LEGGE 20 febbraio 2006, n. 46

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento.

note: Entrata in vigore della legge: 9-3-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2008)
vigente al 05/06/2023
Testo in vigore dal: 10-4-2008
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1

  1.  L'articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art.  593  (Casi  di  appello).  -  1.  Salvo  quanto previsto dagli
articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero
e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2.  L'imputato  e  il  pubblico ministero possono appellare contro le
sentenze  di  proscioglimento  nelle ipotesi di cui all'articolo 603,
comma  2,  se  la nuova prova e' decisiva. Qualora il giudice, in via
preliminare,    non   disponga   la   rinnovazione   dell'istruttoria
dibattimentale     dichiara    con    ordinanza    l'inammissibilita'
dell'appello.   Entro   quarantacinque   giorni  dalla  notifica  del
provvedimento  le parti possono proporre ricorso per cassazione anche
contro la sentenza di primo grado.
3.  Sono  inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata
applicata la sola pena dell'ammenda". (1)((3))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte costituzionale con sentenza 24 gennaio - 6 febbraio 2007,
n. 26 (in G.U. 1a s.s. 7/2/2007, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo "nella parte in cui, sostituendo
l'art.  593  del  codice di procedura penale, esclude che il pubblico
ministero  possa  appellare  contro  le  sentenze di proscioglimento,
fatta  eccezione  per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del
medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva".
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AGGIORNAMENTO (3)
La  Corte costituzionale con sentenza 31 marzo - 4 aprile 2008,n . 85
(in  G.U.  1a  s.s.  9/04/2008, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del presente articolo nella parte in cui, sostituendo
l'art.  593  del  codice  di procedura penale, esclude che l'imputato
possa  appellare  contro  le  sentenze  di proscioglimento relative a
reati  diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con
pena  alternativa,  fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art.
603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva.