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LEGGE 11 agosto 2003, n. 218

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2005)
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vigente al 07/12/2024
Testo in vigore dal:  16-12-2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalita).
1. L'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.
3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali.
4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, è garantire in particolare:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio
dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone;
b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei
requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 41 della Costituzione:
"Art. 41. - L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.".
- La legge legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.