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LEGGE 3 maggio 2004, n. 112

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonchè delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

note: Entrata in vigore della legge: 6-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/2016)
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Testo in vigore dal:  6-5-2004

Art. 28

(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 1, commi terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;
c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;
f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
Note all'art. 28:
- L'art. 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
«Art. 1 (Servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva). - Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.
Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Essa è composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.
La Commissione elabora un proprio regolamento interno che sarà emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza. Detto regolamento stabilisce le modalità per il funzionamento della Commissione stessa e la sua articolazione in sottocommissioni per l'adempimento dei poteri di cui al presente articolo. Una di dette sottocommissioni permanenti è competente per l'esame delle richieste di accesso, secondo quanto stabilito dal successivo art. 6.».
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dalla legge qui recita:
«1. Si considera dominante nel mercato editoriale la posizione del soggetto che, per effetto degli atti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo;
a) giunga ad editare o a controllare società che editano testate quotidiane la cui tiratura, nell'anno solare precedente, abbia superato il 20 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; ovvero
b) (Abrogata);
c) giunga ad editare o a controllare società che editano un numero di testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale.
Ai fini della presente disposizione si intendono per aree interregionali quella del nord-ovest, comprendente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria; quella del nord-est, comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; quella del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo; quella del sud, comprendente le rimanenti regioni; ovvero
d) diventi titolare di collegamenti con società editrici di giornali quotidiani la cui tiratura sia stata superiore, nell'anno solare precedente, al 30 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dalla presente legge recita:
«Art. 2 (Servizio pubblico e radiodiffusione). - 1. (Abrogato).
2. Ai fini dell'osservanza dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato)».
- Per il testo dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si vedano note all'art. 10.
- L'art. 4 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408 (nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1992), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297), recante: «Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva», così come modificato dalla legge qui pubblicata recita:
«Art. 4. - 1. Il termine di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 33 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato fino al 1° ottobre 1994.
1-bis. (Abrogato).».
- L'art. 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206, recita:
«Art. 3 (Direttore generale). - 1. Il direttore generale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea dei soci della società; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.
2. Il direttore generale risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio.
3. Il direttore generale assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio.
4. Il direttore generale ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:
a) propone al consiglio le nomine dei dirigenti di cui all'art. 2, comma 7, lettera b);
b) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio;
c) provvede alla gestione del personale dell'azienda;
d) propone all'approvazione del consiglio gli atti e i contratti aziendali di cui all'art. 2, comma 7, lettera b); firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società;
e) provvede all'attuazione dei piani di cui all'art. 2, comma 6, e dei progetti specifici approvati dal consiglio in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale.
5. Il direttore generale trasmette al consiglio le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi della presente legge.».
- L'art. 5 della legge 25 giugno 1993, n. 206, recita:
«Art. 5 (Abrogazioni - Entrata in vigore). - 1. L'art. 9 della legge 14 aprile 1975. n. 103, gli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984. n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985. n. 10, nonché l'art. 25 della legge 6 agosto 1990, n. 223 sono abrogati.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
- Per l'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, si vedano note all'art. 14.
- Per l'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, si vedano note all'art. 7.
- L'art. 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433 recante: «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2000), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
«Art. 2 (Altre disposizioni). - 1. I bacini televisivi in ambito locale, di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono distinti in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di norma con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di norma con il territorio delle province. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina, ai fini dell'adozione del disciplinare previsto dall'art. 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero delle emittenti che possono operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale.
Laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorità adotta gli opportuni provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali.
2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario di cui all'art. 6, comma 4, del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, è riservato il dieci per cento del totale delle concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale. Qualora entro il 31 gennaio 2001 non vi sono soggetti aventi titolo alla predetta riserva, le concessioni sono assentite a coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria provinciale relativa alle altre tipologie previste dal predetto regolamento.
3. Ai fini della presentazione delle domande di concessione, il Ministero delle comunicazioni adotta il disciplinare di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2000. Per ciascun bacino regionale e provinciale sono redatte distinte graduatorie; una separata graduatoria è formata per le domande di concessione a carattere comunitario.
4. (Abrogato).
5. Il richiedente la concessione televisiva in ambito locale è tenuto, contestualmente alla domanda, al pagamento di un contributo per spese di istruttoria pari a lire dieci milioni per bacino regionale, a lire cinque milioni per bacino provinciale ed a lire un milione per concessione a carattere comunitario. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenta più domande di concessione in ambiti locali, il predetto contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento.
6. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è aumentato del cinque per cento: la condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di concessione.
7. Le concessioni di cui al presente articolo hanno validità sino alla scadenza del termine delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale.».