LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
                   Finanziamento agli investimenti 
 
  1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun  utente  del  servizio
radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il  pagamento  del
relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio
idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun  costo  per
l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali  televisivi  in
tecnica   digitale   terrestre   (T-DVB/C-DVB)   e   la   conseguente
interattivita', e' riconosciuto un  contributo  statale  pari  a  150
euro. La concessione del contributo e' disposta entro  il  limite  di
spesa di 110 milioni di euro. 
  2. Un contributo statale pari a 75 euro  e'  altresi'  riconosciuto
alle persone fisiche o  giuridiche  che  acquistano  o  noleggiano  o
detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione  o
la ricezione a larga banda dei dati via Internet.  Il  contributo  e'
corrisposto  mediante  uno  sconto   di   ammontare   corrispondente,
praticato sull'ammontare previsto nei  contratti  di  abbonamento  al
servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo  il  1°
dicembre 2003. La concessione del contributo  e'  disposta  entro  il
limite di spesa di 30 milioni di euro. 
  3. Il contributo di cui  al  comma  2  e'  riconosciuto,  nel  caso
dell'acquisto, immediatamente sulle prime  bollette  di  pagamento  e
fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso  del  noleggio  o  della
detenzione in comodato, il cui contratto deve avere  durata  annuale,
il contributo e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del
primo anno. 
  4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i criteri e le  modalita'  di  attribuzione  dei  contributi
statali. In ogni caso, il contributo statale di cui al  comma  2  non
puo' essere cumulato, nell'ambito della stessa  offerta  commerciale,
con  quello  di  cui  al  comma  1  quando  erogati,  direttamente  o
indirettamente, da  parte  dello  stesso  fornitore  di  servizi  nei
confronti  del  medesimo  utente.  Il  contributo  per  l'acquisto  o
noleggio dei decoder in tecnica C-DVB e'  riconosciuto  a  condizione
che l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i  fornitori
di contenuti con i quali i soggetti titolari  della  piattaforma  via
cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la  ripetizione
via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre. 
  5. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo  52,  comma  18,
della  legge  28  dicembre   2001,   n.   448,   come   rideterminato
dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  e'
incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Per il
solo anno 2004 il predetto finanziamento e' incrementato di ulteriori
10 milioni di euro. 
  6. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e  successive
modificazioni, al secondo comma, dopo le parole: "cessione in uso  di
circuiti telefonici" sono inserite le  seguenti:  "e  a  larga  banda
punto  a  punto  e  multipunto  in  ambito  nazionale  per  fonia   e
trasmissione dati,". All'onere derivante  dalle  disposizioni  recate
dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte,  nel
limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 8. 
  7. E'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  euro  8,5  milioni  per
ciascuno  degli  anni  2004,  2005  e  2006  per  la  proroga   della
convenzione tra il Ministero  delle  comunicazioni  e  il  Centro  di
produzione spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  della
legge 11  luglio  1998,  n.  224,  avviando  la  sperimentazione  dei
seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet
della totalita' delle sedute d'aula  dei  due  rami  del  Parlamento,
pubblicazione  delle  sedute  in  audio  e  video  in  differita  con
indicizzazione per intervento, consultazione  dell'archivio  audio  e
video delle sedute. 
  8. Per il finanziamento  del  Fondo  per  progetti  strategici  nel
settore informatico, di cui al comma 2 dell'articolo 27  della  legge
16 gennaio 2003, n. 3,  e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  51,5
milioni di euro per l'anno 2004 e di 65 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative  destinate
alla diffusione ed allo sviluppo della societa' dell'informazione nel
Paese. 
  9. Il Fondo di  cui  all'articolo  27,  comma  1,  della  legge  27
dicembre 2002, n.  289,  e'  destinato  alla  copertura  delle  spese
relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC
ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli
strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono  16  anni
nel 2004, nonche' la loro formazione. Le modalita' di attuazione  del
progetto,  nonche'  di  erogazione  degli   incentivi   stessi   sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di concerto con  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,
emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge  27  dicembre
2002, n. 289. 
  10. Il Fondo di cui al comma 9 e' destinato anche, nel limite di 30
milioni  di  euro  per  l'anno  2004,  all'istituzione  di  un  fondo
speciale, denominato "PC alle famiglie", finalizzato  alla  copertura
delle spese  relative  al  progetto  promosso  dal  Dipartimento  per
l'innovazione e le tecnologie  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, diretto all'erogazione di un contributo  di  200  euro  per
l'acquisizione e l'utilizzo di un personal computer con la  dotazione
necessaria per il collegamento ad Internet, nel corso  del  2004,  da
parte dei contribuenti persone fisiche residenti  in  Italia  con  un
reddito complessivo non superiore a 15.000  euro,  relativo  all'anno
d'imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro per l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro
i limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al primo periodo, le
modalita' di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti
reddituali  e  dei  soggetti  tenuti  alla  verifica   dei   predetti
requisiti, nonche' di erogazione degli  incentivi  stessi  prevedendo
anche la possibilita' di avvalersi a tal fine della collaborazione di
organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non e'
cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11. 
  11. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle  scuole  pubbliche  di
ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche'
il  personale  docente  presso  le   universita'   statali,   possono
acquistare  un  personal  computer  portatile  da  utilizzare   nella
didattica, anche  attraverso  appositi  programmi  software  messi  a
disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, usufruendo di riduzione  di  costo  e  di  rateizzazione.  I
benefici  per  l'acquisto  sono  ottenuti,  rispettivamente,   previa
apposita indagine di mercato esperita  dalla  Concessionaria  servizi
informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto di natura non
regolamentare il Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fissa  le
modalita' attuative per  poter  accedere  ai  benefici  previsti  dal
presente comma. (15) 
  12. Per il proseguimento degli studi  e  il  perfezionamento  delle
fasi di realizzazione sperimentale, gia' avviati nei decorsi anni dal
Ministero dell'interno, aventi per oggetto  l'applicazione  del  voto
elettronico alle consultazioni elettorali, e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 
  13. All'articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il
secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Le  quote  versate
all'ENAV e all'ASI non utilizzate sono versate entro  il  31  gennaio
2004 all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate  al
fondo stesso". 
  14. L'Istituto per  il  credito  sportivo  opera  nel  settore  del
credito per lo sport e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo
151 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro per i beni e le attivita'  culturali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce le
necessarie direttive all'Istituto per il credito sportivo al fine  di
adeguare il  relativo  statuto  ai  compiti  di  cui  al  comma  191,
assicurando negli organi anche la  rappresentanza  delle  regioni  ed
autonomie locali, nonche' stabilendo le procedure ed i criteri per la
liquidazione delle quote di  partecipazione  al  fondo  di  dotazione
dell'Istituto medesimo. Con decreto del Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, e' approvato lo statuto e sono nominati  i  componenti
dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 56, comma
1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385. 
  15. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma
52,  le  parole:  "di  un  polo  di  attivita'  industriali  ad  alta
tecnologia" sono sostituite dalle seguenti: "di un polo di ricerca  e
di attivita' industriali ad alta tecnologia"; dopo  le  parole:  "del
comune di Genova", sono inserite le  seguenti:  "anche  in  relazione
all'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 30  settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di
cui al  presente  comma  non  possono  essere  utilizzate  per  altre
finalita' fino al 31 dicembre 2006". 
  16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a  valere
sul Fondo speciale per la ricerca applicata istituito  con  legge  25
ottobre 1968, n. 1089, ai  sensi  degli  articoli  4,  5  e  6  della
medesima legge, e successive modificazioni, e  che  hanno  ancora  in
essere rate di mutuo in sofferenza,  e'  dovuto  solo  il  versamento
della quota originaria residua con esclusione degli interessi di mora
anche se ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio  2004.  Per
importi superiori a  25.000  euro  e'  consentito  il  versamento  in
quattro rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30
giugno 2004, il 31 dicembre 2004 e  il  30  giugno  2005,  maggiorate
degli interessi legali. A tale fine e'  autorizzata  la  spesa  di  2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 
  17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile  2002,  n.
68, convertito, con modificazioni, dalla legge  18  giugno  2002,  n.
118, dopo le parole: "connesse all'attivita' antincendi  boschivi  di
competenza," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle relative
al  funzionamento  delle  strutture  operative  e  di   coordinamento
impegnate nella lotta agli incendi boschivi,". 
  18. Le risorse provenienti da iniziative di  cui  all'articolo  67,
comma 1, della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  nonche'  quelle
relative agli interventi di cui all'articolo 11 del  decreto-legge  8
luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 2002, n. 178, accertate al 31  dicembre  di  ogni  anno,  sono
trasferite sullo stato di previsione del  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo  66
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  19. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18, e
in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,  n.
468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole
e forestali sottopone all'approvazione del CIPE  nuovi  contratti  di
programma nei settori agricolo e della pesca. 
  20. Alla riscossione  dei  contributi  previdenziali  dovuti  dalle
imprese agricole colpite  da  eventi  eccezionali,  ivi  comprese  le
calamita' naturali dichiarate ai sensi del comma  2  dell'articolo  2
della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e  le  emergenze  di  carattere
sanitario, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  19-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602. 
  21. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo  il
comma 15 e' inserito il seguente: 
  "15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi
comprese le calamita'  naturali  dichiarate  ai  sensi  del  comma  2
dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le  emergenze
di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui  al
comma 8 e' fissata con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale". 
  22. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo  il
comma 17 e' inserito il seguente: 
  "17-bis. Nei casi di particolare  eccezionalita',  individuati  con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal
comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all'articolo 2,  comma  11,
del  decreto-legge  9  ottobre  1989,   n.   338,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7  dicembre  1989,  n.  389,  puo'  essere
consentito fino a venti rate trimestrali costanti". 
  23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del  decreto-legge
29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1981, n. 537,  e  successive  modificazioni,  il  tasso  di
interesse di  differimento,  da  applicare  sulle  singole  rate,  e'
fissato  nella  misura  del  tasso  legale  vigente  all'atto   della
rateizzazione. 
  24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e  23  si  applicano  in
riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 31 dicembre 2005. 
  25. All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo  26  febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2004". 
  26. Per la prosecuzione delle attivita' nel campo della  ricerca  e
sperimentazione agraria, e' concesso al Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, un contributo annuo  pari  a  un
milione di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006. 
  27. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per gli
eventi previsti dall'articolo 9, comma 17, della  legge  27  dicembre
2002, n. 289, nonche' alle imprese del settore ittico operanti  nelle
zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che  comportino
la moria della fauna marina o l'impossibilita' di svolgere  attivita'
di pesca o di allevamento. 
  28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo  10  del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119,  i  quantitativi  di  riferimento
assegnati  ad  aziende  ubicate  nelle  zone  svantaggiate,  di   cui
all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio,  del
17 maggio 1999, delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia
, possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di  pianura
della medesima regione. 
  29. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle
leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in
favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n.  41,
sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province  autonome
limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV  del
VI Piano nazionale  della  pesca  e  dell'acquacoltura  adottato  con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali  25  maggio
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
174 del 27 luglio 2000. (38) 
  30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto  al
comma 29 e in deroga alle disposizioni di cui agli  articoli  1  e  2
della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni,  con
decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali   e'
approvato il Piano nazionale  della  pesca  e  dell'acquacoltura  per
l'anno 2004. (38) 
  31.   Per   assicurare    la    prosecuzione    degli    interventi
infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  sono  autorizzati  i  limiti  di   impegno
quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005  e
di 50 milioni di euro dal 2006. (40) 
  32. Le economie d'asta conseguite sono utilizzate con le  modalita'
risultanti  dalle  relative  disposizioni  per  la  prosecuzione   di
ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalita'  previste  dai
commi 31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di  nuove
risorse idriche in aree critiche. 
  33. Gli enti  interessati  agli  interventi  di  cui  al  comma  31
presentano, per il tramite delle regioni competenti  per  territorio,
al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri  programmi
entro il 30 aprile 2004. 
  34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole  e
forestali, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  definisce
il programma degli interventi e le relative  risorse  finanziarie  in
relazione agli stanziamenti di cui al comma 31. 
  35.  Al  fine  di  garantire  il  necessario  coordinamento   nella
realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in  coerenza  con
gli Accordi di programma quadro esistenti, e' definito il  "Programma
nazionale  degli  interventi  nel  settore  idrico".   Il   Programma
comprende: 
  a) le opere relative al settore idrico gia' inserite nel "programma
delle infrastrutture strategiche" di cui alla legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive modificazioni, approvato con  delibera  CIPE  n.
