LEGGE 7 febbraio 2006, n. 44

Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
Testo in vigore dal: 1-3-2020
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art 1. 
 
 
          Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare 
 
  1. In relazione alla soppressione del servizio militare di  leva  e
in  attesa  della  riforma  organica  della  disciplina  dell'assegno
sostitutivo dell'accompagnatore militare, per gli anni 2006 e 2007 la
misura dell'assegno previsto in  favore  dei  pensionati  affetti  da
invalidita' ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n.
288, e' fissata: 
    a) in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici  mensilita'
in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2),  3)
e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo  unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.  915,  e  successive
modificazioni; 
    b) in misura ridotta del 50 per cento in  favore  degli  invalidi
ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero  1),  della
citata tabella E. 
  2. Il beneficio di  cui  al  comma  1  spetta  altresi'  ai  grandi
invalidi per servizio previsti  dal  secondo  comma  dell'articolo  3
della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche' ai  pensionati  di  guerra
affetti da invalidita' comunque specificate nella  citata  tabella  E
che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare. 
  3. I soggetti che  alla  data  del  1°  gennaio  2006  percepiscono
l'assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288,
hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1°  gennaio
2006 e la data di entrata in vigore della presente  legge,  l'importo
fissato dalla presente legge con detrazione delle somme eventualmente
percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del
2002. 
  4. Alla liquidazione degli  assegni  di  cui  alla  presente  legge
provvedono  le  amministrazioni  e  gli  enti  gia'  competenti  alla
liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto. 
                                                (1) (2) (3) (4) ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 3 dicembre 2009, n. 184, ha disposto (con l'art. 1, comma  1)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 1  della  legge  7  febbraio
2006, n. 44, hanno efficacia  per  gli  anni  2008  e  2009  mediante
corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno  ivi
previsto. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 3 dicembre 2009, n. 184, come modificata dalla L. 24 dicembre
2012,  n.  228,  ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma  1)  che   "Le
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7  febbraio  2006,  n.
44, hanno efficacia per gli anni 2013 e 2014 mediante  corresponsione
nel 2013 e 2014 dell'assegno ivi previsto." 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 3 dicembre 2009, n. 184, come modificata dal D.L. 31 dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,
n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n.  44,  hanno  efficacia
per gli anni 2015 e 2016 mediante  corresponsione  nel  2015  e  2016
dell'assegno ivi previsto". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 3 dicembre 2009, n. 184, come modificata dal D.L. 30 dicembre
2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,
n. 19, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "Le  disposizioni  di
cui all'articolo  1  della  legge  7  febbraio  2006,  n.  44,  hanno
efficacia per gli anni 2017, 2018 e 2019 mediante corresponsione  nel
2017, 2018 e 2019 dell'assegno ivi previsto". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 3 dicembre 2009, n. 184, come modificata dal D.L. 30 dicembre
2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L.  L.  28  febbraio
2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le  disposizioni
di cui all'articolo 1 della legge  7  febbraio  2006,  n.  44,  hanno
efficacia per gli anni 2020, 2021 e 2022 mediante corresponsione  nel
2020, 2021 e 2022 dell'assegno ivi previsto".