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LEGGE 25 febbraio 2008, n. 34

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/3/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2010)
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Testo in vigore dal:  21-3-2008

Art. 23

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/68/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica
la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente
alla costituzione delle società per azioni nonché
alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale)
1. Il Governo è delegato ad adottare con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei principi indicati nella direttiva e dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) avvalersi, anche con riferimento alle operazioni di aumento di capitale, delle facoltà previste in tema di conferimenti in natura dall'articolo 10-bis della direttiva 77/91/ CEE introdotto dalla direttiva 2006/68/CE, adottando quale periodo sufficiente di negoziazione un periodo non inferiore a sei mesi;
b) non avvalersi, con riguardo alle sole società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, numeri da (i) a (v), della direttiva 77/91/CEE come modificato dalla direttiva 2006168/CE;
c) avvalersi, con riguardo alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà di cui all'articolo 19, paragrafo 1, numero (i), della direttiva 77/ 91/CEE, confermando la durata massima di diciotto mesi e il limite del 10 per cento del capitale di cui, rispettivamente, ai commi secondo e terzo dell'articolo 2357 del codice civile;
d) consentire che le società anticipino fondi, accordino prestiti o forniscano garanzie per l'acquisto di proprie azioni da parte di un terzo o per la sottoscrizione da parte di un terzo di azioni emesse nel quadro di un aumento di capitale alle condizioni indicate all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 23-bis della direttiva 77/91/CEE come modificata dalla direttiva 2006/68/CE, mantenendo la deroga di cui all'articolo 2358, terzo comma, del codice civile e confermando, altresì, la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all'articolo 2501-bis del codice civile.