121/2001,  del  21  dicembre  2001,  tenendo  conto  delle  procedure
previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; 
  b) gli interventi previsti  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio; 
  c) gli interventi di cui al comma 31; 
  d) gli interventi  inseriti  negli  Accordi  di  programma  di  cui
all'articolo 17 della legge  5  gennaio  1994,  n.  36,  nonche'  gli
interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri  delle  risorse
idriche. 
  36. Entro il 30 luglio 2004, il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio, di concerto con i  Ministeri  dell'economia  e
delle  finanze,  delle  politiche  agricole  e  forestali   e   delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma
35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai
singoli interventi di cui al comma 35,  lettere  a),  b),  c)  e  d),
previsti dalle relative leggi di spesa e, con  esclusione  di  quelli
gia' inseriti negli Accordi di  programma  quadro,  ne  definisce  la
gerarchia delle priorita', tenuto conto dello  stato  di  avanzamento
delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli
interventi del Programma nazionale sono  inseriti  negli  Accordi  di
programma  quadro  sempreche'  presentino  requisiti  relativi   alla
progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con  lo
strumento. 
  37.  Agli  interventi  individuati  dal  Programma   nazionale   e'
assegnata priorita' anche in relazione all'attuazione  del  programma
delle infrastrutture strategiche per il  periodo  2004-2007,  di  cui
alla legge 21 dicembre 2001,  n.  443,  e  successive  modificazioni,
approvato con la citata  delibera  CIPE  n.  121/2001,  e  successive
modificazioni, tenendo conto delle  procedure  previste  dal  decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190. 
  38. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  39. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  40. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  41. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  42. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa previste al punto
2 della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli interventi di cui
all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,  n.  135,
sono trasferite all'ISMEA. 
  43. L'ISMEA subentra nelle funzioni  gia'  esercitate  da  Sviluppo
Italia Spa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 42,  che
risultano  assegnate  dalle  leggi  vigenti,  nonche'  nei   relativi
rapporti giuridici e finanziari. 
  44. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro delle politiche  agricole  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite le modalita' e le procedure  per  l'attribuzione  delle
risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro  di
cui al comma 43. 
  45. Per le finalita' di cui all'articolo 6, comma  5,  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'ISMEA  e'  autorizzato,  anche
attraverso la costituzione di  forme  associative  e  consortili  con
banche  ed  altri  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito
agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e a: 
  a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni  sia
a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole  e  medie
imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare; 
  b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia  a  breve  che  a
medio e a lungo termine in  favore  delle  piccole  e  medie  imprese
operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva
cartolarizzazione; 
  c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati  dagli  agricoltori
nei confronti dei soggetti di cui  al  regolamento  (CE)  n.  1663/95
della Commissione, del 7 luglio 1995. 
  46. Allo scopo  di  promuovere  l'introduzione  di  nuove  tecniche
produttive e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari
di qualita' del Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 1 milione  di
euro annui  per  ciascuno  degli  anni  2004,  2005  e  2006  per  la
istituzione  dell'Istituto  per  la   ricerca   e   le   applicazioni
biotecnologiche per la sicurezza e  la  valorizzazione  dei  prodotti
tipici e di qualita'. 
  47. L'Istituto di cui al comma 46  effettua  ricerche  e  studi  in
materia di: 
  a)   nutraceutica,   qualita'   e   tracciabilita'   dei   prodotti
agroalimentari; 
  b) applicazione delle biotecnologie ai  prodotti  agroalimentari  e
biomedici; 
  c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici; 
  d) genomica funzionale e proteomica. 
  48. L'Istituto di cui al comma  46  ha  sede  presso  l'universita'
degli studi di Foggia che puo' avvalersi, allo scopo di assicurare la
massima  efficacia  dello  stesso,  di   collaborazioni   con   altre
universita' o con istituti di ricerca. 
  49. L'importazione e l'esportazione a fini  di  commercializzazione
ovvero la commercializzazione o la commissione  di  atti  diretti  in
modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti  false
o fallaci indicazioni di provenienza o di origine  costituisce  reato
ed  e'  punita  ai  sensi  dell'articolo  517  del   codice   penale.
Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made  in  Italy"  su
prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi  della  normativa
europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche  qualora
sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti  o  delle
merci, l'uso  di  segni,  figure,  o  quant'altro  possa  indurre  il
consumatore a ritenere che il prodotto o  la  merce  sia  di  origine
italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di  marchi  aziendali  ai
sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli , fatto
salvo quanto previsto dal comma 49-bis, ovvero  l'uso  di  marchi  di
aziende italiane su prodotti o merci  non  originari  dell'Italia  ai
sensi  della  normativa  europea  sull'origine  senza   l'indicazione
precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del  loro  luogo  di
fabbricazione o di produzione, o  altra  indicazione  sufficiente  ad
evitare qualsiasi errore sulla  loro  effettiva  origine  estera.  Le
fattispecie sono commesse sin  dalla  presentazione  dei  prodotti  o
delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica
e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle  merci
puo' essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura
ed a  spese  del  contravventore  dei  segni  o  delle  figure  o  di
quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine
italiana. La falsa indicazione sull'origine o  sulla  provenienza  di
prodotti  o  merci  puo'  essere  sanata  sul  piano   amministrativo
attraverso l'esatta indicazione dell'origine o  l'asportazione  della
stampigliatura "made in Italy". Le false e le fallaci indicazioni  di
provenienza o di origine non possono  comunque  essere  regolarizzate
quando i prodotti o le merci  siano  stati  gia'  immessi  in  libera
pratica. (49) 
  49-bis - Costituisce fallace  indicazione  l'uso  del  marchio,  da
parte del titolare o del licenziatario, con modalita' tali da indurre
il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia  di  origine
italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli
stessi  siano  accompagnati  da  indicazioni  precise   ed   evidenti
sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti  ad  evitare
qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine  del
prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione,  resa  da
parte  del  titolare  o  del  licenziatario  del  marchio,  circa  le
informazioni  che,  a  sua   cura,   verranno   rese   in   fase   di
commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.  Per
i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il  luogo  di
coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata
nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in  cui
e' avvenuta  la  trasformazione  sostanziale.  Il  contravventore  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  10.000  ad
euro 250.000. (49) 
  49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del  prodotto
o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che  le  indicazioni  ivi
previste  siano  apposte,  a  cura  e  spese  del  titolare   o   del
licenziatario  responsabile  dell'illecito,  sul  prodotto  o   sulla
confezione o sui documenti di corredo per il consumatore. (49) 
  49-quater.  Le  Camere  di  commercio  industria   artigianato   ed
agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto  di  cui
all'articolo 17 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  ai  fini
dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di  cui  al
precedente comma 49-bis. (63) 
  50. Per potenziare le attivita' di controllo  e  di  analisi  nelle
operazioni doganali con finalita' antifrode, sono  istituite,  presso
l'Agenzia  delle  dogane,  una  centrale  operativa  mediante  idonee
apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e  una  banca
dati delle immagini derivate  dalle  medesime  apparecchiature  e  da
quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia  di  finanza.  Il
trattamento delle immagini e' da  intendere  attivita'  di  rilevante
interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati
personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui
esecuzione e' affidata alle dogane. Ai medesimi  fini  si  applica  a
dipendenti dell'Agenzia delle  dogane  addetti  a  tali  servizi,  in
numero non superiore a dieci, il  disposto  di  cui  all'articolo  7,
comma 10,  dell'accordo  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, nella parte in cui  il  limite  di
240  giorni  di  missione  continuativa  nella  medesima   localita',
previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge  26  luglio  1978,  n.
417, e' elevato a 365 giorni. Le spese derivanti dall'estensione  del
citato limite trovano copertura nello stanziamento di  cui  al  comma
53. 
  51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso  di
merci  provenienti  da  Paesi  terzi  e  destinate  ad  altri   Paesi
comunitari, a fornire informazioni agli  uffici  doganali  dei  Paesi
destinatari delle merci sulle eventuali violazioni di norme a  tutela
del "made in Italy". 
  52. L'accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50  e'
disciplinato d'intesa tra il direttore dell'Agenzia delle  dogane  ed
il comandante generale della Guardia di finanza. 
  53. Al fine di cui al comma 50, e' autorizzata la spesa di  500.000
euro annui a decorrere dall'anno 2004. 
  54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per  tutelare  la
specificita' dei prodotti, l'Agenzia delle dogane puo'  sottoscrivere
con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta  in
una  banca  dati  multimediale  dei  dati  caratteristici  idonei   a
contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri  aggiuntivi  a
carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma  ed
il relativo trattamento e' attivita' di rilevante interesse  pubblico
ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo
diretta all'applicazione delle  disposizioni  la  cui  esecuzione  e'
affidata alle dogane. 
  55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite
le modalita' tecniche di attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
comma 54. 
  56. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma  2,  lettera  l),
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e' consentito al  Corpo
della guardia di finanza l'accesso diretto alla banca dati di cui  al
comma 54, secondo modalita' stabilite  di  intesa  tra  il  direttore
dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia  di
finanza. 
  57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane,  e'  istituito  lo
"sportello  unico  doganale",  per  semplificare  le  operazioni   di
importazione ed  esportazione  e  per  concentrare  i  termini  delle
attivita'  istruttorie,  anche  di  competenza   di   amministrazioni
diverse, connesse alle predette operazioni. (73) 
  58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale
concentra tutte le istanze inviate  anche  in  via  telematica  dagli
operatori  interessati  e  inoltra  i  dati,  cosi'  raccolti,   alle
amministrazioni  interessate  per  un  coordinato   svolgimento   dei
rispettivi procedimenti ed attivita'. 
  59. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  i
Ministri interessati e con la Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono definiti i  termini  di  conclusione  dei  procedimenti
amministrativi che concorrono  per  l'assolvimento  delle  operazioni
doganali di importazione ed esportazione, validi  fino  a  quando  le
amministrazioni interessate  non  provvedono  a  stabilirli,  in  una
durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui  all'articolo
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  60. Dalla attuazione dei commi da 57  a  59  non  possono  derivare
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
  61. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)). 
  62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla
vigilanza  del  marchio  destinato  alle  produzioni   agroalimentari
italiane di qualita' "Naturalmenteitaliano". 
  63. Le modalita' di regolamentazione delle indicazioni di origine e
di istituzione ed uso del marchio di cui al comma  61  sono  definite
con regolamento emanato ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  delle
attivita' produttive, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze,  degli  affari  esteri,  delle  politiche  agricole  e
forestali e per le politiche comunitarie. 
  64. Al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto
all'economia sommersa, nonche' la piena efficacia degli interventi in
materia di polizia economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi
compiti conferiti ai sensi della presente legge  e  dell'articolo  23
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  l'organico  del
ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza
e' incrementato di 470 unita' dall'anno  2004,  e  di  ulteriori  530
unita' a decorrere dall'anno 2005. Alla copertura dei posti derivanti
da tale incremento di organico si provvede mediante  l'assunzione  in
deroga  a  quanto  previsto  al  comma  53  dell'articolo  3  di   un
corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni
di euro per l'anno 2004, 28 milioni di euro  per  l'anno  2005  e  32
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. 
  65. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28  gennaio  1994,
n.  84,  dopo  la  parola:  "Livorno,"  e'  inserita   la   seguente:
"Manfredonia,". 
  66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del
mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno
o piu' decreti del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro
delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto
dall'Unione europea in materia, sono definite le  condizioni  di  uso
delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani di  salumeria  e
dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresi' i requisiti dei
soggetti e degli organismi di ispezione  abilitati  ad  effettuare  i
controlli, garantendone l'integrita' e l'indipendenza di giudizio. 
  67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative  vigenti  in
materia di etichettatura e  presentazione  dei  prodotti  alimentari,
l'uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e  dei
prodotti da forno italiani  in  difformita'  dalle  disposizioni  dei
decreti di cui al comma 66 e' punito con la  sanzione  amministrativa
da tremila  a  quindicimila  euro.  La  confisca  amministrativa  dei
prodotti che utilizzano denominazioni di vendita  in  violazione  dei
decreti di cui al comma 66 e' sempre disposta, anche qualora non  sia
stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della  sanzione  di
cui al presente comma. 
  68. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  69. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  70. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  71. All'articolo 80, comma 31, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, le parole: "per l'anno 2003"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"per gli anni 2003 e 2004". 
  72. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30. 
  73. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30. 
  74.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,   delle
politiche agricole e forestali e  degli  affari  esteri,  presso  gli
uffici dell'Istituto per il  commercio  con  l'estero  o  presso  gli
uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono  istituiti
uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela  del  marchio  e
delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle  imprese
nella registrazione dei  marchi  e  brevetti  e  nel  contrasto  alla
contraffazione e alla concorrenza sleale. 
