LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia. (09G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/2023)
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 45. 
( ((Istituzione del Fondo per la promozione  di  misure  di  sviluppo
economico  e  l'attivazione  di  una  social   card   nei   territori
  interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi)) ) 
 
  1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi  ottenute  in
terraferma, ivi compresi i pozzi  che  partono  dalla  terraferma,  a
decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare
di ciascuna concessione di coltivazione  e'  tenuto  a  corrispondere
annualmente,  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  1,  del   decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' elevata dal 7 per  cento  al
10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione
e' tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento
di aliquota ad apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al  Fondo  di  cui  al
comma 2. 
  2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito il Fondo preordinato  alla  riduzione  del  prezzo  alla
pompa  dei  carburanti  ((alla  promozione  di  misure  di   sviluppo
economico e all'attivazione di una  social  card))  per  i  residenti
nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi  liquidi  e
gassosi. 
  3. Il Fondo e' alimentato: 
   a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui
al comma 1; 
   b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di  concessione
di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico ((, d'intesa con  i
Presidenti delle regioni interessate, )) da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti le modalita' procedurali di utilizzo da parte dei  residenti
nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo
e  i  meccanismi  volti  a  garantire  la  compensazione  finalizzata
all'equilibrio finanziario del Fondo. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  sono  annualmente
destinate, sulla  base  delle  disponibilita'  del  Fondo,  le  somme
spettanti per le  iniziative  a  favore  dei  residenti  in  ciascuna
regione interessata, calcolate in  proporzione  alle  produzioni  ivi
ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor  gettito  derivante
dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.