LEGGE 7 gennaio 2008, n. 10

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/2/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/2016)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-7-2016
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 2-bis. 
            (( (Adattamento dell'ordinamento interno). )) 
 
  ((1.  In  esecuzione   dell'articolo   59   dell'Accordo   di   cui
all'articolo 1 e dell'articolo 13 del protocollo  n.  5  all'Accordo,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai
sensi dell'articolo 2  della  legge  12  dicembre  1973,  n.  820,  e
dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono  concesse
le esenzioni, rispettivamente, dalle  tasse  automobilistiche  e  dal
diritto fisso istituito dalla legge 28  dicembre  1959,  n.  1146,  a
trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a  trasporti
internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di
Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti)).