  75. Per l'attuazione del comma 74 e'  autorizzata  la  spesa  di  5
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006. 
  76. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito  un
fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per
la tutela contro le violazioni dei diritti relativi  alla  proprieta'
industriale e intellettuale, nonche' contro le  pratiche  commerciali
sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61. 
  77. Le modalita' di gestione del fondo di  cui  al  comma  76  sono
stabilite dal decreto di cui al comma 73. 
  78. Per l'attuazione dei commi 76 e 77  e'  autorizzata  una  spesa
pari a 2 milioni di euro per l'anno  2004,  4  milioni  di  euro  per
l'anno 2005 e 2 milioni di euro  per  l'anno  2006,  a  valere  sulle
dotazioni del fondo di cui al comma 61. 
  79. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30. 
  80. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30. 
  81. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30. 
  82. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 37 della  legge
25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate
di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per  agevolare  i  processi  di
internazionalizzazione ed i  programmi  di  penetrazione  commerciale
promossi dalle imprese artigiane e dai  consorzi  di  esportazione  a
queste collegati. 
  83. Le modalita', le condizioni e le forme tecniche delle attivita'
di cui al comma 82 sono  definite  con  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 21,  comma  7,  della  legge  5
marzo 2001, n. 57. (25) 
  84. All'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo  23
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  le  parole:
"delle imprese industriali  e  dei  servizi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "delle imprese industriali ed artigiane  di  produzione  di
beni e di servizi". 
  85. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
al primo periodo sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
nonche' alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio  1992,  n.
215, disposte in attuazione del 5° bando". 
  86.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti  ai   sensi
dell'articolo  5  del  decreto-legge  23  ottobre   1996,   n.   548,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.  641,
per gli anni 2004, 2005 e 2006 e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni
di euro annui. 
  87. Per il completamento degli interventi di cui  all'articolo  17,
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzato  un  limite
di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004. 
  88.  Ai  fini  dell'utilizzazione  delle  risorse  destinate   agli
interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai
sensi dell'articolo 30 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, sono autorizzati  a  contrarre  mutui  quindicennali,  a  totale
carico dello Stato, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  89. Le risorse di cui ai commi 87 e 88  possono  essere  utilizzate
dai comuni beneficiari anche per le finalita' di cui al  primo  comma
dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n.  64;  in  tale  caso  i
rapporti tra il  provveditorato  alle  opere  pubbliche  e  i  comuni
interessati sono disciplinati da apposita convenzione. 
  90. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli  eventi
alluvionali  del  novembre  1994,   destinatari   dei   provvedimenti
agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a  titolo  di
tributi,  contributi  e  premi  di  cui  ai  commi  2,  3   e   7-bis
dell'articolo  6  del  decreto-legge  24  novembre  1994,   n.   646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio  1995,  n.  22,
che possono regolarizzare la propria  posizione  relativa  agli  anni
1995, 1996 e 1997,  entro  il  31  luglio  2004,  ovvero  secondo  le
modalita' di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo
9 della legge n. 289 del 2002. La presente  disposizione  si  applica
entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a  decorrere  dal
2004. (41) (45) 
  91.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi   e   dell'opera   di
ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali per i quali
e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29  novembre  2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9  dicembre  2002,  il
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere  con
contributi quindicennali ai mutui che i soggetti  competenti  possono
stipulare allo scopo. A tale fine, nonche' per la prosecuzione  degli
interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i),  della  legge
23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste,  sono
autorizzati due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di  5
milioni di euro ciascuno a  decorrere  dall'anno  2005,  nonche'  due
ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere
dall'anno 2006. I predetti mutui  possono  essere  stipulati  con  la
Banca  europea  per  gli  investimenti,  la  Banca  di  sviluppo  del
Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti  e  con  i  soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  92. All'articolo 138, comma 12, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, le parole: "31 dicembre 2003" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2006". (40) 
  93. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere  sui  limiti
di impegno autorizzati  con  riferimento  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23  dicembre  1998,
n. 448, spettano alle regioni Basilicata  e  Campania  nella  misura,
rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento. 
  94. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il commissario di cui
al comma 1, con propria determinazione, affida, entro otto mesi dalla
definizione  degli  stati  di  consistenza,  il  completamento  della
realizzazione delle opere suddette con  le  modalita'  ritenute  piu'
vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima
disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219,  e
ne cura l'esecuzione". 
  95. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli  immobili
danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge
26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1984, n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro per  il
coordinamento della protezione civile n. 905/FPC/ZA del  17  febbraio
1987, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione
di euro a decorrere dall'anno 2005. 
  96. Per la prosecuzione degli interventi volti  alla  realizzazione
di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti
delle strutture universitarie di cui al comma 1 dell'articolo 3 della
legge 3 agosto 1998, n. 315, e'  autorizzato  un  limite  di  impegno
quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. 
  97.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  volti  al  riassetto
idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2
maggio  1990,  n.  102,  e'  autorizzato   un   limite   di   impegno
quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. 
  98. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge  31  dicembre  1991,  n.
433, dopo  le  parole:  "della  presente  legge,"  sono  inserite  le
seguenti: "e comunque per fare fronte ad ogni calamita'  verificatasi
nell'intero territorio regionale,". 
  99. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N.68. (53) 
  100. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N.68. (53) 
  101. Il Fondo di cui al comma 100 e' gestito da Sviluppo Italia Spa
sulla  base  di  criteri  ed  indirizzi   stabiliti   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. (10) 
  102. La dotazione del Fondo di cui  al  comma  100  e'  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2004. Il Fondo  puo'  essere  incrementato
anche con i  contributi  di  regioni,  fondazioni  e  altri  soggetti
pubblici e privati. 
  103. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge  2
dicembre 1991, n. 390. (10) 
  104. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'anno 2004 non si applica il
riferimento alla lettera a) di cui al medesimo comma. La disposizione
di cui al precedente periodo si applica nel limite di  spesa  massimo
per l'anno 2004 di euro 250.000. 
  105. Al fine di  consentire  la  chiusura  in  via  transattiva  di
contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi  statali
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio  1995,  n.  26,
convertito, con modificazioni, dalla legge  29  marzo  1995,  n.  95,
dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25  marzo  1997,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,  n.  135,
dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  dell'articolo
9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,  e  del  decreto
legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,  Sviluppo  Italia   Spa   e'
autorizzata ad accettare senza istruttoria il  pagamento  a  saldo  e
stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso  alla
data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A
tale scopo, gli interessati possono  presentare  apposita  domanda  a
Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge.  Sviluppo  Italia  Spa  comunica  agli
istanti l'importo dovuto, che dovra' essere corrisposto entro  trenta
giorni  dalla  comunicazione.  A  pagamento  effettuato   l'eventuale
contenzioso si estingue per cessazione della materia del  contendere,
con spese legali compensate. 
  106. Al fine di favorire la crescita  e  lo  sviluppo  del  tessuto
produttivo nazionale, e' istituito il Fondo  rotativo  nazionale  per
gli interventi nel capitale  di  rischio.  Il  Fondo  e'  gestito  da
Sviluppo Italia Spa  nel  rispetto  della  legislazione  nazionale  e
comunitaria  vigente,  per  effettuare  interventi  temporanei  e  di
minoranza, comunque non superiori al 30 per cento,  nel  capitale  di
imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi
e nelle forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorita'  per  quelli
cofinanziati dalle regioni. (40) 
  107. Sviluppo Italia Spa e' autorizzata ad  utilizzare  le  risorse
del Fondo di  cui  al  comma  106  per  sottoscrivere  o  acquistare,
esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di  imprese
produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo
le modalita' indicate dal CIPE ai  sensi  del  comma  110,  quote  di
minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese. 
  108. Gli interventi non  possono  riguardare  consolidamenti  delle
passivita' delle imprese, ne' operazioni  per  il  salvataggio  e  la
ristrutturazione di imprese in difficolta'. La gestione del Fondo  di
cui  al  comma  106  e'  soggetta  alla   disciplina   di   controllo
generalmente applicata ai fondi di  rischio  privati  e  deve  essere
condotta secondo criteri tali da non determinare  le  condizioni  per
configurare un aiuto di Stato, ai  sensi  della  comunicazione  della
Commissione europea 2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti
di Stato e capitale di rischio. Il Fondo non  investira'  in  imprese
operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali
in materia di aiuti di Stato nonche'  nelle  imprese  di  produzione,
trasformazione   o   commercializzazione   dei   prodotti    elencati
nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea. 
  109. La  partecipazione  puo'  riguardare  esclusivamente  medie  e
grandi  imprese  come  qualificate  dalla   normativa   nazionale   e
comunitaria. 
  110. Le condizioni e le modalita' di attuazione degli interventi di
cui ai commi da 106 a 109 sono approvate dal CIPE. In particolare, il
CIPE stabilisce: 
  a) i criteri generali di valutazione; 
  b) la durata massima, comunque non superiore a cinque  anni,  della
partecipazione al capitale. (31) 
  111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a
110 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno  2004  e
di 45 milioni di euro per l'anno 2005. 
  112. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali un Fondo speciale per l'incentivazione  della  partecipazione
dei lavoratori nelle imprese. Il  Fondo  interviene  in  sostegno  di
programmi, predisposti per  la  attuazione  di  accordi  sindacali  o
statuti societari, finalizzati a valorizzare  la  partecipazione  dei
lavoratori ai  risultati  o  alle  scelte  gestionali  delle  imprese
medesime. 
  113. Per la gestione del Fondo di cui  al  comma  112,  avente  una
dotazione iniziale di 30 milioni di euro, e' costituito, con  decreto
di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali
due in rappresentanza del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e otto in rappresentanza  delle  associazioni  sindacali  dei
datori di lavoro e  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative  a
livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al  suo  interno  il
presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento.  Con  il
medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i  criteri  fondamentali
di gestione del Fondo. (30) 
  114. Con  successivi  decreti,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali adegua le modalita' di gestione del Fondo di cui al
comma  112,  sulla  base  del  recepimento   di   eventuali   accordi
interconfederali o di avvisi comuni tra le parti  sociali,  anche  in
attuazione degli indirizzi dell'Unione europea. (30) 
  115. Il  Comitato  paritetico  redige  annualmente  una  relazione,
contenente gli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo di  cui
al comma 112, che viene trasmessa dal Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali alle  competenti  Commissioni  parlamentari  ed  al
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 
  116. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento  recante
norme per l'elaborazione del  metodo  normalizzato  per  definire  la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile  1999,  n.  158,
come modificata dall'articolo 31, comma 21, della legge  27  dicembre
2002, n.  289,  le  parole:  "quattro  anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "cinque anni". 
  117. All'articolo 7  del  decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  2002,  n.  178,
dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti: 
  "1-quinquies.    La    riscossione    delle    entrate    derivanti
dall'utilizzazione dei beni  demaniali  trasferiti  all'ANAS  Spa  ai
sensi del comma 1-bis e' effettuata con  le  modalita'  previste  dal
capo III del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  previa
convenzione tra l'ANAS Spa e l'Agenzia delle entrate. 
  1-sexies. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
  "3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'  autorizzare
la riscossione coattiva mediante ruolo  di  specifiche  tipologie  di
crediti delle  societa'  per  azioni  interamente  partecipate  dallo
Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. 
  3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di  cui  al  comma
3-bis, la  societa'  interessata  stipula  apposita  convenzione  con
l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a  seguito  di
un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo  unico
di cui al regio decreto 14 aprile  1910,  n.  639,  vidimata  e  resa
esecutiva  dalla  direzione  regionale  dell'Agenzia  delle   entrate
competente in ragione della  dislocazione  territoriale  dell'ufficio
della societa' che l'ha richiesta.". 
  118. Negli anni 2004, 2005 e 2006, ai concessionari e ai commissari
governativi del servizio nazionale della riscossione e'  corrisposto,
quale remunerazione per il servizio svolto, un importo (annuo) pari a
470 milioni di euro, che tiene luogo, per i ruoli  emessi  da  uffici
statali, dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo  12,  comma  2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio,  a  carico
del  debitore,  previsto  dall'articolo  17,  comma  3,  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
  119. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro il 30 luglio degli anni 2004, 2005 e  2006,  l'importo
di cui al comma 118 e' ripartito, per una quota pari al 96 per cento,
tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale
con  la  quale  gli  stessi  hanno  usufruito   della   clausola   di
salvaguardia e,  per  la  restante  quota,  tra  tutti  i  commissari
governativi e tra i concessionari per i quali  vige  l'obbligo  della
redazione bilingue degli atti. 
