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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 aprile 2005, n. 95

Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2005)
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Testo in vigore dal:  22-6-2005

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto e successive modificazioni;
Visto l'articolo 3 comma 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 recante «Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico»;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 recante modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317 concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche e delle regole relative ai servizi della società di informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
Visto il parere espresso dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, comunicato in data 12 gennaio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 10 gennaio 2005;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota n. 3245 del 21 febbraio 2005;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle navi nuove ed esistenti battenti bandiera italiana, iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed impiegate esclusivamente in attività di noleggio nelle acque marittime per finalità turistiche, aventi le seguenti caratteristiche:
a. unità a motore o a vela con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore a 1.000 tonnellate;
b. munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169 e dal decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275;
c. abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a dodici, escluso l'equipaggio;
d. adibite a navigazione internazionale.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:
a. le navi da diporto - così come definite dall'articolo 1 lettera b) comma 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 1 lettera a) della legge 8 luglio 2003, n. 172 - ed utilizzate mediante contratti di noleggio.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, a 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

- La legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante: «Norme sulla navigazione da diporto» e successive modificazioni è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69.
- L'art. 3, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante «Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161, così recita:
«3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.».
- Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche e delle regole relative ai servizi della società di informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19.
- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1998, n. L 204.
- La direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 217 del 5 agosto 1998.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- L'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, così recita:
Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1.
È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato «Registro internazionale», nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 è diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine, se osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis».
- Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, recante: «Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alla norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1998, n. 201.
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, recante: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attività conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2000, n. 169.
- Il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275, recante: «Attuazione della direttiva 2001/105/CE, che modifica la direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2003, n. 234.
- L'art. 1, comma 3, lettera b), della legge n. 50/1971, come modificato dall'art. 1, lettera a), della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante: «Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161, così recita:
«3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) «unità da diporto»: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) «nave da diporto»: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati.».