LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia. (09G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/2023)
Testo in vigore dal: 15-8-2009
                               Art. 9.
                  (Disciplina dei consorzi agrari)

  1.  Al  fine  di  uniformarne  la disciplina ai principi del codice
civile,  i  consorzi  agrari  sono costituiti in societa' cooperative
disciplinate  dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti
del  medesimo  codice. L'uso della denominazione di consorzio agrario
e'  riservato  esclusivamente  alle  societa'  cooperative  di cui al
presente  comma.  I  consorzi  agrari  sono considerati cooperative a
mutualita'   prevalente   indipendentemente   dai  criteri  stabiliti
dall'articolo  2513  del codice civile qualora rispettino i requisiti
di  cui  all'articolo  2514  del  medesimo  codice. I consorzi agrari
adeguano  i  propri statuti alle disposizioni del codice civile entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per
i  consorzi  agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali
sia  accertata  la  mancanza  di presupposti per il superamento dello
stato  di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione
e  dell'autorizzazione  della  proposta  di  concordato,  l'autorita'
amministrativa  che  vigila  sulla  liquidazione  revoca  l'esercizio
provvisorio  dell'impresa  e  provvede  a  rinnovare  la  nomina  dei
commissari  liquidatori.  Alle  proposte  di  concordato dei consorzi
agrari  non  si  applicano  i  termini di cui all'articolo 124, primo
comma,  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e successive
modificazioni.
  2.  Il  comma  9-bis  dell'articolo  1 del decreto- legge 18 maggio
2006,  n.  181,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, e' abrogato.
  3.  Per  consentire  la  chiusura  delle  procedure di liquidazione
coatta  amministrativa  dei consorzi agrari entro il termine previsto
dal  comma 1 dell'articolo 18 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n.
207,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14,  i  consorzi  agrari entro il 30 settembre 2009 devono sottoporre
all'autorita'  amministrativa  che vigila sulla liquidazione gli atti
di  cui  all'articolo  213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive   modificazioni.  L'omessa  trasmissione  degli  atti  nel
termine  indicato o il diniego di autorizzazione al deposito da parte
dell'autorita' amministrativa comporta la sostituzione dei commissari
liquidatori  e di tutti i componenti dei comitati di sorveglianza. Si
provvede  alla  sostituzione anche in presenza dell'avvenuto deposito
degli  atti di cui agli articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo
1942,  n. 267, e successive modificazioni, qualora il tribunale, alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  abbia accolto
l'opposizione,  per  motivi  connessi alla attivita' del commissario,
indipendentemente dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal comma 1, valutati in 500.000 euro a
decorrere   dall'anno   2009,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004,
n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n.  307.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede al
monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione del comma 1,
anche  ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
          Note all'art. 9:
             -  Si  riporta  il  testo degli articoli 2513 e 2514 del
          codice civile.
             «Art.   2513  (Societa'  cooperative  a  responsabilita'
          illimitata).    -   1.   Nelle   societa'   cooperative   a
          responsabilita'  illimitata  per  le  obbligazioni  sociali
          risponde  la  societa'  con il suo patrimonio e, in caso di
          liquidazione   coatta   amministrativa   o  di  fallimento,
          rispondono   in  via  sussidiaria  i  soci  solidalmente  e
          illimitatamente a norma dell'art. 2541.
             Art.   2514   (Societa'  cooperative  a  responsabilita'
          limitata).    -    1.    Nelle   societa'   cooperative   a
          responsabilita'   limitata   per  le  obbligazioni  sociali
          risponde  la  societa'  con  il suo patrimonio. Le quote di
          partecipazione possono essere rappresentate da azioni.
             2.  L'atto  costitutivo  puo'  stabilire  che in caso di
          liquidazione  coatta  amministrativa  o di fallimento della
          societa'   ciascun   socio   risponda   sussidiariamente  e
          solidalmente  per  una somma multipla della propria quota a
          norma dell'art. 2541.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 124, primo comma, del
          regio   decreto   16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
          modificazioni,  recante  «Disciplina  del  fallimento,  del
          concordato  preventivo,  dell'amministrazione controllata e
          della liquidazione coatta amministrativa.»:
             «1.  La proposta di concordato puo' essere presentata da
          uno o piu' creditori o da un terzo, anche prima del decreto
          che  rende  esecutivo  lo  stato passivo, purche' sia stata
          tenuta  la  contabilita'  ed i dati risultanti da essa e le
          altre   notizie   disponibili  consentano  al  curatore  di
          predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito
          da  sottoporre  all'approvazione del giudice delegato. Essa
          non  puo'  essere  presentata  dal fallito, da societa' cui
          egli  partecipi o da societa' sottoposte a comune controllo
          se  non  dopo  il decorso di un anno dalla dichiarazione di
          fallimento e purche' non siano decorsi due anni dal decreto
          che rende esecutivo lo stato passivo.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 9-bis dell'art. 1 del
          decreto-legge  18  maggio  2006,  n.  181  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 17 luglio 2006, n. 233 recante
          «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri.»:
             «9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la
          vigilanza  sui  consorzi agrari di concerto con il Ministro
          delle  politiche  agricole alimentari e forestali, ai sensi
          dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
          I    consorzi    agrari   sono   societa'   cooperative   a
          responsabilita'  limitata, disciplinate a tutti gli effetti
          dagli  articoli  2511  e  seguenti del codice civile; l'uso
          della  denominazione  di  consorzio  agrario  e'  riservato
          esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
          comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
          e  successive  modificazioni,  sono  abrogate  ad eccezione
          dell'art.  2, dell'art. 5, commi 2, 3, 5 e 6 e dell'art. 6.
          e' abrogato, altresi', il comma 227 dell'art. 1 della legge
          30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente
          in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita'
          di  vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico,
          ai  sensi  dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16
          marzo  1942,  n.  267,  in  sostituzione  dei commissari in
          carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
          conversione   del  presente  decreto,  con  il  compito  di
          chiudere   la  liquidazione  entro  il  31  dicembre  2007,
          depositando  gli atti di cui all'art. 213 del regio decreto
          16  marzo  1942, n. 267 la medesima disposizione si applica
          anche   ai   consorzi   agrari   in  stato  di  concordato,
          limitatamente  alla  nomina  di un nuovo commissario unico.
