LEGGE 21 ottobre 2005, n. 219

Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.

note: Entrata in vigore della legge: 11-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
               (Competenze del Ministero della salute) 

 
  1. Il  Ministero  della  salute  svolge  funzioni  di  indirizzo  e
programmazione  del  settore  trasfusionale.  Per  le   funzioni   di
coordinamento e controllo esso si avvale del Centro nazionale  sangue
di cui all'articolo 12. 
  2. Il Ministero della salute svolge le seguenti funzioni: 
    a)  programmazione  delle  attivita'  trasfusionali   a   livello
nazionale; 
    b) attivita' normativa, anche in adeguamento  agli  indirizzi  ed
alle direttive comunitarie; 
    c)  controllo  della   produzione   nazionale   di   emoderivati,
avvalendosi anche del Centro nazionale sangue; 
    d) controllo sul commercio e  sull'informazione  riguardanti  gli
emoderivati; 
    e)  autorizzazione  all'import-export  del  sangue  e  dei   suoi
prodotti; 
    f) registrazione di farmaci emoderivati e prodotti diagnostici; 
    g)  promozione  della  ricerca   e   sperimentazione   in   campo
trasfusionale, con riferimento  in  particolare  alla  riduzione  del
volume ematico da trasfondere, anche avvalendosi del Centro nazionale
sangue; 
    h) definizione dei livelli  essenziali  di  assistenza  sanitaria
uniformi e dei relativi criteri di finanziamento per le attivita' del
servizio trasfusionale nazionale; 
    i) individuazione, in accordo con le associazioni di volontariato
del  sangue,  di  un  programma  nazionale  di  iniziative   per   la
razionalizzazione ed il rafforzamento delle attivita' trasfusionali. 
  3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Ministro della salute, con proprio decreto,  predispone  un
progetto per l'istituzione di una rete nazionale  di  banche  per  la
conservazione di cordoni ombelicali ai  fini  di  trapianto,  nonche'
programmi annuali di sviluppo delle relative attivita',  individuando
le strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla  base  di
specifici accreditamenti. (4)(4a) ((5)) 
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge e successivamente ogni tre  anni,  il  Ministro  della  salute,
sentiti il Centro nazionale sangue e la Consulta, emana,  nell'ambito
del Piano sanitario nazionale, un atto  di  programmazione  specifico
per il  settore  trasfusionale  denominato  "Piano  sangue  e  plasma
nazionale". 

 


 
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AGGIORNAMENTO (4) 
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni  dalla
     L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 8-bis, 
comma 1) che "E' prorogato al  30  giugno  2008  il  termine  di  cui
all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la
predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di  una  rete
nazionale di banche per la conservazione di 
cordoni ombelicali." 
    
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AGGIORNAMENTO (4a) 
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni  dalla
    L. 28 febbraio 2008, n. 31 come modificato dal D.L. 3 giugno 
2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008,  n.
129, ha disposto (con l'art. 8-bis, comma 1) che " E' prorogato al 28
febbraio 2009 il termine di cui all'articolo 10, comma 3, 
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con 
decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche 
per la conservazione di cordoni ombelicali." 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27/2/2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 35, comma 14) che"
Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della  legge  21  ottobre
2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto  del  Ministro  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo accordo con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, di una  rete  nazionale  di
banche per la conservazione di cordoni ombelicali, e' differito al 31 
dicembre 2009."