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LEGGE 3 agosto 2004, n. 206

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/8/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
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vigente al 11/10/2024
Testo in vigore dal:  27-3-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.
((5))
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6. (4)
((5))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 4 novembre 2009, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2009, n. 197, ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "l'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilità o indirette."
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Con effetti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilità o indirette".