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LEGGE 11 giugno 2004, n. 148

Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.

note: Entrata in vigore della legge: 30-6-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-2-2007
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Art. 2

1. Le province di Bari e di Foggia procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta,in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati,
((non prima del termine di trentaquattro mesi))
e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Foggia o di Bari, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.
5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Bari o di Foggia, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani e il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari e di Foggia nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.
6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle province di Bari e di Foggia continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio delle rispettive circoscrizioni, come delimitate dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.