LEGGE 1 agosto 2003, n. 206

Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attivita' similari e per la valorizzazione del loro ruolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
    1. Sono considerati a tutti gli effetti opere  di  urbanizzazione
secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli  immobili  e
le attrezzature fisse destinate alle attivita' di oratorio e similari
dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1. 
    2. Le minori entrate di cui al comma 1, ragguagliate per  ciascun
comune al corrispondente gettito ICI  riscosso  nell'esercizio  2002,
sono rimborsate al comune dallo Stato secondo modalita' da  stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con  il  Ministro  dell'interno.  I  trasferimenti  aggiuntivi  cosi'
determinati non sono  soggetti  a  riduzione  per  effetto  di  altre
disposizioni di legge. ((A decorrere dall'anno 2018, il  rimborso  di
cui al precedente periodo non e' piu' dovuto ai comuni  compresi  nel
territorio della regione Friuli Venezia Giulia)). 
    3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2,5 milioni  di  euro
annui a decorrere  dal  2003,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2003,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno.