LEGGE 16 marzo 2006, n. 146

Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/4/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2022)
Testo in vigore dal: 23-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
                     Operazioni sotto copertura 
 
  1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del  codice  penale,  non
sono punibili: 
    a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia  di  Stato,
dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,
appartenenti  alle   strutture   specializzate   o   alla   Direzione
investigativa antimafia,  nei  limiti  delle  proprie  competenze,  i
quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque,  al
solo fine di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,  319-quater,
primo  comma,  320,  321,  322,  322-bis,  346-bis,   353,   353-bis,
452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629,  630,  644,
648-bis e 648-ter, nonche' nel libro secondo, titolo XII,  capo  III,
sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni,
esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis  e
3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  nonche'  ai  delitti
previsti dal testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e
dall'articolo 3 della legge  20  febbraio  1958,  n.  75,  anche  per
interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli
associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro  o
altra utilita', armi, documenti, sostanze stupefacenti o  psicotrope,
beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo
per commettere il reato o ne accettano  l'offerta  o  la  promessa  o
altrimenti ostacolano l'individuazione della loro  provenienza  o  ne
consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilita'  in
esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri,  promettono
o danno denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale  o
da un incaricato di un pubblico servizio o  sollecitati  come  prezzo
della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato
di un pubblico  servizio  o  per  remunerarlo  o  compiono  attivita'
prodromiche e strumentali; 
    b)  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  appartenenti   agli
organismi investigativi  della  Polizia  di  Stato  e  dell'Arma  dei
carabinieri specializzati nell'attivita' di contrasto al terrorismo e
all'eversione e del Corpo della guardia di finanza  competenti  nelle
attivita' di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali,  nel
corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al  solo  fine
di acquisire elementi di prova in  ordine  ai  delitti  commessi  con
finalita' di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona,
compiono le attivita' di cui alla lettera a). 
    (( b-bis) gli ufficiali di polizia  giudiziaria  degli  organismi
specializzati nel  settore  dei  beni  culturali,  nell'attivita'  di
contrasto dei delitti di cui agli articoli 518-sexies  e  518-septies
del codice penale, i quali nel  corso  di  specifiche  operazioni  di
polizia e, comunque, al solo fine di  acquisire  elementi  di  prova,
anche per interposta persona,  compiono  le  attivita'  di  cui  alla
lettera a) )). 
  1-bis. La causa di giustificazione di cui al  comma  1  si  applica
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli  ausiliari  che
operano  sotto  copertura  quando  le  attivita'  sono  condotte   in
attuazione di operazioni  autorizzate  e  documentate  ai  sensi  del
presente articolo. La disposizione di cui al  precedente  periodo  si
applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al
comma 1. 
  2. Negli stessi casi previsti dal comma  1,  gli  ufficiali  e  gli
agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita'
o indicazioni di copertura,  rilasciati  dagli  organismi  competenti
secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma  5,  anche
per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti  di
comunicazione, informandone il pubblico ministero al  piu'  presto  e
comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attivita'. 
  3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e'  disposta
dagli organi di vertice  ovvero,  per  loro  delega,  dai  rispettivi
responsabili di livello almeno  provinciale,  secondo  l'appartenenza
del personale di  polizia  giudiziaria  impiegato,  d'intesa  con  la
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere
per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis  e  3-ter,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di  cui  ai
commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di
seguito  denominate  "attivita'   antidroga",   e'   specificatamente
disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga  o,  sempre
d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega,
dai rispettivi responsabili di livello  almeno  provinciale,  secondo
l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato. 
  4. L'organo che dispone l'esecuzione delle  operazioni  di  cui  ai
commi  1  e  2  deve  dare  preventiva  comunicazione   all'autorita'
giudiziaria  competente  per  le  indagini.   Dell'esecuzione   delle
attivita' antidroga e' data  immediata  e  dettagliata  comunicazione
alla Direzione  centrale  per  i  servizi  antidroga  e  al  pubblico
ministero competente per le indagini. Se necessario  o  se  richiesto
dal pubblico ministero e, per le  attivita'  antidroga,  anche  dalla
Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato il nominativo
dell'ufficiale di polizia giudiziaria  responsabile  dell'operazione,
nonche'  quelli  degli  eventuali  ausiliari  e  interposte   persone
impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza
ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle
modalita' e dei soggetti che vi partecipano,  nonche'  dei  risultati
della stessa. 
