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LEGGE 20 luglio 2004, n. 189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/8/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2010)
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Testo in vigore dal:  1-8-2004

Art. 8

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale vedi note art. 3 della presente legge.