LEGGE 5 maggio 2009, n. 42

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. (09G0053)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/5/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2021)
Testo in vigore dal: 18-6-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                        (Oggetto e finalita') 
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  ((trenta  mesi))  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi aventi ad oggetto l'attuazione  dell'articolo  119  della
Costituzione, al fine di assicurare, attraverso  la  definizione  dei
principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e  del
sistema tributario e la definizione della  perequazione,  l'autonomia
finanziaria di  comuni,  province,  citta'  metropolitane  e  regioni
nonche' al fine di armonizzare i sistemi contabili e  gli  schemi  di
bilancio dei medesimi enti e i relativi termini  di  presentazione  e
approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione,  gestione
e rendicontazione della finanza pubblica. 
2.  Fermi  restando  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e  29,  i  decreti
legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali: 
  a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore  responsabilizzazione
amministrativa,  finanziaria  e  contabile  di  tutti  i  livelli  di
governo; 
  b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di governo e  concorso
di  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  al   conseguimento   degli
obiettivi di finanza pubblica nazionale in  coerenza  con  i  vincoli
posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali; 
  c) razionalita' e  coerenza  dei  singoli  tributi  e  del  sistema
tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario,
riduzione degli adempimenti a carico  dei  contribuenti,  trasparenza
del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei  tributi;  rispetto
dei principi sanciti dallo statuto dei diritti  del  contribuente  di
cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; 
  d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali  nell'attivita'
di  contrasto  all'evasione   e   all'elusione   fiscale   prevedendo
meccanismi di carattere premiale; 
  e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province,  alle
citta' metropolitane e alle regioni,  in  relazione  alle  rispettive
competenze, secondo il principio di territorialita'  e  nel  rispetto
del principio di  solidarieta'  e  dei  principi  di  sussidiarieta',
differenziazione  ed  adeguatezza  di  cui  all'articolo  118   della
Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri
di regioni ed enti locali,  dalle  compartecipazioni  al  gettito  di
tributi erariali e dal fondo  perequativo  consentono  di  finanziare
integralmente  il  normale   esercizio   delle   funzioni   pubbliche
attribuite; 
  f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e
fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia,  costituisce
l'indicatore  rispetto  al  quale  comparare  e   valutare   l'azione
pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono  tendere
le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio  delle  funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni
fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p),
della Costituzione; 
  g) adozione per le  proprie  politiche  di  bilancio  da  parte  di
regioni, citta' metropolitane, province e comuni di  regole  coerenti
con quelle derivanti dall'applicazione  del  patto  di  stabilita'  e
crescita; 
  h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune  piano  dei
conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati  in
missioni e programmi coerenti  con  la  classificazione  economica  e
funzionale  individuata  dagli  appositi  regolamenti  comunitari  in
materia  di  contabilita'  nazionale  e  relativi  conti   satellite;
adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende,  societa'
o  altri  organismi   controllati,   secondo   uno   schema   comune;
affrancamento,  a  fini  conoscitivi,  al  sistema  di   contabilita'
finanziaria   di   un   sistema   e   di   schemi   di   contabilita'
economico-patrimoniale    ispirati    a     comuni     criteri     di
contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi  contabili  e  degli
schemi di bilancio degli enti territoriali  con  quelli  adottati  in
ambito europeo ai fini della procedura  per  i  disavanzi  eccessivi;
definizione di una  tassonomia  per  la  riclassificazione  dei  dati
contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
presente legge tenute al regime di contabilita' civilistica, ai  fini
del raccordo con le regole  contabili  uniformi;  definizione  di  un
sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai
programmi del  bilancio,  costruiti  secondo  criteri  e  metodologie
comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed
enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci  preventivi
e consuntivi, come approvati,  e  previsione  di  sanzioni  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di
tale termine; 
  i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in  siti  internet  dei
bilanci delle regioni, delle citta' metropolitane, delle  province  e
dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le  entrate  e  le
spese pro capite secondo  modelli  uniformi  concordati  in  sede  di
Conferenza unificata; 
  l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare  il  criterio  della
progressivita' del sistema tributario e rispetto del principio  della
capacita' contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche; 
  m) superamento graduale, per tutti  i  livelli  istituzionali,  del
criterio della spesa storica a favore: 
    1) del fabbisogno  standard  per  il  finanziamento  dei  livelli
essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m),  della
Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo  117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione; 
