LEGGE 5 giugno 2003, n. 131

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

note: Entrata in vigore della legge: 11-6-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2016)
Testo in vigore dal: 28-12-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2
Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma,
      lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle
          disposizioni in materia di enti locali alla legge
                costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare, ((entro il 31 dicembre
2005)),  su  proposta  del  Ministro  dell'interno, di concerto con i
Ministri  per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la
devoluzione  e  dell'economia  e  delle  finanze,  uno o piu' decreti
legislativi  diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali,
ai   sensi  dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  p),  della
Costituzione,  essenziali  per il funzionamento di Comuni, Province e
Citta'  metropolitane  nonche'  per  il  soddisfacimento  di  bisogni
primari delle comunita' di riferimento.
  2.  Con  i  decreti  legislativi  di  cui  al comma 1, si provvede,
altresi',  nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla
revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, dopo
l'acquisizione  dei  pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  di  seguito  denominata  "Conferenza  unificata", da
rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi,
sono  trasmessi  alle  Camere  per l'acquisizione del parere da parte
delle   competenti   Commissioni   parlamentari,   da  rendere  entro
quarantacinque  giorni  dall'assegnazione  alle Commissioni medesime.
Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie
osservazioni  e  con  le  eventuali  modificazioni,  alla  Conferenza
unificata  e  alle  Camere  per  il  parere  definitivo,  da rendere,
rispettivamente,   entro   trenta   e   quarantacinque  giorni  dalla
trasmissione dei testi medesimi.
  4.  Nell'attuazione  della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo
si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire  il  rispetto delle competenze legislative dello Stato e
   delle  Regioni,  l'autonomia  e le competenze costituzionali degli
   enti  territoriali  ai  sensi  degli articoli 114, 117 e 118 della
   Costituzione,  nonche' la valorizzazione delle potesta' statutaria
   e   regolamentare  dei  Comuni,  delle  Province  e  delle  Citta'
   metropolitane;
b) individuare  le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e
   delle  Citta'  metropolitane  in  modo da prevedere, anche al fine
   della  tenuta  e della coesione dell'ordinamento della Repubblica,
   per  ciascun livello di governo locale, la titolarita' di funzioni
   connaturate  alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente,
   essenziali  e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per
   il   soddisfacimento   di   bisogni  primari  delle  comunita'  di
   riferimento,  tenuto  conto,  in  via  prioritaria,  per  Comuni e
   Province, delle funzioni storicamente svolte;
c) valorizzare  i  principi  di  sussidiarieta',  di adeguatezza e di
   differenziazione  nella allocazione delle funzioni fondamentali in
   modo  da  assicurarne  l'esercizio  da  parte  del livello di ente
   locale  che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne
   garantisca  l'ottimale  gestione  anche mediante l'indicazione dei
   criteri per la gestione associata tra i Comuni;
d) prevedere  strumenti che garantiscano il rispetto del principio di
   leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello
   svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro
   esercizio  la partecipazione di piu' enti, allo scopo individuando
   specifiche  forme  di consultazione e di raccordo tra enti locali,
   Regioni e Stato;
e) attribuire  all'autonomia statutaria degli enti locali la potesta'
   di  individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire
   il  funzionamento  dell'ente,  secondo  criteri  di efficienza, di
   efficacia  e  di  economicita' dell'azione amministrativa, nonche'
   forme  e  modalita' di intervento, secondo criteri di neutralita',
   di  sussidiarieta'  e  di  adeguatezza,  nei  casi  previsti dagli
   articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b),
   247  e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
   locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) prevedere   una  disciplina  di  principi  fondamentali  idonea  a
   garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
   che  consenta,  sulla  base  di parametri obiettivi e uniformi, la
   rilevazione  delle  situazioni economiche e finanziarie degli enti
   locali   ai  fini  della  attivazione  degli  interventi  previsti
   dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche
   tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di
   cui  all'articolo  3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre
   2002, n. 289;
g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti
   locali,  comprese  quelle  contenute  nel  testo unico delle leggi
   sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo
   18  agosto  2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano
   con  il  sistema  costituzionale  degli enti locali definito dalla
   legge   costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  attraverso  la
   modificazione,  l'integrazione, la soppressione e il coordinamento
   formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la
   coerenza   sistematica   della  normativa,  l'aggiornamento  e  la
   semplificazione del linguaggio normativo;
h) adeguare  i procedimenti di istituzione della Citta' metropolitana
   al  disposto  dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando
   il  principio  di  partecipazione  degli  enti e delle popolazioni
   interessati;
i) individuare  e  disciplinare  gli  organi  di governo delle Citta'
   metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di
   rappresentativita'  e democraticita' che favoriscano la formazione
   di  maggioranze  stabili  e  assicurino  la  rappresentanza  delle
   minoranze,  anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e
   le Province;
l) definire   la   disciplina   dei   casi   di  ineleggibilita',  di
   incompatibilita' e di incandidabilita' alle cariche elettive delle
   Citta'  metropolitane  anche  tenendo conto di quanto stabilito in
   materia per gli amministratori di Comuni e Province;
m) mantenere  ferme  le  disposizioni in vigore relative al controllo
   sugli  organi  degli  enti  locali,  alla vigilanza sui servizi di
   competenza  statale  attribuiti  al  sindaco  quale  ufficiale del
   Governo, nonche', fatta salva la polizia amministrativa locale, ai
   procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza
   pubblica   nonche'   le   disposizioni   volte  ad  assicurare  la
   conformita' dell'attivita' amministrativa alla legge, allo statuto
   e ai regolamenti;
n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi
   di competenza statale affidati ai comuni;
o) garantire  il  rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia
   funzionale;
p) indicare  espressamente  sia  le norme implicitamente abrogate per
   effetto  dell'entrata  in  vigore  della  legge  costituzionale 18
   ottobre  2001,  n.  3, sia quelle anche implicitamente abrogate da
   successive disposizioni;
q) rispettare    i    principi    desumibili   dalla   giurisprudenza
   costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a
   statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  5.  La  decorrenza  dell'esercizio  delle  funzioni fondamentali di
Comuni,  Province e Citta' metropolitane che, a seguito dell'adozione
dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente
diverso  da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei
medesimi   decreti   legislativi,   e'   stabilita  dalle  leggi  che
determinano  i  beni  e  le risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative  da  trasferire. A tale fine il Governo, in conformita'
ad  accordi  da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta
del  Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali,   per   le   riforme  istituzionali  e  la  devoluzione  e
dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  i  Ministri  interessati,
presenta  al  Parlamento  uno  o  piu' disegni di legge collegati, ai
sensi  dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni,  alla  manovra finanziaria annuale, per il
recepimento  dei  suddetti  accordi. Ciascuno dei predetti disegni di
legge  e'  corredato  della relazione tecnica con l'indicazione della
quantificazione  e  della  ripartizione  dei  beni  e  delle  risorse
finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative,  ai  fini  della
valutazione   della  congruita'  tra  i  trasferimenti  e  gli  oneri
conseguenti    all'espletamento    delle   funzioni   conferite.   Le
disposizioni  di cui al presente comma si applicano fino alla data di
entrata   in   vigore   delle  norme  concernenti  il  nuovo  sistema
finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
  6.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi  di cui al comma 1, il Governo puo' emanare, nel rispetto
dei   principi   e   dei  criteri  direttivi  indicati  al  comma  4,
disposizioni   integrative   e  correttive  dei  decreti  legislativi
medesimi.
  7.  I  provvedimenti  collegati  di  cui  al  comma  5  non possono
comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.