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LEGGE 21 ottobre 2005, n. 219

Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.

note: Entrata in vigore della legge: 11-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
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Testo in vigore dal:  1-3-2009
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Art. 10

(Competenze del Ministero della salute)
1. Il Ministero della salute svolge funzioni di indirizzo e programmazione del settore trasfusionale. Per le funzioni di coordinamento e controllo esso si avvale del Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12.
2. Il Ministero della salute svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale;
b) attività normativa, anche in adeguamento agli indirizzi ed alle direttive comunitarie;
c) controllo della produzione nazionale di emoderivati, avvalendosi anche del Centro nazionale sangue;
d) controllo sul commercio e sull'informazione riguardanti gli emoderivati;
e) autorizzazione all'import-export del sangue e dei suoi prodotti;
f) registrazione di farmaci emoderivati e prodotti diagnostici;
g) promozione della ricerca e sperimentazione in campo trasfusionale, con riferimento in particolare alla riduzione del volume ematico da trasfondere, anche avvalendosi del Centro nazionale sangue;
h) definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria uniformi e dei relativi criteri di finanziamento per le attività del servizio trasfusionale nazionale;
i) individuazione, in accordo con le associazioni di volontariato del sangue, di un programma nazionale di iniziative per la razionalizzazione ed il rafforzamento delle attività trasfusionali.
3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, predispone un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto, nonché programmi annuali di sviluppo delle relative attività, individuando le strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla base di specifici accreditamenti. (4)(4a)
((5))
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, il Ministro della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Consulta, emana, nell'ambito del Piano sanitario nazionale, un atto di programmazione specifico per il settore trasfusionale denominato "Piano sangue e plasma nazionale".





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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 8-bis,
comma 1) che "È prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di
cordoni ombelicali."

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AGGIORNAMENTO (4a)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 come modificato dal D.L. 3 giugno
2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 8-bis, comma 1) che " È prorogato al 28 febbraio 2009 il termine di cui all'articolo 10, comma 3,
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con
decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche
per la conservazione di cordoni ombelicali."
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27/2/2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 35, comma 14) che" Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali, è differito al 31
dicembre 2009."