  3. Al personale che partecipa ai programmi  di  cooperazione  delle
Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area  balcanica
e alla missione  in  Libia  si  applicano  il  trattamento  economico
previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita'  speciale,
di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del  50  per
cento dell'assegno di  lungo  servizio  all'estero.  Non  si  applica
l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  4. Per il periodo dal  1°  luglio  2009  al  31  ottobre  2009,  ai
militari  inquadrati  nei  contingenti   impiegati   nelle   missioni
internazionali  di  cui  al  presente   articolo,   in   sostituzione
dell'indennita'   di   impiego   operativo   ovvero   dell'indennita'
pensionabile  percepita,  e'   corrisposta,   se   piu'   favorevole,
l'indennita' di impiego operativo nella misura uniforme pari  al  185
per cento  dell'indennita'  di  impiego  operativo  di  base  di  cui
all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo  1983,  n.  78,  se
militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti
in servizio o in rafferma biennale, e a  euro  70,  se  volontari  in
ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del  testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma  6,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni. 
  5.  Il  personale  militare,  impiegato  dall'ONU   con   contratto
individuale nelle missioni internazionali di cui alla presente legge,
conserva il trattamento economico fisso e continuativo  e  percepisce
l'indennita' di missione prevista  dalle  disposizioni  vigenti,  con
spese di vitto e alloggio a  carico  dell'Amministrazione.  Eventuali
retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU  allo
stesso titolo, con esclusione di indennita' e  rimborsi  per  servizi
fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute,
fino  a  concorrenza  dell'importo  corrispondente  alla  somma   del
trattamento economico  fisso  e  continuativo  e  dell'indennita'  di
missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e
alloggio. 
  6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio  e
di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, presso i comandi, le unita', i reparti  e  gli  enti
costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per  le
attivita' di concorso con le Forze di polizia di  cui  alla  presente
legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli  obblighi  previsti
dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti  legislativi  30  dicembre
1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. 
  7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla
presente legge, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  64  della
legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a
domanda, secondo le modalita' di  cui  all'articolo  25  del  decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e  successive  modificazioni,  gli
ufficiali appartenenti alla riserva di complemento,  nei  limiti  del
contingente  annuale  stabilito  dalla  legge  di  bilancio  per  gli
ufficiali delle forze di completamento. 
  8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel  rispetto
delle consistenze annuali previste dalle  disposizioni  vigenti,  per
esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente
legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma  prefissata  di  un
anno puo' essere prolungato, previo consenso degli  interessati,  per
un massimo di sei mesi. 
  9. Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui
alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3,  3,  4,
5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20. 
                                                                  (6) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni  dalla
L. 2 agosto 2011, n. 130, ha disposto (con l'art.  6,  comma  2)  che
"L'indennita' di missione, di cui  all'articolo  3,  comma  1,  della
legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta: 
    a) nella misura del 98 per cento, al  personale  impiegato  nelle
missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed  EUPM
e nella unita' di coordinamento interforze JMOUs in  Kosovo,  di  cui
all'articolo 4, commi 8, 23 e 26; 
    b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria  prevista
con riferimento alla Repubblica democratica del Congo,  al  personale
impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo  4,  comma
16; 
    c) nella misura intera incrementata del  30  per  cento,  se  non
usufruisce, a qualsiasi titolo, di  vitto  e  alloggio  gratuiti,  al
personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo  4,
comma 3, e al personale impiegato in  qualita'  di  istruttore  nella
missione militare di cui all'articolo 4, comma 19." 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 10 ottobre 2013, n. 114, convertito con modificazioni dalla
L. 9 dicembre 2013, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, commi 1  e  2)
che "Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea,  a
9, della legge 3 agosto 2009, n. 108,  l'articolo  3,  comma  6,  del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
   L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1,  alinea,
della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta nella misura del 98
per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se  il
personale non usufruisce a  qualsiasi  titolo  di  vitto  e  alloggio
gratuiti". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 1 agosto 2014, n. 109, convertito con  modificazioni  dalla
L. 1 ottobre 2014, n. 141, ha disposto (con l'art. 5,  comma  2)  che
"L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3,  comma  1,  alinea,
della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta nella misura del 98
per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se  il
personale non usufruisce a  qualsiasi  titolo  di  vitto  e  alloggio
gratuiti". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 aprile 2015, n. 43 ha disposto (con l'art.  15,  comma  2)  che
"L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3,  comma  1,  alinea,
della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta nella misura del 98
per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se  il
personale non usufruisce a  qualsiasi  titolo  di  vitto  e  alloggio
gratuiti".