DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2005, n. 13

Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/3/2005
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-3-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
  Vista  la  direttiva 2002/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del
26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di
restrizioni  operative  ai  fini  del  contenimento  del rumore negli
aeroporti della Comunita';
  Vista  la  direttiva 2002/49/CE del Parlamento e del Consiglio, del
25 giugno  2002  relativa  alla  determinazione  ed alla gestione del
rumore ambientale;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  2408/92 del Consiglio, del 23 luglio
1992,  sull'accesso  dei  vettori  aerei  della  Comunita' alle rotte
intracomunitarie;
  Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni,
e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera m);
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente in data 31 ottobre
1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 267 del 15 novembre
1997;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997,
n. 496;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1999,
n. 476;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella seduta del 7 maggio 2004;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 1° luglio 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
  Considerato   che   le  competenti  Commissioni  del  Senato  della
Repubblica  non  hanno  espresso  il  prescritto  parere a termine di
legge;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 dicembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e
delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                              Obiettivi
  1.  Il presente decreto stabilisce le condizioni e le modalita' per
l'adozione,  negli aeroporti di cui all'articolo 2, delle restrizioni
operative  individuate  all'articolo  3, comma 1, lettera e), volte a
ridurre  o vietare l'accesso di velivoli in un determinato aeroporto,
nonche'   delle   altre   misure   ritenute   utili   a  favorire  il
raggiungimento  di  obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento
acustico   a   livello   dei  singoli  aeroporti,  tenuto  conto,  in
particolare, della popolazione esposta.
  2.  Nell'affrontare  i  problemi  dell'inquinamento  acustico negli
aeroporti  si adotta un approccio equilibrato, al fine di individuare
le  misure piu' idonee ad ottenere il massimo beneficio ambientale al
minor  costo,  salvaguardando  le  esigenze  del  mercato  interno, e
possono  essere  presi  in  considerazione, se del caso, incentivi di
ordine economico.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - L'art. 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante
          «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria   2003»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          15 novembre 2003, n. 266, S.O., e' il seguente:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
          dello Stato».
              -  L'allegato B, della citata legge 31 ottobre 2003, n.
          306, e' il seguente:
                                                           Allegato B
                                                (Art. 1, commi 1 e 3)
              96/61/CE  del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, sulla
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
              1999/22/CE  del  Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
          alla   custodia   degli   animali  selvatici  nei  giardini
          zoologici.
              1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
          Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria in materia di acque.
              2000/76/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
              2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European   Airlines   (AEA),  European  Transport  Workers'
          Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association  (ECA),
          European  Regions Airline Association (ERA) e International
          Air Carrier Association (IACA).
              2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale (11).
              2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
          completa  lo  statuto  della  Societa'  europea  per quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              2002/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 marzo   2002,  che  istituisce  norme  e  procedure  per
          l'introduzione   di   restrizioni  operative  ai  fini  del
          contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
              2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (vibrazioni)  (sedicesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della direttiva 89/391/CEE).
              2002/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 giugno   2002,   relativa  alla  determinazione  e  alla
          gestione del rumore ambientale.
              2002/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 luglio  2002, relativa al trattamento dei dati personali
          e  della  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
          comunicazioni  elettroniche  (direttiva  relativa alla vita
          privata e alle comunicazioni elettroniche).
              2002/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre  2002,  concernente  la  commercializzazione a
          istanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica
          la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 7/7/CE
          e 98/27/CE.
              2002/73/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
          Consiglio   relativa  all'attuazione  del  principio  della
          parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
          riguarda  l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
          promozione professionali e le condizioni di lavoro.
              2002/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
          Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  alla  tutela dei lavoratori
          subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
              2002/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 novembre  2002,  che  modifica le direttive in materia di
          sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
          provocato dalle navi.
              2002/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  2002,  relativa  alla  vigilanza supplementare
          sugli  enti  creditizi,  sulle  imprese  di assicurazione e
          sulle   imprese   di   investimento   appartenenti   ad  un
          conglomerato   finanziario  e  che  modifica  le  direttive
          73/239/CEE,  79/267/CEE,  92/49/CEE,  92/96/CEE, 93/6/CEE e
          93/22/CEE   del   Consiglio   e  le  direttive  98/78/CE  e
          2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28 novembre 2002, che
          modifica  la  direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
          protezione   contro   l'introduzione   nella  Comunita'  di
          organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai  prodotti vegetali e
          contro la loro diffusione nella Comunita'.