  120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 118, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
  121. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  237,
concernente i soggetti incaricati  della  riscossione  delle  entrate
precedentemente riscosse dai servizi autonomi di cassa  degli  uffici
finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: "Per i compensi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi"; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il  compenso  spettante  a
concessionari, banche e Poste italiane Spa e' determinato sulla  base
di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto
conto dei costi diretti e indiretti del servizio". 
  122. Dalle disposizioni di cui al comma 121  non  possono  derivare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 
  123. All'articolo 5, comma 20, secondo periodo,  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "Ad esse non si  applicano"
sono inserite le seguenti: ", fermo restando  quanto  previsto  dalla
lettera b) del comma 7 del presente articolo,". 
  124. Al comma 30 dell'articolo 13 del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, le parole da: "negli articoli" fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: "nei commi da 5 a 11, da 19 a 28  del
presente articolo e negli  articoli  da  33  a  37  del  testo  unico
bancario". 
  125. La lettera g) del comma 27 dell'articolo 32 del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e' sostituita dalla seguente: 
  "g) siano state realizzate nei porti e nelle aree  appartenenti  al
demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' nei terreni gravati da
diritti di uso civico". 
  126. Al comma 17 dell'articolo 48 del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, dopo le parole: "attivita' di promozione" sono inserite
le seguenti:  "rivolte  ai  medici,  agli  operatori  sanitari  e  ai
farmacisti". 
  127. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: "Tessera  del  cittadino",  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: "Tessera sanitaria"; 
  b) la sigla: "TC", ovunque ricorra, e' sostituita  dalla  seguente:
"TS"; 
  c) al comma  13,  le  parole:  "della  TC"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "della TS nella carta di identita' elettronica o". 
  128. In aggiunta a quanto previsto nella tabella  D  allegata  alla
presente  legge,  al  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di  cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  e'  attribuito
un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007. 
  129. La dotazione del Fondo di cui al comma  128  e'  utilizzabile,
previa delibera del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo  60,  comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per  il  finanziamento
aggiuntivo  degli  strumenti  di  incentivazione   le   cui   risorse
confluiscono al fondo di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.  La  diversa  allocazione  tra  gli  strumenti
d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della
predetta legge n. 289 del 2002 e' deliberata dal CIPE. 
  130. All'articolo 60 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1, le  parole:  "degli  interventi  finanziati  o  alle
esigenze espresse dal  mercato  in  merito  alle  singole  misure  di
incentivazione" sono sostituite  dalle  seguenti:  "degli  interventi
finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole
misure di incentivazione e  alla  finalita'  di  accelerazione  della
spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione  della  spesa
le amministrazioni centrali e le regioni presentano  al  CIPE,  sulla
base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del comma
2, gli  interventi  candidati,  indicando  per  ciascuno  di  essi  i
risultati  economico-sociali  attesi  e   il   cronoprogramma   delle
attivita' e  di  spesa.  Gli  interventi  finanziabili  sono  attuati
nell'ambito  e  secondo  le  procedure  previste  dagli  Accordi   di
programma quadro. Gli interventi di accelerazione da  realizzare  nel
2004 riguarderanno prioritariamente i settori  sicurezza,  trasporti,
ricerca, acqua e rischio idrogeologico"; 
  b) al comma 2, le parole: "ogni quattro mesi" sono sostituite dalla
seguente:   "semestralmente"   e   dopo    le    parole:    "relativa
localizzazione"  sono  aggiunte  le   seguenti:   ",e   sullo   stato
complessivo di impiego delle risorse assegnate". 
  131. Le procedure stabilite dal CIPE in  materia  di  monitoraggio,
revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi  di
programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c),  della
legge 23 dicembre 1996, n.  662,  per  gli  interventi  che  vi  sono
inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle  destinate
alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i  soggetti  che
sottoscrivono tali Accordi. 
  132.  I  contribuenti  che  hanno  inoltrato  le  istanze  per   la
concessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1,
lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, per  effetto
della deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003,  hanno  ricevuto
da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione  della  concessione
del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono: 
  a) avviare la realizzazione dell'investimento  entro  il  31  marzo
2004; 
  b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello
nel quale e' stata presentata l'istanza di cui  alla  citata  lettera
d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera
f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per
l'anno di presentazione dell'istanza e  per  l'anno  successivo  sono
differiti di un anno. 
  133. Le disposizioni di cui  alla  lettera  b)  del  comma  132  si
applicano anche ai soggetti che beneficiano del credito d'imposta  ai
sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c),
ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre  2001,  n.
443, ad eccezione  di  quelle  incluse  nei  piani  finanziari  delle
concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che  presentano
un potenziale ritorno economico derivante dalla  gestione  dell'opera
stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE  deve  essere
accompagnata  da  una  analisi   costi-benefici   e   da   un   piano
economico-finanziario che indichi  le  risorse  utilizzabili  per  la
realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE  assegna  le
risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all'articolo  1,  comma
7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,  nella
misura prevista dal piano economico-finanziario cosi' come  approvato
unitamente al progetto preliminare, e individua,  contestualmente,  i
soggetti autorizzati a contrarre i mutui o  altra  forma  tecnica  di
finanziamento. 
  135. Il finanziamento di cui al comma 134 puo' essere  concesso  da
Infrastrutture Spa, dalla Cassa  depositi  e  prestiti,  dalla  Banca
europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti  autorizzati
all'esercizio del credito ai sensi del testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario  dei  progetti
da presentare per la richiesta di assegnazione  di  risorse  al  CIPE
deve essere allegata la formale manifestazione  della  disponibilita'
di  massima  al  finanziamento  da  parte   dei   predetti   soggetti
finanziatori. 
  136.  I  proventi  derivanti  dall'opera,  individuati  nel   piano
economico-finanziario  approvato  e  specificati  nella  delibera  di
approvazione del CIPE, sono destinati  prioritariamente  al  rimborso
dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 135; su  di  essi  non
sono ammesse azioni  da  parte  di  creditori  diversi  dal  soggetto
finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito. 
  137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla
gestione dell'infrastruttura finanziata ai sensi del  comma  135,  il
nuovo  concessionario  assume,   senza   liberazione   del   debitore
originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore
e subentra nei relativi rapporti contrattuali. 
  138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per
l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il
riscatto degli stessi o  a  qualsiasi  altro  titolo  sono  destinate
prioritariamente al rimborso del debito  residuo  nei  confronti  dei
soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei
confronti dei soggetti finanziatori  fino  al  rilascio  della  nuova
concessione. 
  139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla  realizzazione
degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori. 
  140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili
dalla realizzazione delle opere di cui al comma 134 sono determinate,
sulla base del piano economico-finanziario previsto al comma 134.  Il
CIPE, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente    legge,    approva    lo    schema    tipo    di     piano
economico-finanziario. L'adeguamento tariffario e'  regolato  con  il
metodo del price cap, inteso come limite massimo della variazione  di
prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto: 
  a) del tasso di variazione medio annuo,  riferito  ai  dodici  mesi
precedenti, dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
impiegati rilevato dall'ISTAT; 
  b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttivita',
prefissato per un periodo quinquennale. 
  141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140  si  fa
altresi' riferimento ai seguenti elementi: 
  a) recupero di qualita' del servizio rispetto a standard prefissati
per un periodo quinquennale; 
  b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi  e  mercato  del
differenziale dei margini di produttivita' rispetto a quanto definito
nel piano finanziario; 
  c) costi derivanti  da  eventi  imprevedibili  ed  eccezionali,  da
mutamenti del quadro normativo; 
  d) costi derivanti dall'adozione di interventi volti  al  controllo
ed alla gestione della  domanda  attraverso  l'uso  efficiente  delle
risorse, sostenuti nell'interesse generale; 
  e) adeguato ritorno sul capitale investito. 
  142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma  140  e  nel
comma 141  possono  essere  modificati  dal  CIPE,  con  delibera  da
sottoporre al controllo  preventivo  della  Corte  dei  conti.  Nelle
ipotesi di cui ai commi da 134 a  141,  quando  la  fissazione  della
tariffa non rientra nelle competenze di una  autorita'  indipendente,
la tariffa e' fissata dal CIPE. 
  143. Per l'anno 2004, la  dotazione  del  Fondo  nazionale  per  il
sostegno alla progettazione delle opere  pubbliche  delle  regioni  e
degli enti locali, di cui all'articolo 54  della  legge  28  dicembre
2001, n. 448, e' stabilita in 30 milioni di euro. 
  144. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo  nazionale
per la realizzazione di infrastrutture di interesse  locale,  di  cui
all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita in
70 milioni di euro. 
  145. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  e  le  domande  da  presentare   ai   fini
dell'ammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui ai commi  143
e 144 devono essere corredate  dal  progetto  preliminare  dell'opera
ovvero   dell'infrastruttura   che   si   intende   realizzare.    La
presentazione del progetto preliminare e' presupposto  indispensabile
ai fini dell'erogazione  del  contributo,  a  condizione  che  l'ente
assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere,
entro la data da stabilire con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, lo studio di fattibilita' e la  formale  comunicazione
della conclusione della fase  di  progettazione  finanziaria,  quando
richiesti dalle vigenti disposizioni. 
  146. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio  1994,  n.
109, e' sostituito dal seguente: 
  "2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire  una  garanzia
fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In  caso  di
aggiudicazione con ribasso d'asta  superiore  al  10  per  cento,  la
garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali  quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso  sia  superiore
al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento". 
  147. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 30 della legge  11  febbraio
1994, n. 109, e' inserito il seguente: 
  "2-ter.  La  garanzia  fideiussoria  di   cui   al   comma   2   e'
progressivamente     svincolata     a     misura     dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75  per  cento  dell'iniziale
importo  garantito.  Lo  svincolo,  nei  termini  e  per  le  entita'
anzidetti,  e'  automatico,  senza  necessita'   di   benestare   del
committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva   consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori  o  di  analogo  documento,  in
originale o in copia  autentica,  attestanti  l'avvenuta  esecuzione.
L'ammontare residuo, pari  al  25  per  cento  dell'iniziale  importo
garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle  le
eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo  nei
quindici giorni dalla consegna degli stati  di  avanzamento  o  della
documentazione analoga  costituisce  inadempimento  del  garante  nei
confronti dell'impresa per la  quale  la  garanzia  e'  prestata.  La
mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina
la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione  da  parte
del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica  l'appalto  o  la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.  La  garanzia
copre gli oneri per il mancato od inesatto  adempimento  e  cessa  di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Le disposizioni di cui al presente  comma  si  applicano
anche ai contratti in corso anche se affidati  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data  del  1°
gennaio 2004". 
  148. Al comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000,  n.
388,  e'   aggiunta   la   seguente   lettera:   "c-bis)   realizzare
infrastrutture  primarie   con   interventi   intersettoriali".   Per
l'attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 137 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta  dal  presente  comma,  e'
autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per  l'anno
2004. 
  149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera  che,
ai  sensi  della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e  successive
disposizioni  attuative,  deve  essere  realizzata   dal   contraente
generale con anticipazione di  risorse  proprie,  non  puo'  superare
complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento  posto
a base di gara. Il  pagamento  al  contraente  generale  della  quota
finanziaria  in  proprio  avviene,  in  unica   soluzione,   all'atto
dell'ultimazione dei lavori. 
  150. Qualora la regione  interessata  non  provveda,  entro  trenta
giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli
accordi di programma per la localizzazione degli  interventi  di  cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non  siano
stati attuati ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge  30  aprile
1999,  n.  136,  si  provvede,  su  proposta  del  medesimo  soggetto
proponente, comunicata alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il
presidente  della  giunta  regionale  ed  il   sindaco   del   comune
interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono  un  accordo  di
programma, ai sensi dell'articolo  34  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro il 31
dicembre 2007. Il finanziamento dei programmi e' comunque subordinato
alle disponibilita' esistenti, alla data della ratifica da parte  del
comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento  destinato  alla
realizzazione  del  programma  di  cui  al  citato  articolo  18  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 
  151. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21  dicembre  2001,  n.
443, come sostituito dal comma 3  dell'articolo  13  della  legge  1°
agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "modernizzazione e  lo  sviluppo
del  Paese"  sono  inserite  le  seguenti:  "nonche'  per  assicurare
efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione  dei  costi  di
gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi
centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere  la  cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali". 
  152. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22  dicembre
1986,  n.  910,  e   successive   modificazioni,   le   parole:   "e,
contestualmente, e' sospesa la realizzazione delle altre tratte" sono
soppresse. 
