LEGGE 31 ottobre 2003, n. 306

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30-11-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 23
    Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443

  1.  All'articolo  1  della  legge  21  dicembre  2001, n. 443, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 17:
      1)  dopo  le  parole:  "del medesimo decreto legislativo", sono
aggiunte le seguenti: "solo nel caso in cui";
      2)  dopo  la  parola: "costruzione", sono aggiunte le seguenti:
"siano  utilizzate,  senza  trasformazioni  preliminari,  secondo  le
modalita'  previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non
sottoposto   a  VIA,  secondo  le  modalita'  previste  nel  progetto
approvato  dall'autorita'  amministrativa  competente  previo  parere
dell'ARPA";
    ;  b)  al  comma  18, le parole: "e' verificato", sono sostituite
dalle  seguenti:  "puo'  essere verificato in accordo alle previsioni
progettuali anche";
    c) al comma 19:
      1)  le  parole:  "ivi  incluso" sono sostituite dalle seguenti:
"purche'  sia  progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali,
intendendosi per tale anche";
      2)  dopo  le parole: "autorizzata dall'autorita' amministrativa
competente",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "previo, ove il relativo
progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA";
      3)  dopo  il  primo periodo e' aggiunto il seguente: "Qualora i
materiali  di  cui  al comma 17 siano destinati a differenti cicli di
produzione  industriale,  le  autorita'  amministrative competenti ad
esercitare  le  funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli,
provvedono  a  verificare,  senza  oneri  aggiuntivi  per  la finanza
pubblica,  anche  mediante  l'effettuazione  di  controlli periodici,
l'effettiva  destinazione  all'uso  autorizzato  dei materiali; a tal
fine l'utilizzatore e' tenuto a documentarne provenienza, quantita' e
specifica destinazione". ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  24  dicembre  2003,  n. 355, convertito con modificazioni
dalla  L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 23-octies,
comma  1)  che il presente articolo 23, si applica ai lavori in corso
alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.