  5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi  1  e  2,  gli
ufficiali di polizia  giudiziaria  possono  avvalersi  di  agenti  di
polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone,  ai  quali
si estende la causa di non punibilita' prevista per i medesimi  casi.
Per   l'esecuzione   delle   operazioni   puo'   essere   autorizzata
l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili,  di  documenti
di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la
gestione di aree  di  comunicazione  o  scambio  su  reti  o  sistemi
informatici, secondo le modalita' stabilite con decreto del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e  con  gli
altri Ministri interessati. Con il medesimo  decreto  sono  stabilite
altresi' le forme e le  modalita'  per  il  coordinamento,  anche  in
ambito  internazionale,  a  fini  informativi  e  operativi  tra  gli
organismi investigativi. 
  6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi  probatori
ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti
previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  limitatamente  ai  casi
previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di
polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e  le
autorita' doganali, limitatamente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e
10, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309  del  1990,  e  successive  modificazioni,  possono
omettere  o  ritardare  gli  atti  di  propria  competenza,   dandone
immediato avviso, anche oralmente, al pubblico  ministero,  che  puo'
disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico  ministero
motivato  rapporto  entro  le  successive  quarantotto  ore.  Per  le
attivita' antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla
Direzione  centrale  per  i  servizi  antidroga  per  il   necessario
coordinamento anche in ambito internazionale. 
  6-bis.  Quando  e'  necessario  per  acquisire  rilevanti  elementi
probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei  responsabili
dei delitti di cui all'articolo 630 del codice  penale,  il  pubblico
ministero puo' richiedere che  sia  autorizzata  la  disposizione  di
beni,  denaro  o  altra  utilita'  per  l'esecuzione  di   operazioni
controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le  modalita'.
Il giudice provvede con decreto motivato. 
  7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il  pubblico  ministero
puo', con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei  provvedimenti
che applicano una  misura  cautelare,  del  fermo  dell'indiziato  di
delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro.
Nei  casi  di  urgenza,  il  ritardo  dell'esecuzione  dei   predetti
provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente,  ma  il  relativo
decreto deve essere emesso entro le successive  quarantotto  ore.  Il
pubblico   ministero   impartisce   alla   polizia   giudiziaria   le
disposizioni necessarie al controllo  degli  sviluppi  dell'attivita'
criminosa,  comunicando  i   provvedimenti   adottati   all'autorita'
giudiziaria  competente  per  il  luogo  in  cui  l'operazione   deve
concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia  effettuato  il
transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in  entrata  nel
territorio  dello  Stato  delle  cose  che  sono  oggetto,  prodotto,
profitto o mezzo per commettere  i  delitti  nonche'  delle  sostanze
stupefacenti o psicotrope e di quelle  di  cui  all'articolo  70  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 
  8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i  provvedimenti
adottati dal pubblico ministero ai  sensi  del  comma  7  sono  senza
ritardo  trasmessi,  a  cura  del  medesimo  pubblico  ministero,  al
procuratore  generale  presso  la  corte  d'appello.  Per  i  delitti
indicati all'articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice  di  procedura
penale,  la  comunicazione  e'  trasmessa  al  procuratore  nazionale
antimafia. 
  9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare  il  materiale  o  i  beni
sequestrati in custodia giudiziale, con facolta' d'uso,  agli  organi
di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego  nelle
attivita' di contrasto di cui al  presente  articolo  ovvero  per  lo
svolgimento dei compiti d'istituto. 
  9-bis.  I  beni  informatici  o  telematici  confiscati  in  quanto
utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II,  titolo
XII, capo III, sezione I,  del  codice  penale  sono  assegnati  agli
organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del
comma 9. 
  10. Chiunque indebitamente  rivela  ovvero  divulga  i  nomi  degli
ufficiali  o  agenti  di  polizia  giudiziaria  che   effettuano   le
operazioni di cui al presente articolo e' punito, salvo che il  fatto
costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni. 
  11. Sono abrogati: 
    a) l'articolo 10 del decreto-legge  31  dicembre  1991,  n.  419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.  172,
e successive modificazioni; 
    b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; 
    c) l'articolo 12, comma 3-septies, del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
    d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269; 
    e) l'articolo 4  del  decreto-legge  18  ottobre  2001,  n.  374,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438; 
    f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228. 
    f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,  n.  82,  e
successive modificazioni.