  153. Per  lo  sviluppo  e  la  realizzazione  delle  infrastrutture
aeroportuali secondo le finalita' di cui alla legge 5 febbraio  1992,
n.  139,  nonche'  per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  5   del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'articolo 1, commi  1  e  2,
della legge 18 giugno 1998, n. 194 e' concesso un contributo in conto
capitale di  27,3  milioni  di  euro  per  il  2004.  Per  permettere
l'applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del  Consiglio,  del
27 giugno 2002, relativo al meccanismo  di  difesa  temporaneo  della
cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, e' stanziata la
somma di 10  milioni  di  euro  per  l'anno  2004.  Con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono  stabilite  le
modalita'  di   concessione   del   contributo.   L'efficacia   delle
disposizioni  del   presente   comma   e'   subordinata,   ai   sensi
dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del  Trattato   istitutivo   della
Comunita'  europea,  alla  preventiva  approvazione  da  parte  della
Commissione europea. 
  154. I risparmi derivanti dalla riduzione dei  tassi  di  interesse
applicati con riferimento  ai  mutui  accesi  mediante  utilizzo  del
contributo annuo di cui alla deliberazione del CIPE del  21  dicembre
1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1996,  a
valere sulle risorse di cui all'articolo 10 della legge  26  febbraio
1992,  n.  211,  sono  riassegnati  alla  regione   Veneto   per   il
completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto. 
  155. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci  degli  enti  del
settore pubblico allargato di  cui  all'articolo  27  della  legge  5
agosto 1978, n. 468, volte all'acquisizione della  disponibilita'  di
beni da adibire  al  trasporto  pubblico  locale  e  degli  eventuali
servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante contratti
di leasing operativo ai sensi del comma 156. 
  156. Le operazioni con oneri a carico  del  bilancio  dello  Stato,
volte all'acquisizione della disponibilita' di beni e degli eventuali
servizi accessori, possono essere effettuate  mediante  contratti  di
leasing operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla  normativa
vigente, compresa quella a carattere speciale.  Qualora  l'operazione
sia  effettuata  in  deroga   alla   normativa   vigente,   essa   e'
preventivamente autorizzata,  tenuto  conto  della  natura  dei  beni
oggetto  dell'acquisizione   e   degli   aspetti   tecnico-finanziari
dell'operazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  157. Per il conseguimento dei risultati di  maggiore  efficienza  e
produttivita' dei servizi di trasporto pubblico locale, e'  istituito
un apposito fondo presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. La dotazione del fondo per l'anno 2004 e'  fissata  in  33
milioni di  euro.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  stabilite  le
modalita' di riparto delle risorse di cui al  presente  comma.  Quota
parte, pari a 10 milioni di euro, e' destinata  al  riequilibrio  dei
maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di  trasporto  a  titolo  di
IRAP entro la data del 1° gennaio 2003 in relazione a contributi  per
i quali e' prevista l'esclusione dalla base imponibile delle  imposte
sui  redditi,  in  misura  proporzionale  all'entita'  degli  esborsi
sostenuti. Gli importi corrisposti ai sensi del terzo periodo possono
essere utilizzati in compensazione, ai  sensi  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (29) 
  158. E' autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti la spesa di 5 milioni di euro per  l'anno  2004,  di  7
milioni di euro per l'anno 2005 e di 10 milioni di  euro  per  l'anno
2006 destinati alla progettazione e alla realizzazione  di  tutte  le
opere di integrazione del passante di Mestre con il territorio  delle
comunita' locali. (15) 
  159. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attivita'  di
ricerca scientifica e tecnologica e' riconosciuto  un  contributo  in
conto capitale fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e  2005  e
fino a 15 milioni di euro per l'anno 2006 a valere, fino  all'importo
di 15 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2004,  2005  e  2006,
sulle risorse disponibili previste ai sensi  dell'articolo  3,  comma
101, della presente legge. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei   ministri,   su   proposta   del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sono determinate  le  misure  e  le
tipologie degli  interventi  ammessi  al  finanziamento  nonche'  dei
destinatari, nel rispetto della normativa comunitaria. 
  160. Per la promozione e il sostegno  delle  attivita'  di  ricerca
avanzata  nel  settore  della   fisica,   realizzate   in   strutture
specializzate per  progetti  innovativi  riferiti  alla  cooperazione
scientifica internazionale e per l'avviamento di strutture di recente
istituzione, e' autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 2 milioni  di
euro in favore dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF). 
  161. Per l'anno 2004 e' altresi' autorizzata la spesa di 1  milione
di euro per la concessione di un contributo in  favore  dell'Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM). 
  162.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264,  e'  autorizzata
la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004. 
  163. Nella ricorrenza del cinquantesimo  anniversario  del  secondo
ricongiungimento di Trieste all'Italia,  e'  concesso  al  comune  di
Trieste un contributo straordinario di 5.000.000 di euro. 
  164. Il contributo di cui al comma 163 e' destinato a concorrere ad
iniziative riguardanti l'organizzazione di  celebrazioni,  congressi,
seminari, mostre, convegni di studio e attivita' editoriali. 
  165. Il contributo di cui al comma 163  e'  altresi'  destinato  al
recupero e al  restauro  di  beni  storici,  monumentali,  artistici,
architettonici e  museali  di  particolare  pregio  o  significato  e
interesse storico, sociale o culturale. 
  166. Per  l'esercizio  delle  attivita'  istituzionali  del  Centro
nazionale di studi leopardiani e' autorizzata  la  spesa  di  250.000
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 
  167. Al fine di potenziare la ricerca  biomedica  in  Italia  e  in
particolare nelle  aree  territoriali  di  cui  all'obiettivo  2,  e'
assegnato   all'Universita'   campus   bio-medico   (CBM),   di   cui
all'articolo 19  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1991, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  256  del  31
ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30
milioni  di  euro  per  l'anno  2005  per  la  realizzazione  di   un
policlinico universitario. 
  168. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel
campo della prevenzione e cura della cecita', nonche' per  consentire
iniziative  di  collaborazione  e  partenariato  internazionale,   lo
stanziamento annuo previsto dall'articolo 1  della  legge  28  agosto
1997, n. 284 , e' incrementato dell'importo di euro 600.000 annui  da
destinare alle finalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  della
medesima legge n. 284 del 1997. 
  169. Alle procedure  nazionali  di  rilascio  delle  autorizzazioni
all'immissione in commercio di medicinali per uso  umano  e  relative
modifiche  si  applicano   i   tempi   e   le   modalita'   di   cui,
rispettivamente,  all'articolo  17,  paragrafo  1,  della   direttiva
2001/83/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  6  novembre
2001, e agli articoli 4, 5 e 6  del  regolamento  (CE)  n.  1084/2003
della Commissione, del 3 giugno 2003. 
  170. E' autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di  euro  per  gli
anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'Istituto  superiore  di  sanita'
per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  171. Al fine di semplificare le procedure  e  gli  adempimenti,  il
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  predispone  idonei
sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su  conto
corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni
di competenza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L.  24  GENNAIO  2012,  N.  1,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. 
  172. Il  nuovo  servizio  non  potra'  intervenire  a  danno  o  in
sostituzione delle prestazioni attualmente gia' previste dal servizio
universale. 
  173. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre  2000,  n.
353, il quarto  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  "Nei  comuni
sprovvisti di  piano  regolatore  e'  vietata  per  dieci  anni  ogni
edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E'  inoltre  vietata
per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici
nonche' di strutture e  infrastrutture  finalizzate  ad  insediamenti
civili ed attivita' produttive, fatti  salvi  i  casi  in  cui  detta
realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio  dagli
strumenti urbanistici vigenti a tale data". 
  174. Per favorire il rilancio minerario energetico del  bacino  del
Sulcis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994,  il
termine previsto nel comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 2004. 
  175. Le  risorse  finanziarie  previste  dal  comma  2  del  citato
articolo 57 della legge n. 449 del 1997 sono integrate con  l'importo
di 25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di  cui
all'articolo 8, comma 3, del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate con le  modalita'  previste
dal comma 3 del medesimo articolo 57. 
  176.  Al  fine   di   agevolare   lo   sviluppo   dell'economia   e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di
impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge,  con  la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati. 
  177. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  54,  comma  13,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti  di  impegno  iscritti
nel bilancio dello  Stato  in  relazione  a  specifiche  disposizioni
legislative sono da intendere  come  contributo  pluriennale  per  la
realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale  e
di azioni mirate a favorire il trasporto delle  merci  con  modalita'
alternative, includendo  nel  costo  degli  stessi  anche  gli  oneri
derivanti  dagli  eventuali  finanziamenti  necessari,  ovvero  quale
concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri  derivanti
dai  mutui  o  da  altre  operazioni  finanziarie  che   i   soggetti
interessati, diversi dalle pubbliche  amministrazioni  come  definite
secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono  autorizzati
ad effettuare per la realizzazione  di  investimenti.  I  contributi,
compresi  gli  eventuali  atti  di   delega   all'incasso   accettati
dall'Amministrazione, non  possono  essere  compresi  nell'ambito  di
procedure cautelari,  di  esecuzione  forzata  e  concorsuali,  anche
straordinarie. La quota  di  concorso  e'  fissata  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di  concerto  con  il
Ministro competente. 
  177-bis. In sede di  attuazione  di  disposizioni  legislative  che
autorizzano  contributi  pluriennali,  il  relativo  utilizzo,  anche
mediante  attualizzazione,  e'  disposto  con  decreto  del  Ministro
competente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa verifica dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul
fabbisogno e sull'indebitamento  netto  rispetto  a  quelli  previsti
dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari
non  previsti  a  legislazione  vigente  gli  stessi  possono  essere
compensati  a  valere  sulle  disponibilita'   del   Fondo   per   la
compensazione  degli  effetti  conseguenti  all'attualizzazione   dei
contributi  pluriennali.  Le  disposizioni  del  presente  comma   si
applicano anche alle operazioni finanziarie  poste  in  essere  dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge
30  dicembre  2004,  n.  311,  a  valere  sui   predetti   contributi
pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello  Stato.  Le
amministrazioni  interessate  sono,  inoltre,  tenute  a   comunicare
preventivamente  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del
tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione  delle
operazioni di cui al presente comma ed il  relativo  ammontare.Per  i
contributi destinati alla realizzazione  delle  opere  pubbliche,  il
decreto di cui al presente comma  e'  emanato  entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della
delibera CIPE che assegna definitivamente le  risorse.  In  relazione
alle infrastrutture di interesse strategico di  cui  alla  parte  II,
titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
detto termine e' pari  a  trenta  giorni  e  decorre  dalla  data  di
pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma  5-bis,  e
166, comma 5-bis,  del  medesimo  decreto  legislativo.  In  caso  di
criticita'  procedurali  tali  da  non  consentire  il  rispetto  dei
predetti termini il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
riferisce   al   Consiglio   dei   Ministri   per   le    conseguenti
determinazioni. 
  178. La disposizione di cui al comma 177 si applica ai mutui e alle
altre operazioni finanziarie stipulati dopo la  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  180. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre  2001,  n.
448, le parole: "e della  Fiera  di  Verona"  sono  sostituite  dalle
seguenti: ", della Fiera di Verona, della Fiera  di  Foggia  e  della
Fiera di Padova". 
  181. Alle imprese editrici di quotidiani  e  di  periodici  e  alle
imprese editrici di libri iscritte al  registro  degli  operatori  di
comunicazione e' riconosciuto un credito d'imposta  pari  al  10  per
cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa
delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004. Con decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite  le  modalita'
di riconoscimento del credito di imposta anche al fine  di  garantire
il rispetto del limite di spesa  fissato,  per  l'anno  2005,  in  95
milioni di euro. 
  182. La  spesa  per  l'acquisto  della  carta  deve  risultare  dal
bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta
sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa  deve  comunque
essere ceduta  agli  editori  con  fatturazione  distinta  da  quella
relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio. 
  183. Sono escluse dal beneficio le spese per  l'acquisto  di  carta
utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali: 
  a)  i  quotidiani  ed  i  periodici   che   contengono   inserzioni
pubblicitarie per un'area  superiore  al  50  per  cento  dell'intero
stampato, su base annua; 
  b) i quotidiani ed i periodici non  posti  in  vendita,  cioe'  non
distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per  abbonamento,  ad
eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni
senza fini di lucro; 
  c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito  per
una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione; 
  d) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', cioe' quelli diretti
a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o  con
altro elemento distintivo e diretti prevalentemente  ad  incentivarne
l'acquisto; 
  e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza; 
  f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di  beni
o di servizi; 
  g) i  cataloghi,  cioe'  pubblicazioni  contenenti  elencazioni  di
prodotti o  di  servizi  anche  se  corredati  da  indicazioni  sulle
caratteristiche dei medesimi; 
  h)  le   pubblicazioni   aventi   carattere   postulatorio,   cioe'
finalizzate all'acquisizione di contributi,  di  offerte,  ovvero  di
elargizioni di somme di denaro, ad  eccezione  di  quelle  utilizzate
dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose
esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento; 
  i) i quotidiani ed i periodici delle  pubbliche  amministrazioni  e
degli enti pubblici, nonche' di  altri  organismi,  ivi  comprese  le
societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o
che svolgano una pubblica funzione; 
  l) i quotidiani ed i periodici contenenti  supporti  integrativi  o
altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo  comma,
lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione  al
regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; 
  m) i prodotti editoriali pornografici. 
