LEGGE 1 marzo 2005, n. 32

Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/3/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
Testo in vigore dal: 25-3-2005
                               Art. 2.
                    Principi e criteri direttivi
  1.  I  decreti  legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
    a) riordino  delle  normative  e  adeguamento  delle  stesse alla
disciplina   comunitaria,   in   un'ottica   di   mercato   aperto  e
concorrenziale;
    b) salvaguardia  della  concorrenza  fra  le imprese operanti nei
settori   dell'autotrasporto   di   merci   e  dell'autotrasporto  di
viaggiatori;
    c) tutela  della  sicurezza  della circolazione e della sicurezza
sociale;
    d) introduzione  di una normativa di coordinamento fra i principi
della  direttiva  2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  15 luglio  2003,  sulla  qualificazione  iniziale  e  formazione
periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli  stradali  adibiti al
trasporto  di  merci  o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui
all'articolo  126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni.
  2.  I  decreti  legislativi  di  cui  all'articolo  1  sono inoltre
informati ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):
      1)  eliminazione  delle  rendite  e dei diritti di esclusivita'
attraverso  il  graduale  passaggio  dal  regime concessorio a quello
autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
      2)  introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard di
sicurezza e qualita' dei servizi resi all'utenza;
      3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze
delle  regioni  e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di trasporto pubblico locale;
      4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento,
in  particolare,  alla previsione di sanzioni amministrative a carico
delle  imprese  per  la  perdita  dei requisiti necessari al rilascio
dell'autorizzazione  per  l'esercizio  dei  servizi,  per  il mancato
rispetto     delle     condizioni     e     prescrizioni    contenute
nell'autorizzazione,   per   gli  adempimenti  formali  di  carattere
documentale;
    b) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):
      1)   superamento  del  sistema  delle  tariffe  obbligatorie  a
forcella per l'autotrasporto di merci;
      2)   libera   contrattazione   dei  prezzi  per  i  servizi  di
autotrasporto di merci;
      3)  responsabilita'  soggettiva  del  vettore  ai  sensi  della
normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e
del  proprietario  delle  merci,  i  quali agiscono nell'esercizio di
un'attivita'  di  impresa  o di pubbliche funzioni, per la violazione
delle  disposizioni  sulla  sicurezza  della circolazione, per quanto
riguarda,  in  particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e
di riposo dei conducenti e la velocita' massima consentita;
      4)  previsione,  di regola, della forma scritta per i contratti
di trasporto;
      5)   previsione  della  nullita'  degli  effetti  derivanti  da
comportamenti  diretti  a  far  gravare sul vettore il peso economico
delle  sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni
di cui al numero 3);
      6)  previsione,  in  caso  di  controversie  legali  relative a
contratti  non  in forma scritta, dell'applicazione degli usi e delle
consuetudini  raccolti  nei  bollettini  predisposti  dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
      7) previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento
per perdita o avaria delle cose trasportate;
      8)  individuazione  di un sistema di certificazione di qualita'
per  particolari  tipologie di trasporti su strada, come quelle delle
merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e
dei  prodotti  farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per
attuare  tale  disposizione  nel rispetto dell'autonomia di impresa e
della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;
      9)  nel  rispetto  della  disciplina nazionale e comunitaria in
materia  di  tutela  della concorrenza, possibilita' di previsione di
accordi   di   diritto   privato,   definiti  fra  le  organizzazioni
associative  di  vettori  e  di  utenti  dei  servizi di trasporto, a
seguito  di  autonome e concordi iniziative negoziali, nell'interesse
delle imprese rispettivamente associate;
      10)  introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto
e   il   puntuale   controllo  della  regolarita'  amministrativa  di
circolazione;
    c) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c):
      1)   riordino  e  razionalizzazione  delle  strutture  e  degli
organismi  pubblici  operanti  nel  settore  dell'autotrasporto,  con
attribuzione  alla  Consulta  generale per l'autotrasporto, istituita
con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti n.
2284/TT  del 6 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi
e  strategie  di  governo del settore, anche in materia di controlli,
monitoraggio  e  studio,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
      2) riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali per
l'Albo  nazionale  degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
con  attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica;
      3)  nell'attuazione dei principi e dei criteri di cui ai numeri
1)  e  2),  garanzia  dell'uniformita' della regolamentazione e delle
procedure, nonche' tutela delle professionalita' esistenti.