LEGGE 28 novembre 2005, n. 246

Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

note: Entrata in vigore della legge: 16-12-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
Testo in vigore dal: 27-2-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
(Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da  parte
delle  pubbliche  amministrazioni  mediante  razionalizzazione  delle
                       procedure di mobilita') 

 
  1. Al fine di rafforzare i servizi  alle  imprese  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni, con particolare  riguardo  ai  servizi  di
informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento  dei
costi, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 1, le parole: "passaggio diretto" sono  sostituite  dalle
   seguenti: "cessione del contratto di lavoro"; 
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "In  ogni
   caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei  contratti
   collettivi volti  ad  eludere  l'applicazione  del  principio  del
   previo esperimento di mobilita' rispetto al reclutamento di  nuovo
   personale"; 
c) dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente: 
   "2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito  dell'iscrizione
   nel ruolo  dell'amministrazione  di  destinazione,  al  dipendente
   trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il  trattamento
   giuridico ed economico, compreso quello accessorio,  previsto  nei
   contratti   collettivi   vigenti   nel   comparto   della   stessa
   amministrazione". 
  2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica,  di  concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   sentite   le
confederazioni rappresentative, sono definite le modalita'  attuative
degli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165,  e  successive   modificazioni,   relativamente   al   personale
dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non
economici nazionali, ivi comprese le agenzie, e dalle universita'. 
  3. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del  7
luglio  2002,  in  fase  di  prima  attuazione  dell'articolo  8  del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,  e,  comunque,  non  oltre  il  31
dicembre 2006, si applica l'articolo 30 del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. ((2)) 
  4. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre  2004,  n.
311, si interpreta nel senso che i segretari comunali  e  provinciali
appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere  collocati
in  posizioni  professionali  equivalenti  alla   ex   IX   qualifica
funzionale del comparto Ministeri, previa espressa manifestazione  di
volonta' in tale  senso,  con  spettanza  del  trattamento  economico
corrispondente. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 28 dicembre 2006,  n.  300,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
6-bis) che " Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16,
comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246,  e'  differito  al  31
dicembre 2007 senza oneri aggiuntivi per il bilancio  dello  Stato  e
nel rispetto dei  vincoli  previsti  dalla  legislazione  vigente  in
materia di trattamento economico del personale in mobilita'". 
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 6-ter) che "Nel rispetto dei
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di  assunzioni
nel pubblico impiego, il termine previsto dall'articolo 16, comma  3,
della legge 28 novembre 2005, n. 246, e'  prorogato  al  31  dicembre
2012 per il personale gia' alle dipendenze dell'ente CONI, alla  data
del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze della CONI Servizi spa,
ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2002,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2002,  n.  178,  attualmente
distaccato in servizio presso le Federazioni sportive nazionali,  che
successivamente  al  passaggio  alle  dipendenze  delle   Federazioni
risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale  ovvero
fosse interessato da procedure di mobilita' ai sensi della  legge  23
luglio  1991,  n.  223,  ferma  restando  per   tale   personale   la
possibilita' di ripristino del rapporto di lavoro  con  CONI  Servizi
spa, sulla base di specifiche pattuizioni o norme contrattuali".