  184. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito
imponibile e puo' essere fatto valere anche in compensazione ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il  credito  d'imposta
non e' rimborsabile, ma non limita il diritto al  rimborso  ad  altro
titolo spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile al periodo  di
imposta successivo. 
  185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta
e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 181  sono  indicati
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante
il quale la spesa e' stata effettuata. 
  186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in  parte
non  spettante  si  rendono  applicabili  le  norme  in  materia   di
accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni  previste
ai fini delle imposte sui redditi. 
  187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a  decorrere  dal
1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di
stampa  quotidiane,  che  hanno  trasmesso  mediante  i   canali   in
concessione esclusiva dell'Ente poste italiane fino alla data  ultima
di cessazione del  servizio,  continuano  a  percepire  i  contributi
previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7  agosto  1990,  n.
250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalita'
di trasmissione. 
  188. I termini finali per il completamento degli  investimenti  che
fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,
n. 488, valido per il bando del 2000, per il  settore  dell'industria
relativo  alle  regioni  Abruzzo,   Molise,   Basilicata,   Calabria,
Campania,   Puglia,   Sardegna    e    Sicilia,    sono    prorogati,
rispettivamente, al 30 giugno 2003  ed  al  30  giugno  2005,  per  i
soggetti che hanno richiesto l'erogazione del contributo in due o tre
tranche. 
  189. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 e'
subordinata all'autorizzazione delle competenti autorita' europee. 
  190. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. (72) 
  191.  Alla  legge  24  dicembre  1957,  n.   1295,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) all'articolo 2, il quarto comma e' abrogato; 
  b) all'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "L'Istituto puo' concedere contributi per interessi sui mutui anche
se accordati da altre aziende di credito e  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti per le finalita' istituzionali, con le disponibilita' di  un
fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con
il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato dell'aliquota ad esso spettante a  norma  dell'articolo  5  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 19 giugno 2003, n.  179,  nonche'  con  l'importo  dei  premi
riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo  14
aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo  il
disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n.
289". 
  192. L'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a  concedere
finanziamenti  alla  CONI  Servizi  Spa,  a   condizione   che   tali
finanziamenti siano utilizzati per  la  ristrutturazione  del  debito
esistente della societa' stessa. 
  193. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
", fermo restando quanto previsto ai sensi del  secondo  periodo",  e
nel secondo periodo, le parole: "diversi da"  sono  sostituite  dalla
seguente: "inclusi". 
  194.  Per  la  definizione  delle   posizioni   dei   concessionari
incaricati  della  raccolta  di  scommesse  sportive  ai  sensi   del
regolamento di cui al decreto del Ministro  delle  finanze  2  giugno
1998, n. 174, anche al fine di dare attuazione ai principi  formulati
nell'articolo 39, comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, si applicano le seguenti disposizioni: 
  a) i concessionari che gestiscono il  servizio  di  raccolta  delle
scommesse  relative  ad  avvenimenti  sportivi  e   che   non   hanno
tempestivamente aderito alle  condizioni  ridefinite  con  i  decreti
interdirigenziali del 6  giugno  e  del  2  agosto  2002,  pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002  e
n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il  31  gennaio  2004,
mediante comunicazione al CONI  e  all'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento
del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito,
aumentato, in ragione del  ritardo  nell'adesione,  di  un  ulteriore
importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme ancora  dovute  per
quote di prelievo non versate,  relative  agli  anni  fino  al  2002,
maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso  medio  bancario
praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di  pari
importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre
2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi  del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni  e
maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso  medio  bancario
praticato alla clientela primaria, sono versate  in  cinque  rate  di
pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire  dall'anno
2004. Le cauzioni prestate dai concessionari per  la  raccolta  delle
scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione di  cui
al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche  per
l'esatto adempimento di tutti gli  obblighi  di  pagamento  derivanti
dalle rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa  verifica
della  loro  validita'  da  parte  del  CONI  e  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento  anche  di  una
sola rata  nei  termini  previsti  dalla  presente  lettera  comporta
l'immediata decadenza della concessione,  l'immediata  decadenza  del
concessionario dal beneficio del termine,  l'immediato  incameramento
delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore
nazionale. Gli effetti dei provvedimenti  che  hanno  determinato  la
cessazione dei rapporti  di  concessione,  adottati  sulla  base  dei
citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si
estinguono nei riguardi dei concessionari che  effettuano  l'adesione
prevista  nella  presente  lettera.  Nei   confronti   dei   medesimi
concessionari  cessano  gli  effetti  degli  atti  impositivi  emessi
dall'Amministrazione finanziaria, per il recupero dell'imposta  unica
sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e  2002.
Dal 1° gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per
il servizio di  raccolta  delle  scommesse  relative  ad  avvenimenti
sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario e'
pari  ai  prelievi  spettanti  all'amministrazione  concedente  sulle
scommesse effettivamente accertate nell'anno precedente, incrementato
dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell'anno  di
riferimento; 
  b) ai concessionari che fanno  atto  di  adesione  ai  sensi  della
lettera a), nonche' a quelli che  hanno  tempestivamente  aderito  ai
decreti  interdirigenziali  di  cui  alla  medesima  lettera  a),  e'
consentito  versare  il  residuo  debito   maturato   a   titolo   di
integrazione delle quote di prelievo maturate fino al  raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000 e 2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque  rate  annuali  di
pari importo. Le rate sono versate entro il  30  ottobre  di  ciascun
anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una sola rata
nei  termini  previsti  dal  presente  comma   comporta   l'immediata
decadenza dalla concessione, l'immediata decadenza dei  concessionari
dal  beneficio   del   termine,   l'immediato   incameramento   della
fideiussione e la disattivazione del collegamento  dal  totalizzatore
nazionale.  Le  stesse  misure  sono  attivate  nei   confronti   dei
concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle
ulteriori somme dovute,  fino  alla  scadenza  della  concessione,  a
titolo di integrazione fino al raggiungimento del  minimo  garantito,
quote di prelievo ed imposta unica; 
  c) per quanto non  diversamente  stabilito  in  modo  espresso  dal
presente comma, restano ferme le  disposizioni  dell'articolo  8  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2002,  n.  16,  nonche'  dei
decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002; 
  d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate  ad
essa derivate e' concesso un contributo di 6 milioni  di  euro  annui
per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010. 
  195.  All'articolo  39,   comma   7-bis,   capoverso   7-bis,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'  aggiunto  il
seguente periodo: "Per gli apparecchi a congegno di cui alla  lettera
b) dello stesso comma e per i quali entro  il  31  dicembre  2003  e'
stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  640,
e successive modificazioni,  tale  disposizione  si  applica  dal  1°
maggio 2004". 
  196. Al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le  parole:  "pari  al  10  per  cento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "pari al 30 per cento". 
  197. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
  "Le disposizioni di cui  al  primo  comma  non  si  applicano  alle
societa' che hanno adempiuto all'obbligo di cui  all'articolo  6  del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38". 
  198.  Le  societa'  sportive  possono  regolarizzare  le  posizioni
debitorie  nei  confronti  dell'INAIL  mediante  rateizzazione  degli
importi dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini  di
cui al periodo precedente, le societa' sono  tenute  a  effettuare  i
versamenti in un'unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero  in  due
rate di pari importo, rispettivamente con scadenza  al  30  settembre
2004 e al 30 aprile 2005. 
  199. Il perfezionamento della  procedura  prevista  dal  comma  198
comporta la preclusione, nei confronti delle societa' interessate, di
ogni accertamento e l'esclusione di sanzioni. 
  200. Alle societa' sportive che operano nei campionati di calcio di
serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che
nel periodo di  imposta  2004  incrementano  il  numero  dei  giovani
sportivi che siano cittadini di Paesi membri dell'Unione  europea  di
eta' compresa tra  i  quattordici  e  i  ventidue  anni  assunti  con
contratto di lavoro dipendente, e' concesso  un  credito  di  imposta
pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente  corrisposto  a
tali soggetti, e comunque nella misura massima annua  di  5.164  euro
per dipendente. 
  201. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  200  e'  fruibile
limitatamente ai nuovi assunti che risultino  eccedenti  rispetto  al
numero medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro  dipendente
risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni: 
  a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell'Unione europea
rispetto al totale dei giovani  sportivi  dipendenti  della  societa'
sportiva deve  risultare  superiore  a  quella  media  dei  tre  anni
precedenti; 
  b)  siano  osservati   gli   obblighi   di   legge   previsti   per
l'assicurazione contro gli infortuni e la morte; 
  c)  le  societa'  abbiano  regolarmente  adempiuto  agli   obblighi
tributari. 
  202. Il credito di imposta di cui al comma 200,  che  non  concorre
alla formazione del reddito e del valore della  produzione  rilevante
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ne' ai fini
del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' utilizzabile, a decorrere  dal  1°  gennaio
2004,  esclusivamente  in  compensazione,  ai   sensi   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  203. Il credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile entro il
limite di spesa di 1,5 milioni di euro  per  l'anno  2004  e  di  1,5
milioni di euro per l'anno 2005. 
  204.   Per   consentire   lo   svolgimento   dei   propri   compiti
istituzionali, nonche' per il finanziamento e  il  potenziamento  dei
programmi relativi  allo  sport  sociale,  agli  enti  di  promozione
sportiva e' destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno  2004.
(17) 
  205. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo  il
comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono stabiliti le modalita' tecniche per  l'iscrizione
all'assicurazione obbligatoria  presso  l'ente  pubblico  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  1°  aprile  1978,  n.  250,
nonche' i  termini,  la  natura,  l'entita'  delle  prestazioni  e  i
relativi premi assicurativi". Il  decreto  di  cui  all'articolo  51,
comma 2-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'  emanato  entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione.
206. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.  289,
dopo la parola: "Lampedusa,"  sono  inserite  le  seguenti:  "nonche'
relativamente ai servizi aerei di  linea  effettuati  tra  gli  scali
aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali
aeroporti nazionali,". 
  207. Per le finalita' di cui al  comma  4  dell'articolo  36  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore  o  ai
vettori aerei selezionati e' incrementato di 10 milioni di  euro  per
gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006. 
  208. Al comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002,  n.
289, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole:  "sono  abrogate  le  disposizioni"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "non  trovano   applicazione   le
disposizioni"; 
  b) l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Al  fine  di
agevolare la gestione liquidatoria degli  enti  locali  in  stato  di
dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' stanziata, in via eccezionale,
la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006". 
  209. Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16  marzo
2001, n. 88, e' stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.  Per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, e' stanziata  la
somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006. (19) 
  210. Ai fini di cui al comma 209, all'articolo 1,  comma  3,  della
legge 16 marzo 2001, n. 88, nonche'  all'articolo  3,  comma  1,  del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le parole: "nell'anno 2000"  sono
sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2003". (19) 
  211. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con regolamento da adottare con decreto del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  emanate  disposizioni
attuative,  nei  limiti  finanziari  indicati  al   comma   209,   in
particolare per  determinare  le  condizioni  ed  i  criteri  per  la
concessione dei contributi. (19) 
  212. Per favorire il recupero del materiale rotabile, e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti un apposito fondo, con una dotazione di un milione di  euro
per  ciascuno  degli  anni  2004,   2005   e   2006,   da   destinare
all'erogazione di contributi a sostegno delle attivita' di ripristino
in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci. 
  213. I contributi previsti  dal  comma  212  sono  attribuiti  alle
piccole e medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001  della
Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto
merci, in proporzione alle  unita'  di  materiale  rotabile  da  esse
acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione
ad altri soggetti che esercitano le medesime attivita' di trasporto. 
  214. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
disciplinate le  condizioni,  le  modalita'  di  attribuzione  e  gli
importi dei contributi di cui al comma 212. 
