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LEGGE 5 ottobre 2004, n. 255

Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2004
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Testo in vigore dal:  15-10-2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Anche al fine di contribuire alla conservazione della memoria della figura di Giacomo Matteotti, al comune di Fratta Polesine è assegnato un contributo pari a 700.000 euro per l'anno 2004 per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della casa natale di Giacomo Matteotti e del parco annesso.
2. Il comune di Fratta Polesine assicura il coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con quelli eventualmente adottati, anche in collaborazione con istituzioni culturali e altri soggetti pubblici e privati, dai proprietari dell'immobile, dal comune stesso e dagli altri enti territoriali competenti ai fini della valorizzazione del bene e della promozione di attività culturali connesse alla figura di Giacomo Matteotti e al suo rapporto con la comunità locale, anche tramite la realizzazione di una apposita "casa-museo".
3. La competente soprintendenza autorizza, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui ai commi 1 e 2.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 700.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».