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DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. 1

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente «La Biennale di Venezia», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/1/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2005)
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Testo in vigore dal:  15-1-2004

Art. 10

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Compiti del consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione:
a) elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
b) definisce, anche sulla base dei pareri resi, per ogni settore di intervento, dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11, gli indirizzi generali cui deve ispirarsi l'attività gestionale della Fondazione, e adotta il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, i relativi programmi di intervento della Fondazione stessa, l'organizzazione delle mostre o manifestazioni, nonché le attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione;
c) delibera il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;
d) definisce l'organizzazione degli uffici;
e) nomina e revoca i direttori dei settori di attività culturali e il direttore generale;
f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attività culturali sulla base dei relativi progetti;
g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i compensi spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti;
h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni, nel rispetto delle competenze, in materia di gestione, riservate al direttore generale;
i) delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci alla Fondazione. La delibera di ammissione è sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali e si intende approvata trascorsi, senza osservazioni, trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Ministero stesso;
l) tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Fondazione;
m) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.
2. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal presidente. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono adottate con il voto favorevole del presidente.
3. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno quattro volte l'anno. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.
4. Lo statuto fissa le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.».