  215. Al fine di sostenere le attivita'  dei  distretti  industriali
della nautica da diporto e' istituito nello stato di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  un  apposito  fondo  con
dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per
l'anno 2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006. (22) 
  216. Il fondo di cui al comma 215 e' destinato all'assegnazione  di
contributi, per l'abbattimento degli oneri concessori, a favore delle
imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti  industriali
dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree  del  demanio
fluviale e che ospitano in approdo almeno  cinquecento  posti  barca.
(22) 
  217. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono individuate le aree di cui al comma 216  e  sono
definite le modalita' di assegnazione dei contributi. (22) 
  218. All'articolo 1 del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.  332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  1994,  n.  474,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  "2. L'alienazione  delle  partecipazioni  di  cui  al  comma  1  e'
effettuata  con  modalita'   trasparenti   e   non   discriminatorie,
finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato  tra  il  pubblico
dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette  modalita'
di  alienazione  sono  preventivamente  individuate,   per   ciascuna
societa', con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro delle attivita' produttive. 
  2-bis. Al fine di realizzare la  massimizzazione  del  gettito  per
l'Erario, il contenimento dei costi  e  la  rapidita'  di  esecuzione
della cessione, in deroga alle disposizioni di cui  al  comma  2,  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  individua,  con   proprio
decreto,   le   modalita'   di   alienazione   delle   partecipazioni
direttamente detenute dallo  Stato  non  di  controllo  e  di  valore
inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche  in  uso  nei  mercati
finanziari e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e
non discriminazione. .il, 2-ter. Alle alienazioni di cui al  comma  2
si applica l'articolo 1, comma 2, della legge 14  novembre  1995,  n.
481,  e  successive   modificazioni,   per   la   dismissione   delle
partecipazioni  di  controllo  ivi  indicate,  salvo   il   caso   di
alienazione di titoli azionari gia' quotati in mercati  regolamentati
nazionali  o  comunitari  qualora  il   collocamento   sia   rivolto,
direttamente  o  indirettamente,  ad  un   pubblico   indistinto   di
risparmiatori o di investitori istituzionali"; 
  b) al comma 5, le parole: "Il Ministro del tesoro, di concerto  con
il Ministro del bilancio e della programmazione economica  e  con  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto
concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro" sono  sostituite
dalle seguenti: "Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per
quanto concerne le proprie partecipazioni"; dopo le parole:  "possono
affidare"  sono  inserite  le  seguenti:  "anche   in   deroga   alle
disposizioni dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,
ove applicabili"; dopo le parole: "presente decreto" e'  inserito  il
seguente periodo: "I soggetti incaricati  della  valutazione  possono
partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida"; 
  c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  "5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5  si  applicano  anche
agli incarichi conferiti dal Ministero dell'economia e delle  finanze
in relazione a piani  di  riordino,  risanamento  o  ristrutturazione
delle societa' partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione
della partecipazione". 
  219. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 409, le parole: "e' effettuato" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"puo' essere effettuato anche". 
  220. All'articolo 80, comma 7, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, le parole: "non coinvolto nella  strutturazione  dell'operazione
di alienazione" sono soppresse. 
  221. All'articolo  5  del  decreto-legge  29  marzo  1995,  n.  96,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. A modifica di quanto previsto dall'articolo  13,  primo  comma,
numero 5),  della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,  la  prevalente
partecipazione  pubblica  nelle  aziende  costituite  nei  comuni  di
Venezia e Chioggia e' assicurata dagli enti  locali.  Lo  Stato  puo'
cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione". 
  222. All'articolo 12, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono
sostituiti dai seguenti: 
  "1) la partecipazione pubblica e'  assicurata  dalla  regione,  dal
comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali; 
  2) la partecipazione dello Stato puo'  essere  effettuata  anche  a
mezzo di societa' controllate; 
  3) la quota di partecipazione degli enti  locali  non  puo'  essere
inferiore al 60 per cento". 
  223. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  1993,  n.
560,  si  interpreta  nel  senso  che  gli  alloggi  attualmente   di
proprieta' statale realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge 4
marzo  1952,  n.  137,  e  successive  modificazioni,  assegnati   ai
cittadini italiani in possesso della qualifica di  profugo  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952,  n.  137,  sono  ceduti  in
proprieta' ai profughi assegnatari o ai loro  congiunti  in  possesso
dei requisiti previsti dalla predetta legge.  Per  la  determinazione
delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo  e
le modalita' di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore
alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio. 
  224. Gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23
dicembre 2000, n.  388,  e  successive  modificazioni,  realizzati  e
assegnati ai profughi, non possono essere  utilizzati  per  finalita'
diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se  gestiti  da
amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di  destinazione
non puo' essere modificato. 
  225. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45
della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e  successive  modificazioni,
attualmente di proprieta' statale, si applica la disciplina  prevista
dal comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995,  n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995,  n.
507. 
  226. All'articolo 7, comma 3, lettera r), della legge  17  dicembre
1971,  n.  1158,  come  sostituito  dall'articolo   4   del   decreto
legislativo 24 aprile 2003, n. 114, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sono devolute alla concessionaria, a  decorrere  dall'avvio
dell'esercizio ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per  gli
oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella
misura prevista dall'Accordo di programma vigente alla stipula  della
convenzione, con gli eventuali aggiornamenti". 
  227. All'articolo 2 del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.  332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Tra le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato  operanti  nel  settore  della  difesa,  dei  trasporti,  delle
telecomunicazioni, delle fonti di energia,  e  degli  altri  pubblici
servizi, sono individuate con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, adottato  su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
finanze, di  intesa  con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive,
nonche' con i Ministri competenti per settore,  previa  comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari,  quelle  nei  cui  statuti,
prima di ogni atto che  determini  la  perdita  del  controllo,  deve
essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria  una
clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la
titolarita' di uno o piu' dei seguenti poteri speciali da  esercitare
di intesa con il Ministro delle attivita' produttive: 
  a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei  confronti
dei quali opera il limite al possesso azionario di  cui  all'articolo
3, di partecipazioni rilevanti,  per  tali  intendendosi  quelle  che
rappresentano  almeno  la  ventesima  parte  del   capitale   sociale
rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie
o la percentuale minore fissata dal Ministro  dell'economia  e  delle
finanze con proprio decreto. L'opposizione deve essere espressa entro
dieci  giorni  dalla  data  della  comunicazione  che   deve   essere
effettuata  dagli  amministratori  al  momento  della  richiesta   di
iscrizione  nel  libro  soci,  qualora  il   Ministro   ritenga   che
l'operazione rechi pregiudizio agli  interessi  vitali  dello  Stato.
Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio  del  potere  di
opposizione, il diritto di voto e comunque  quelli  aventi  contenuto
diverso  da   quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni   che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In  caso  di
esercizio  del  potere  di  opposizione,   attraverso   provvedimento
debitamente motivato in relazione al  concreto  pregiudizio  arrecato
dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non
puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi  contenuto
diverso  da   quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni   che
rappresentano la partecipazione rilevante e dovra' cedere  le  stesse
azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza  il  tribunale,
su richiesta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  ordina  la
vendita delle azioni che rappresentano  la  partecipazione  rilevante
secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice  civile.
Il  provvedimento  di  esercizio  del  potere   di   opposizione   e'
impugnabile  entro  sessanta  giorni  dal  cessionario   innanzi   al
tribunale amministrativo regionale del Lazio; 
  b)  opposizione  alla  conclusione  di  patti  o  accordi  di   cui
all'articolo 122 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno  la
ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto
di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata  dal
Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.  Ai  fini
dell'esercizio  del  potere  di  opposizione  la  CONSOB  informa  il
Ministro dell'economia e delle finanze  dei  patti  e  degli  accordi
rilevanti  ai  sensi  del  presente  articolo  di  cui  abbia   avuto
comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico  di  cui
al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione  deve
essere esercitato entro dieci giorni dalla data  della  comunicazione
effettuata dalla CONSOB. Nelle more di  decorrenza  del  termine  per
l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e  comunque
quelli aventi contenuto  diverso  da  quello  patrimoniale  dei  soci
aderenti  al  patto  sono  sospesi.  In  caso   di   emanazione   del
provvedimento di opposizione, debitamente motivato  in  relazione  al
concreto pregiudizio arrecato  dai  suddetti  accordi  o  patti  agli
interessi vitali dello Stato, gli accordi  sono  inefficaci.  Qualora
dal comportamento in  assemblea  dei  soci  sindacali  si  desuma  il
mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui  al
citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo  n.
58 del 1998, le delibere assunte con il voto  determinante  dei  soci
stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere  di
opposizione e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai
patti o agli accordi innanzi al  tribunale  amministrativo  regionale
del Lazio; 
  c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto  pregiudizio
arrecato  agli  interessi  vitali  dello  Stato,  all'adozione  delle
delibere   di   scioglimento   della   societa',   di   trasferimento
dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento  della  sede
sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di  modifica
dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente
articolo. Il  provvedimento  di  esercizio  del  potere  di  veto  e'
impugnabile entro sessanta giorni dai soci  dissenzienti  innanzi  al
tribunale amministrativo regionale del Lazio; 
  d) nomina di un amministratore senza diritto di voto". 
  228. Il potere di opposizione  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettere  a)  e  b),  del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.   332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  1994,  n.  474,
come modificato dal comma 227, e' esercitabile con  riferimento  alla
singola  operazione.  Esso  e'  altresi'   esercitabile   quando   la
partecipazione, anche attraverso singoli atti di  acquisto,  registri
un incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale  potere  e'
parimenti esercitabile ogniqualvolta  sorga  l'esigenza  di  tutelare
sopravvenuti motivi imperiosi di interesse pubblico entro il  termine
di dieci giorni dal loro concreto manifestarsi. In tale  caso  l'atto
di esercizio del potere statale deve contenere esplicito  e  motivato
riferimento alla data in cui tali motivi si  sono  manifestati.  (52)
(77) 
  229.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il Ministro delle attivita' produttive,  nonche'  con  i
Ministri competenti per settori, sono individuate le societa' dai cui
statuti va eliminata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria,
la  clausola  con  la  quale  e'   stata   attribuita   al   Ministro
dell'economia e delle finanze la titolarita' di uno o piu' dei poteri
speciali. (52) (77) 
  230.  Con  apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e  delle  finanze  e
delle attivita' produttive, da adottare entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, verranno  individuati
i criteri  di  esercizio  dei  poteri  speciali,  limitando  il  loro
utilizzo ai soli casi di pregiudizio  degli  interessi  vitali  dello
Stato. (52) (77) 
  231. Gli statuti delle societa' nelle quali e' prevista la clausola
che attribuisce allo Stato  i  poteri  speciali  sono  adeguati  alle
disposizioni di cui ai commi da 227 a 230. (52) (77) 
  232. In relazione alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  8  del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e'  assegnato  alla  CONI  Servizi
Spa, a titolo di  apporto  al  capitale  sociale,  l'importo  di  130
milioni di euro per l'anno 2004. 
  233. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa
pubblica, il Ministero degli affari esteri puo' concedere in comodato
gratuito locali degli immobili di proprieta' demaniale all'estero che
ospitano  rappresentanze  diplomatiche  o  uffici  consolari  o  loro
sezioni  distaccate,  ad  altre  amministrazioni  pubbliche  di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,     e     successive     modificazioni,     con      l'obiettivo
dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. 
  234. All'articolo 113 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
  a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
  "5-bis. Le normative  di  settore,  al  fine  di  superare  assetti
monopolistici,   possono    introdurre    regole    che    assicurino
concorrenzialita' nella gestione dei  servizi  da  esse  disciplinati
prevedendo, nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  5,
criteri di gradualita' nella scelta della modalita'  di  conferimento
del servizio. 
