LEGGE 19 febbraio 2004, n. 40

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

note: Entrata in vigore della legge: 10-3-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 19-11-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
               (Sperimentazione sugli embrioni umani). 
  1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. 
  2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione  umano  e'
consentita a condizione che si  perseguano  finalita'  esclusivamente
terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della
salute e allo sviluppo dell'embrione  stesso,  e  qualora  non  siano
disponibili metodologie alternative. 
  3. Sono, comunque, vietati: 
    a) la produzione di  embrioni  umani  a  fini  di  ricerca  o  di
sperimentazione o comunque a fini diversi da  quello  previsto  dalla
presente legge; 
    b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico  degli  embrioni  e
dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche  di  selezione,
di manipolazione o comunque tramite procedimenti  artificiali,  siano
diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete
ovvero a  predeterminarne  caratteristiche  genetiche,  ad  eccezione
degli interventi aventi finalita' diagnostiche e terapeutiche, di cui
al comma 2 del presente articolo; ((6)) 
    c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di
scissione  precoce  dell'embrione  o  di  ectogenesi   sia   a   fini
procreativi sia di ricerca; 
    d) la fecondazione di un gamete umano con  un  gamete  di  specie
diversa e la produzione di ibridi o di chimere. 
  4. La violazione dei divieti di cui al comma 1  e'  punita  con  la
reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e'
aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con  le  circostanze
aggravanti  previste  dal  comma  3  non  possono   essere   ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste. ((6)) 
  5. E' disposta la sospensione da  uno  a  tre  anni  dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione  sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  21  ottobre  -  11  novembre
2015, n. 229 (in G.U. 1ª  s.s.  18/11/2015,  n.  46),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 3, lettera b), e
4  della  legge  19  febbraio  2004,  n.  40  (Norme  in  materia  di
procreazione medicalmente assistita), nella parte  in  cui  contempla
come ipotesi di reato la condotta di selezione degli  embrioni  anche
nei casi in cui questa  sia  esclusivamente  finalizzata  ad  evitare
l'impianto nell'utero della donna di  embrioni  affetti  da  malattie
genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri  di  gravita'  di  cui
all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978,  n.  194
(Norme per la tutela della  maternita'  e  sulla  interruzione  della
gravidanza) e accertate da apposite strutture pubbliche".