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LEGGE 27 ottobre 2003, n. 294

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/11/2003
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Testo in vigore dal:  5-11-2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.