  5-ter. In ogni caso in cui  la  gestione  della  rete,  separata  o
integrata con l'erogazione dei servizi, non sia  stata  affidata  con
gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di  cui  ai  precedenti
commi provvedono all'esecuzione dei  lavori  comunque  connessi  alla
gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di
evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui  all'articolo
24 della legge 11 febbraio 1994,  n.  109,  e  all'articolo  143  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione  della  rete,  separata  o
integrata con  la  gestione  dei  servizi,  sia  stata  affidata  con
procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i
lavori connessi alla gestione  della  rete,  purche'  qualificato  ai
sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto
ad oggetto sia la gestione  del  servizio  relativo  alla  rete,  sia
l'esecuzione dei lavori connessi.  Qualora,  invece,  la  gara  abbia
avuto ad oggetto esclusivamente la  gestione  del  servizio  relativo
alla rete, il  gestore  deve  appaltare  i  lavori  a  terzi  con  le
procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente."; 
  b) al comma 15-bis e' aggiunto il seguente periodo: "Sono  altresi'
escluse dalla cessazione le concessioni affidate  alla  data  del  1°
ottobre 2003 a societa' gia' quotate in borsa  e  a  quelle  da  esse
direttamente  partecipate  a  tale  data  a  condizione   che   siano
concessionarie   esclusive   del   servizio,   nonche'   a   societa'
originariamente a capitale interamente pubblico che entro  la  stessa
data abbiano provveduto a collocare sul  mercato  quote  di  capitale
attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi
indicate, le concessioni cessano comunque allo  spirare  del  termine
equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate
nello stesso settore a seguito di  procedure  di  evidenza  pubblica,
salva la possibilita' di determinare caso per caso la  cessazione  in
una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai  tempi
di recupero di  particolari  investimenti  effettuati  da  parte  del
gestore."; 
  c) dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente: 
  "15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica  il  divieto
di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti  dell'espletamento
delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti  dalle  societa'
partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive  modificazioni,  sentite  le  Autorita'  indipendenti  del
settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  il  Governo  definisce   le
condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese
italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio  senza
ricorrere a procedure di evidenza pubblica,  a  condizione  che,  nel
primo caso, sia fatto salvo il  principio  di  reciprocita'  e  siano
garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati". 
  235. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144,  al  comma
4-bis, le parole: "aziende agricole" sono sostituite dalle  seguenti:
"aziende artigianali, agricole e di pesca". La disposizione di cui al
presente comma ha effetto limitatamente  alle  somme  gia'  stanziate
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  236. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in  fondazioni
sono autorizzati a procedere all'alienazione  di  beni  immobili  del
proprio patrimonio al fine di ripianare  eventuali  debiti  pregressi
maturati fino al 31 ottobre 2003. Le  modalita'  di  attuazione  sono
autorizzate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della  normativa
generale sull'alienazione dei beni immobili pubblici. 
  237. Per  favorire  la  tutela  delle  acque  in  attuazione  delle
direttive comunitarie, il risparmio della risorsa idrica,  il  minore
inquinamento e il riutilizzo della  stessa  e  per  la  realizzazione
degli interventi di bonifica urgenti relativi ai  siti  di  interesse
nazionale gia' individuati, ai siti  interessati  dalla  presenza  di
amianto, nonche' alle  aree  industriali  prioritarie,  ivi  comprese
quelle ex estrattive minerarie, e' autorizzata la spesa di 9  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 
  238. Con effetto dal 1° gennaio  2004  i  trattamenti  mensili  dei
soggetti destinatari dell'assegno vitalizio  di  cui  all'articolo  2
della legge 23 novembre 1998, n.  407,  e  successive  modificazioni,
sono elevati a 500 euro mensili. 
  239.  Al  comune  di  Lampedusa  e'  riconosciuto   un   contributo
straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2004  per  fronteggiare
l'emergenza profughi. 
  240.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  introdotto
dall'articolo  6  della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per   il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che  si  prevede  possano
essere approvati nel triennio  2004-2006,  restano  determinati,  per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle  misure  indicate  nelle
Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente  per  il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo  speciale
destinato alle spese in conto capitale. 
  241. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione  del
bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione  a  leggi  di  spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 
  242. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge  5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge 25 giugno 1999, n.  208,  gli  stanziamenti  di  spesa  per  il
rifinanziamento  di  norme  che  prevedono  interventi  di   sostegno
dell'economia classificati fra le spese  in  conto  capitale  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle  misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 
  243. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della  legge
5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle  leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente  legge  sono  ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella. 
  244. Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni di spesa  recate  da  leggi  a  carattere  pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 
  245. A valere sulle  autorizzazioni  di  spesa  in  conto  capitale
recate da leggi a carattere pluriennale, riportate  nella  Tabella  F
allegata alla presente legge, le Amministrazioni e gli enti  pubblici
possono assumere impegni nell'anno 2004, a carico di esercizi futuri,
nei  limiti  massimi  di   impegnabilita'   indicati   per   ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna  della  stessa  Tabella,
ivi compresi gli impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi  a
valere sulle autorizzazioni medesime. 
  246. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera  i-quater),
della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni,  le
misure correttive degli effetti finanziari di  leggi  di  spesa  sono
indicate nell'allegato 1 alla presente legge. 
  247. In applicazione dell'articolo 46,  comma  4,  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448,  le  autorizzazioni  di  spesa  e  i  relativi
stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato  di
previsione   di   ciascun   Ministero   interessato   sono   indicati
nell'allegato 2 alla presente legge. 
  248. La copertura della presente legge  per  le  nuove  o  maggiori
spese  correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le   nuove
finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte
corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5,  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,  secondo  il
prospetto allegato. 
  249. Le disposizioni della presente legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 
  250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da adottare sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, e' ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 129, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di  25  milioni  di
euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  4
della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2004. 
  251. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo  si
fa fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla
presente legge. 
  252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003 
 
                               CIAMPI 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 21 ottobre 2004  n.  308
(in G.U. 1a s.s. 27/10/2004 n.  42)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale: 1) dell'art. 4, comma 101, della  legge  24  dicembre
2003, n. 350; 2) dell'art. 4, comma 103, della  stessa  legge,  nella
parte in cui non prevede che l'abrogazione delle norme  ivi  indicate
decorra dalla data di entrata in vigore  della  disciplina  attuativa
del prestito fiduciario. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
206) che "I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge  24
dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalita' di cui al
decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio  2004,  sono
prorogati a tutto l'anno 2005". Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,
comma  457)  che  "Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti
all'articolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004,  n.  424
(in G.U. 1a s.s. 05/01/2005, n.  1)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 204 del presente articolo. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio  2005,  n.  77
(in G.U. 1a s.s. 23/02/2005, n.  8)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dei commi 209, 210 e 211 del presente articolo. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 7-18 marzo 2005, n.  107  (in
G.U.  1a  s.s.  23/3/2005,  n.  12)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dei commi 215, 216 e 217 del presente articolo. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 aprile  2005,  n.  162
(in G.U. 1a s.s. 27/04/2005, n. 17)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 83 del presente articolo, nella parte in cui
non prevede che il decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive
sia emanato previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n.  222  (in
G.U. 1a  s.s.  15/06/2005,  n.  24)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 157 del presente articolo,  nella  parte  in
cui prevede che la dotazione del fondo venga ripartita  "con  decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281", anziche'  stabilire  che  tale  decreto  sia  adottato
previa intesa con la Conferenza stessa. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 giugno 2005, n. 231  (in
G.U. 1a  s.s.  22/06/2005,  n.  25)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dei commi 113 e 114 del presente  articolo  in  quanto
non  prevede  alcuno   strumento   volto   a   garantire   la   leale
collaborazione tra Stato e Regioni. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (31) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 giugno 2005, n. 242 (in
G.U. 1a  s.s.  29/06/2005,  n.  26)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 110 del presente articolo,  nella  parte  in
cui non prevede che l'approvazione da parte del CIPE delle condizioni
e delle modalita' di attuazione degli interventi di cui ai  commi  da
106 a 109 dell'art. 4 della  legge  n.  350  del  2003  debba  essere
preceduta dall'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio -1 giugno 2006,  n.
213 (in G.U. 1a s.s. 07/06/2006, n.23) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dei commi 29 e 30 del presente articolo,  nella  parte
in cui non stabilisce che la ripartizione delle  risorse  finanziarie
ivi prevista, nonche' l'approvazione del Piano nazionale della  pesca
e dell'acquacoltura  per  l'anno  2004,  avvengano  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
510) che i termini previsti dal comma 92 del presente articolo,  sono
prorogati fino al 31 dicembre 2007. 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  1,   comma   1062)   che   "Le
autorizzazioni di spesa previste dall'articolo  4,  comma  31,  della
legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonche' dall'articolo  1,  comma  78,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di
cui ai commi 1059 e 1060". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 847) che in  attesa  della
riforma  delle  misure  a  favore  dell'innovazione  industriale,  e'
istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono  conferite
le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, che viene soppresso. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.L. 28 dicembre 2006,  n.  300,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con  l'art.  3-quater,
comma 1)che "per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i
tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione  del  Piemonte
del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui  al  comma
90 del presente articolo, e' differito al 31 luglio 2007". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.L. 25 settembre 2009, n.  135,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ha disposto (con l'art. 16,  comma
7) che le disposizioni "si applicano  decorsi  quarantacinque  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla L.
11 maggio 2012, n. 56, ha  disposto  (con  l'art.  3,  comma  2)  che
"L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.  332,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,  e  successive
modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4  della  legge  24
dicembre  2003,  n.  350,  nonche'  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 10  giugno  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, cessano di avere efficacia,  con
riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata  in
vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di  cui  all'articolo
1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a  ciascun  settore,  di  cui
all'articolo  2,  comma  1,  del  presente   decreto.   Le   predette
disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata
in vigore dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti  di  cui  al
primo periodo che completano l'individuazione dei settori". 
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AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ha disposto (con l'art. 23, comma 3)
che l'abrogazione dei commi 99 e 100 del presente articolo ha effetto
a decorrere dall'anno accademico 2012/2013. 
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AGGIORNAMENTO (63) 
  La L. 14 gennaio 2013, n. 9 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che
"All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo  il  comma
49-ter e' inserito il seguente: 
  «49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma  49-ter  e  fatte
salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 4, del  decreto-legge
25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre  2009,  n.  166,  la  fallace  indicazione  nell'uso  del
marchio, di cui al comma 49-bis, e' punita, quando abbia per  oggetto
oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale»". 
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AGGIORNAMENTO (73) 
  Il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 ha disposto (con l'art.  20,  comma
1) che "Allo sportello unico doganale di cui  all'articolo  4,  comma
57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono attribuiti,  altresi',
la competenza nonche' i controlli relativi a  tutti  gli  adempimenti
connessi all'entrata e  uscita  delle  merci  nel  o  dal  territorio
nazionale. Il coordinamento si applica, oltre  che  sui  procedimenti
derivanti dall'applicazione delle norme unionali  gia'  previsti  dal
predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti da  altre
Amministrazioni o organi dello Stato. I controlli, ad  esclusione  di
quelli disposti dall'Autorita' Giudiziaria e di quelli  svolti  dagli
organi competenti per la sicurezza  dello  Stato  e  dalle  forze  di
polizia,  sono  coordinati  dall'ufficio  doganale  e   si   eseguono
contemporaneamente e nello stesso luogo. Conseguentemente il predetto
sportello unico doganale assume la denominazione di «Sportello  unico
doganale e dei controlli»". 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  - La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art.  1,  comma
164, lettera d)) che "Con effetto a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore del regolamento di cui  al  comma  163,  sono  abrogate  le
disposizioni  vigenti  relative  alle  provvidenze  in  favore  delle
emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale,  e  in
particolare le seguenti: 
  [...] 
  d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350". 
  - Il regolamento di cui all'art. 1, comma 164, lettera d) della  L.
28 dicembre 2015, n. 208 e' stato emanato con D.P.R. 23 agosto  2017,
n. 146, pubblicato in G.U. 12/10/2017, n. 239. 
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AGGIORNAMENTO (77) 
  Il D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla L.
11 maggio 2012, n. 56, come modificato dal D.L. 21 settembre 2019, n.
105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n.  133,
ha  disposto  (con  l'art.  3,  comma  2)  che  "L'articolo   2   del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,  e  successive  modificazioni,  i
commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre  2003,  n.
350, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  10
giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno
2004, cessano di avere efficacia, con riferimento ai singoli settori,
a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti,  relativi  a
ciascun settore, di cui all'articolo  1,  comma  1,  e  dei  decreti,
relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, commi 1  e  1-ter,
del presente decreto. Le predette disposizioni sono comunque abrogate
a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo  dei  decreti
di cui al primo periodo che completano l'individuazione dei  settori.
Gli amministratori senza diritto di voto  eventualmente  nominati  ai
sensi del predetto articolo 2 del  decreto-legge  n.  332  del  1994,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  474  del  1994,  e
successive modificazioni, e in carica alla data della sua abrogazione
cessano alla scadenza del mandato". 
  Il D.L. 21 settembre 2019, n.  105,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, nel modificare l'art. 3,  comma  2
del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla  L.
11 maggio 2012, n.  56,  ha  conseguentemente  disposto  (con  l'art.
4-bis, comma 2) che "Le  disposizioni  introdotte  dal  comma  1  del
presente articolo, ad esclusione di quelle di cui al  medesimo  comma
1,  lettera  d),  capoverso  Art.  2-ter,  si  applicano   anche   ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla
medesima data, ferma restando la data di  inizio  del  loro  decorso,
sono prorogati fino al  raggiungimento  della  durata  stabilita  dal
presente articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista".