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LEGGE 8 febbraio 2007, n. 9

Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.

note: Entrata in vigore della legge: 15-2-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-2-2007

Art. 5

(Definizione di alloggio sociale)
1. Al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti di Stato a favore degli alloggi sociali dalla decisione 2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre 2005, il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Nota all'art. 5:
- La decisione 2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre 2005 «Decisione della Commissione riguardante l'applicazione dell'art. 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale», pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29 novembre 2005, n. L 312.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 vedi la nota all'art. 4.