LEGGE 3 agosto 2007, n. 124

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

note: Entrata in vigore della legge: 12-10-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2022)
Testo in vigore dal: 30-4-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
    Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica 
 
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito  il
Comitato interministeriale per la sicurezza della  Repubblica  (CISR)
con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli  indirizzi
e sulle finalita' generali della politica  dell'informazione  per  la
sicurezza. 
  2. Il Comitato elabora  gli  indirizzi  generali  e  gli  obiettivi
fondamentali   da    perseguire    nel    quadro    della    politica
dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle
risorse finanziarie tra il DIS e i servizi  di  informazione  per  la
sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi. 
  3. Il Comitato e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ed e' composto dall'Autorita' delegata, ove  istituita,  dal
Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro
della  difesa,   dal   Ministro   della   giustizia,   dal   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ((,  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico e dal Ministro della transizione ecologica)). 
  4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni  di  segretario
del Comitato. 
  5. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'  chiamare  a
partecipare alle  sedute  del  Comitato,  anche  a  seguito  di  loro
richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio  dei
ministri, i direttori dell'AISE e dell'AISI, nonche' altre  autorita'
civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la
presenza in relazione alle questioni da trattare.