LEGGE 9 gennaio 2004, n. 4

((Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici)).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/2/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                            (Definizioni) 
 
    1. Ai fini della presente legge, si intende per: 
        a) "accessibilita'": la capacita' dei sistemi informatici ivi
inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti
consentiti  dalle  conoscenze  tecnologiche,  di  erogare  servizi  e
fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da  parte
di coloro che  a  causa  di  disabilita'  necessitano  di  tecnologie
assistive o configurazioni particolari; 
        a-bis)  "applicazioni  mobili":   il   software   applicativo
progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti  erogatori,
per essere utilizzato  dagli  utenti  su  dispositivi  mobili,  quali
smartphone e tablet;  e'  escluso  il  software  che  controlla  tali
dispositivi  (sistemi  operativi  mobili)  o   lo   stesso   hardware
informatico; 
        a-ter)  "sito  Web":  insieme  strutturato  di   pagine   Web
utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi,  comunemente
definito anche sito internet; 
        a-quater)  contenuti  di  extranet  o  intranet:   siti   web
disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone  e  non  per  il
pubblico; 
        a-quinquies)  "soggetti  erogatori":  i   soggetti   di   cui
all'articolo 3, ((commi 1 e 1-bis)); 
        a-sexies)   "dati   misurati":   i   risultati   quantificati
dell'attivita'  di  monitoraggio   effettuata   per   verificare   la
conformita' dei siti web e delle  applicazioni  mobili  dei  soggetti
erogatori alle prescrizioni in materia di accessibilita' di cui  alla
presente legge. I dati misurati comprendono informazioni quantitative
sul  campione  di  siti  web  e  applicazioni  mobili  sottoposti   a
verifiche, tra i quali il numero di siti web e le applicazioni con il
numero  potenziale  di  visitatori  o  utenti,  nonche'  informazioni
quantitative sul livello di accessibilita'; 
        b) "tecnologie  assistive":  gli  strumenti  e  le  soluzioni
tecniche, hardware e software, che permettono alla persona  disabile,
superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di  accedere  alle
informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.