              2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
          definire  il  favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
          del soggiorno illegali.
              2002/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
              2002/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
          sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche ed
          elettroniche.
              2002/96/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
          ed elettroniche (RAEE).
              2003/4/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
          ambientale   e  che  abroga  la  direttiva  90/313/CEE  del
          Consiglio, del 7 giugno 1990.
              2003/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28 gennaio   2003,   relativa   all'abuso  di  informazioni
          privilegiate  e  alla  manipolazione  del mercato (abusi di
          mercato).
              2003/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 marzo  2003,  che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
          alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
              2003/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 aprile  2003,  che  modifica  la  direttiva 98/18/CE del
          Consiglio,  del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
          norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
              2003/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 aprile   2003,   concernente   requisiti   specifici  di
          stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
              2003/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 maggio   2003,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri  in  materia  di pubblicita' e di sponsorizzazione a
          favore dei prodotti del tabacco (12).
              2003/43/CE  del  Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
          modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
          esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
          intracomunitari  e  alle  importazioni di sperma di animali
          della specie bovina.
              2003/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 giugno  2003,  che  modifica  la  direttiva 94/25/CE sul
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
          riguardanti le imbarcazioni da diporto.
              2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'11 giugno  2003,  che
          modifica  la  direttiva  91/68/CEE  per  quanto riguarda il
          rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
          caprini.».
              -  La direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio   del   26 marzo  2002  che  istituisce  norme  e
          procedure  per  l'introduzione  di restrizioni operative ai
          fini  del  conferimento  del  rumore  negli aeroporti della
          Comunita'  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale delle
          Comunita'  europee  n. L085 del 28 marzo 2002, pagg. 0040 -
          0046.
              -  La direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione
          e  alla gestione del rumore ambientale, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n. L189 del
          18 luglio 2002, pagg. 12 - 26.
              -  Il  regolamento  (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del
          23 luglio   1992,  sull'accesso  dei  vettori  aerei  della
          Comunita'  alle  rotte intracomunitarie e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n. L240 del
          24 agosto 1992, pagg. 8 - 14.
              -  L'art. 3, comma 1, lettera m) della legge 26 ottobre
          1995,  n.  447,  recante  «Legge  quadro  sull'inquinamento
          acustico,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 254 del
          30 ottobre 1995, S.O., e' il seguente:
              «Art.   3   (Competenze   dello  Stato). - 1.  Sono  di
          competenza dello Stato:
                a) - l) (omissis).
                m)   la  determinazione,  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente,  di concerto con il Ministro dei trasporti e
          della  navigazione,  dei  criteri di misurazione del rumore
          emesso  dagli aeromobili e della relativa disciplina per il
          contenimento  dell'inquinamento  acustico,  con particolare
          riguardo (5/b):
                  1) ai   criteri   generali   e   specifici  per  la
          definizione   di   procedure  di  abbattimento  del  rumore
          valevoli  per  tutti gli aeroporti e all'adozione di misure
          di  controllo  e  di  riduzione  dell'inquinamento acustico
          prodotto  da  aeromobili  civili nella fase di decollo e di
          atterraggio;
                  2)   ai   criteri   per  la  classificazione  degli
          aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
                  3)  alla  individuazione delle zone di rispetto per
          le  aree  e  le  attivita'  aeroportuali  e  ai criteri per
          regolare l'attivita' urbanistica nelle zone di rispetto. Ai
          fini della presente disposizione per attivita' aeroportuali
          si  intendono  sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia
          quelle  di  manutenzione,  revisione  e  prove motori degli
          aeromobili;
                  4)  ai  criteri  per la progettazione e la gestione
          dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di
          inquinamento acustico in prossimita' degli aeroporti;».
              -  Il  decreto  del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con  il Ministro dei trasporti e della navigazione, in data
          31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267
          del  15 novembre  1997,  reca  «Metodologia  di  misura del
          rumore aeroportuale».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          11 dicembre  1997,  n.  496,  recante  «Regolamento recante
          norme  per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto
          dagli  aeromobili  civili»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 1998.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
          1999, n. 476, recante «Regolamento recante modificazioni al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997,
          n.  496,  concernente  il  divieto  di  voli  notturni», e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre
          1999.