          Per  tutti  gli  altri  consorzi,  i  commissari  in carica
          provvedono,  entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione
          degli   organi   statutari   e   cessano,   in  pari  data,
          dall'incarico.  I consorzi agrari adeguano gli statuti alle
          disposizioni del codice civile entro il 30 aprile 2008.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 18 del
          decreto-legge  30  dicembre  2008,  n. 207, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 recante
          «Proroga  di termini previsti da disposizioni legislative e
          disposizioni finanziarie urgenti.»:
             «1.   I  termini  di  cui  all'art.  26,  comma  1,  del
          decreto-legge  31  dicembre  2007,  n. 248, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  28  febbraio  2008,  n.  31,
          relativi  alla  chiusura  delle  procedure  di liquidazione
          coatta amministrativa dei consorzi agrari, nonche' relativi
          al  termine  per  l'adeguamento  degli statuti dei consorzi
          agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.».
             - Si riporta il testo degli articoli 213 e 214 del regio
          decreto  16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
          recante   «Disciplina   del   fallimento,   del  concordato
          preventivo,   dell'amministrazione   controllata   e  della
          liquidazione coatta amministrativa.»:
             «Art.   213   (Chiusura  della  liquidazione).  -  Prima
          dell'ultimo  riparto ai creditori, il bilancio finale della
          liquidazione  con  il  conto  della  gestione e il piano di
          riparto  tra i creditori, accompagnati da una relazione del
          comitato   di   sorveglianza,   devono   essere  sottoposti
          all'autorita',  che  vigila sulla liquidazione, la quale ne
          autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e
          liquida il compenso al commissario.
             Dell'avvenuto   deposito,   a   cura   del   commissario
          liquidatore,  e' data comunicazione ai creditori ammessi al
          passivo  ed ai creditori prededucibili nelle forme previste
          dall'art.  26,  terzo  comma,  ed  e' data notizia mediante
          inserzione   nella   Gazzetta   Ufficiale  e  nei  giornali
          designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione.
             Gli  interessati  possono proporre le loro contestazioni
          con  ricorso  al  tribunale nel termine perentorio di venti
          giorni,    decorrente   dalla   comunicazione   fatta   dal
          commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla
          inserzione   nella   Gazzetta   Ufficiale  per  ogni  altro
          interessato.  Le  contestazioni sono comunicate, a cura del
          cancelliere,  all'autorita'  che vigila sulla liquidazione,
          al  commissario  liquidatore e al comitato di sorveglianza,
          che  nel  termine  di venti giorni possono presentare nella
          cancelleria   del   tribunale   le  loro  osservazioni.  Il
          tribunale  provvede  con decreto in camera di consiglio. Si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
          26.
             Decorso    il   termine   senza   che   siano   proposte
          contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano
          di   riparto  si  intendono  approvati,  e  il  commissario
          provvede  alle  ripartizioni  finali  tra  i  creditori. Si
          applicano  le  norme  dell'art.  117,  e  se del caso degli
          articoli 2495 e 2496 del codice civile.
             Art.  214  (Concordato).  - L'autorita' che vigila sulla
          liquidazione,   su   parere  del  commissario  liquidatore,
          sentito  il  comitato  di  sorveglianza,  puo'  autorizzare
          l'impresa  in liquidazione, uno o piu' creditori o un terzo
          a  proporre  al  tribunale un concordato, a norma dell'art.
          124,  osservate le disposizioni dell'art. 152, se si tratta
          di societa'.
             La   proposta   di   concordato   e'   depositata  nella
          cancelleria   del  tribunale  col  parere  del  commissario
          liquidatore  e del comitato di sorveglianza, comunicata dal
          commissario  a  tutti  i creditori ammessi al passivo nelle
          forme  previste  dall'art.  26,  terzo  comma, e pubblicata
          mediante  inserzione  nella  Gazzetta  Ufficiale e deposito
          presso l'ufficio del registro delle imprese.
             I  creditori  e gli altri interessati possono presentare
          nella   cancelleria   le   loro   opposizioni  nel  termine
          perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione
          fatta  dal  commissario  per  i creditori e dall'esecuzione
          delle  formalita' pubblicitarie di cui al secondo comma per
          ogni altro interessato.
             Il  tribunale,  sentito  il  parere  dell'autorita'  che
          vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla
          proposta  di concordato con decreto in camera di consiglio.
          Si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
          articoli 129, 130 e 131.
             Gli effetti del concordato sono regolati dall'art. 135.
             Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato
          di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 10 del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n. 282, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di finanza
          pubblica.»:
             «5.   Al   fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'   istituito  un  apposito  “Fondo  per  interventi
          strutturali   di   politica   economica”,   alla  cui
          costituzione  concorrono  le  maggiori entrate, valutate in
          2.215,5  milioni  di  euro  per  l'anno 2005, derivanti dal
          comma 1.».