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LEGGE 20 febbraio 2006, n. 77

Misure speciali di tutela e fruizione dei siti ((e degli elementi)) italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2017)
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Testo in vigore dal:  21-4-2017
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1


Valore simbolico dei siti
((e degli elementi del patrimonio culturale immateriale))
italiani UNESCO

1. I siti
((e gli elementi del patrimonio culturale immateriale))
italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO),
((resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167,))
di seguito denominati «siti
((ed elementi))
italiani UNESCO», sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale.