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LEGGE 17 agosto 2005, n. 166

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/8/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
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Testo in vigore dal:  23-8-2005

Art. 8

(Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole: "diversi dalla moneta" sono inserite le seguenti: "nonché sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O., come modificato dalla presente legge.
«Art. 24 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonché sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia;
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato;
c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'art. 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari;
e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero.
1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree.».