LEGGE 3 agosto 2004, n. 206

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/8/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
  1.  Coloro  che  hanno  subito  un'invalidita'  permanente  pari  o
superiore all'80 per cento della  capacita'  lavorativa,  causata  da
atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice,  sono  equiparati,
ad ogni effetto di  legge,  ai  grandi  invalidi  di  guerra  di  cui
all'articolo 14 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine e' autorizzata
la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per  l'anno
2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006. 
  2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidita' permanente pari o
superiore all'80 per cento della  capacita'  lavorativa,  causata  da
atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e' riconosciuto il
diritto immediato alla pensione diretta, in  misura  pari  all'ultima
retribuzione   percepita   integralmente   dall'avente   diritto    e
rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2,  comma  2.
Per tale  finalita'  e'  autorizzata  la  spesa  di  156.000  euro  a
decorrere  dall'anno  2004.((Agli  effetti  di  quanto  disposto  dal
presente  comma,  e'  indifferente  che  la  posizione   assicurativa
obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia  aperta
al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso
sono  opponibili  termini  o   altre   limitazioni   temporali   alla
titolarita' della  posizione  e  del  diritto  al  beneficio  che  ne
consegue)). 
  2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attivita' lavorativa
ancorche' l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o
prima valutazione, purche' l'invalidita' permanente riconosciuta  non
risulti inferiore ad un quarto della  capacita'  lavorativa  o  della
rivalutazione dell'invalidita' con percentuale onnicomprensiva  anche
del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6,  comma  1,
al raggiungimento del periodo  massimo  pensionabile,  anche  con  il
concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3,  comma
1, la  misura  del  trattamento  di  quiescenza  e'  pari  all'ultima
retribuzione annua integralmente percepita e maturata,  rideterminata
secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1. 
  3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per  la  determinazione
della misura della pensione di reversibilita' o indiretta  in  favore
dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono  decurtabili  ad
ogni effetto di legge. 
  4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si  applicano
i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23
novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.