    2) della  perequazione  della  capacita'  fiscale  per  le  altre
funzioni; 
  n) rispetto della ripartizione  delle  competenze  legislative  fra
Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; 
  o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo  presupposto,
salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale; 
  p)  tendenziale  correlazione  tra  prelievo  fiscale  e  beneficio
connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da  favorire
la corrispondenza tra responsabilita' finanziaria  e  amministrativa;
continenza e responsabilita' nell'imposizione di tributi propri; 
  q) previsione  che  la  legge  regionale  possa,  con  riguardo  ai
presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato: 
    1) istituire tributi regionali e locali; 
    2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che
comuni,   province   e   citta'   metropolitane   possono   applicare
nell'esercizio della propria autonomia  con  riferimento  ai  tributi
locali di cui al numero 1); 
  r) previsione che la legge  regionale  possa,  nel  rispetto  della
normativa comunitaria e nei limiti  stabiliti  dalla  legge  statale,
valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul
gas di petrolio liquefatto,  utilizzati  dai  cittadini  residenti  e
dalle imprese con sede legale e operativa nelle  regioni  interessate
dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni; 
  s) facolta' delle regioni di istituire a favore degli  enti  locali
compartecipazioni al gettito dei tributi  e  delle  compartecipazioni
regionali; 
  t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle  aliquote
dei tributi che non siano del  proprio  livello  di  governo;  ove  i
predetti  interventi  siano  effettuati  dallo   Stato   sulle   basi
imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e
quelli di cui all'articolo 7, comma l, lettera b), numeri  1)  e  2),
essi sono possibili, a parita' di funzioni amministrative  conferite,
solo se prevedono la contestuale adozione di misure per  la  completa
compensazione tramite modifica di aliquota o  attribuzione  di  altri
tributi e previa quantificazione finanziaria  delle  predette  misure
nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi sono
accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei  livelli
di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi  medesimi,  la
compensazione e' effettuata in misura corrispondente  alla  riduzione
delle funzioni; 
  u) previsione di  strumenti  e  meccanismi  di  accertamento  e  di
riscossione che assicurino  modalita'  efficienti  di  accreditamento
diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti  titolari
del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano
integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato; 
  v) definizione di  modalita'  che  assicurino  a  ciascun  soggetto
titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a  ogni  altra
banca dati utile alle attivita' di gestione  tributaria,  assicurando
il rispetto della normativa a  tutela  della  riservatezza  dei  dati
personali; 
  z)   premialita'   dei   comportamenti   virtuosi   ed   efficienti
nell'esercizio della potesta' tributaria, nella gestione  finanziaria
ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che
non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano  i
livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione o  l'esercizio  delle  funzioni
fondamentali di cui all'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  p),
della Costituzione; previsione delle specifiche modalita'  attraverso
le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente  locale  non
assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di  cui  all'articolo
117, secondo comma, lettera m),  della  Costituzione,  o  l'esercizio
delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117,  secondo  comma,
lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti  dal  patto
di convergenza di cui all'articolo 18 della  presente  legge  abbiano
caratteristiche   permanenti   e    sistematiche,    adotta    misure
sanzionatorie ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  lettera  e),  che
sono commisurate all'entita' di tali scostamenti e possono comportare
l'applicazione di misure automatiche per l'incremento  delle  entrate
tributarie ed extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu' gravi
il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo  comma,  della
Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della  legge  5
giugno 2003, n.  131,  e  secondo  il  principio  di  responsabilita'
amministrativa e finanziaria; 
  aa) previsione che le sanzioni di cui  alla  lettera  z)  a  carico
degli enti inadempienti si  applichino  anche  nel  caso  di  mancato
rispetto dei criteri uniformi di redazione dei  bilanci,  predefiniti
ai  sensi  della  lettera  h),  o  nel  caso  di  mancata  o  tardiva
comunicazione dei  dati  ai  fini  del  coordinamento  della  finanza
pubblica; 
  bb)  garanzia  del  mantenimento  di   un   adeguato   livello   di
flessibilita' fiscale nella costituzione  di  insiemi  di  tributi  e
compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali,  la
cui composizione sia rappresentata in  misura  rilevante  da  tributi
manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di  governo,  di
un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi; 
  cc) previsione di una adeguata flessibilita' fiscale articolata  su
piu' tributi con una base imponibile stabile e  distribuita  in  modo
tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire
a tutte le regioni ed enti  locali,  comprese  quelle  a  piu'  basso
potenziale   fiscale,   di   finanziare,   attivando    le    proprie
potenzialita', il livello  di  spesa  non  riconducibile  ai  livelli
essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli  enti
locali; 
  dd) trasparenza ed efficienza  delle  decisioni  di  entrata  e  di
spesa, rivolte a garantire l'effettiva  attuazione  dei  principi  di
efficacia, efficienza ed economicita' di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b); 
  ee)  riduzione  della  imposizione  fiscale   statale   in   misura
corrispondente alla piu' ampia autonomia di  entrata  di  regioni  ed
enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione
delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal  bilancio
dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle
funzioni  attribuite   a   regioni,   province,   comuni   e   citta'
metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e  delle  risorse
per gli interventi di  cui  all'articolo  119,  quinto  comma,  della
Costituzione; 
  ff) definizione di una disciplina dei tributi  locali  in  modo  da
consentire anche una piu' piena valorizzazione  della  sussidiarieta'
orizzontale; 
  gg)  individuazione  di  strumenti  idonei  a  favorire  la   piena
attuazione degli  articoli  29,  30  e  31  della  Costituzione,  con
riguardo  ai   diritti   e   alla   formazione   della   famiglia   e
all'adempimento dei relativi compiti; 
  hh) territorialita' dei tributi regionali e locali e  riferibilita'
al  territorio  delle  compartecipazioni  al  gettito   dei   tributi
erariali, in conformita' a quanto previsto  dall'articolo  119  della
Costituzione; 
  ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia
di gestione delle proprie risorse umane e strumentali  da  parte  del
settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai
diversi  livelli  di  governo  nella  gestione  della  contrattazione
collettiva; 
  ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale del  quadro  di
finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite; 
  mm) individuazione, in conformita' con il diritto  comunitario,  di
forme di  fiscalita'  di  sviluppo,  con  particolare  riguardo  alla
creazione di nuove attivita' di impresa nelle aree sottoutilizzate. 
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su  proposta
del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  Ministro  per  le
riforme per il  federalismo,  del  Ministro  per  la  semplificazione
normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del  Ministro
per le politiche europee, di concerto con il  Ministro  dell'interno,
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con
gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto  di
tali decreti. Gli schemi di decreto  legislativo,  previa  intesa  da
sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3  del
decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  sono  trasmessi  alle
Camere, ciascuno corredato di  relazione  tecnica  che  evidenzi  gli
effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto  sul
saldo   netto   da   finanziare,   sull'indebitamento   netto   delle
amministrazioni pubbliche e  sul  fabbisogno  del  settore  pubblico,
perche' su di essi sia espresso il parere della  Commissione  di  cui
all'articolo 3 e delle Commissioni  parlamentari  competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario, entro ((novanta giorni))  dalla
trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  il  Consiglio  dei
ministri delibera, approvando una relazione  che  e'  trasmessa  alle
Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche  motivazioni  per
cui l'intesa non e' stata raggiunta. ((4)) 
4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3,
i' decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora  non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi  alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e  rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni  dalla
data della nuova trasmissione,  i  decreti  possono  comunque  essere
adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche  a
seguito  dell'espressione  dei  pareri  parlamentari,   non   intenda
conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza  unificata,  trasmette
alle Camere e alla stessa Conferenza unificata  una  relazione  nella
quale  sono  indicate  le  specifiche  motivazioni   di   difformita'
dall'intesa. 
5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi
di cui al comma l, piena collaborazione con le  regioni  e  gli  enti
locali. 
6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1  e'  adottato
entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine  previsto
al comma 1 del presente articolo, disciplina  la  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard sulla  base  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni di cui al comma  2  dell'articolo  20.  Il  Governo
trasmette alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2010,  una  relazione
concernente  il  quadro  generale   di   finanziamento   degli   enti
territoriali e ipotesi di  definizione  su  base  quantitativa  della
struttura fondamentale dei  rapporti  finanziari  tra  lo  Stato,  le
regioni, le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  gli  enti
locali,  con  l'indicazione  delle  possibili   distribuzioni   delle
risorse. Tale relazione e' comunque trasmessa alle Camere prima degli
schemi   di   decreto   legislativo   concernenti   i   tributi,   le
compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali. 
7. Entro ((tre anni)) dalla data di entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi di cui  al  comma  1,  possono  essere  adottati  decreti
legislativi  recanti  disposizioni  integrative  e   correttive   nel
rispetto dei principi e criteri  direttivi  previsti  dalla  presente
legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 8 giugno 2011, n. 85 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)  che
"Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano
nei  riguardi  dei  procedimenti  relativi  agli  schemi  di  decreto
legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  gia'  stati  trasmessi  alla  Conferenza  unificata   ai   fini
dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3,  secondo  periodo,  della
legge 5 maggio 2009, n. 42".