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DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2003, n. 13

Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-2-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.2 aprile 2003, n. 56 (in G.U. 05/04/2003, n.80).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2003)
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Testo in vigore dal:  6-4-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare la vigente normativa in materia di concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, al fine di rendere più congrui ed immediati gli interventi di natura economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302
1. All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "
((pari al))
90 per cento";
b) al comma 4 dopo le parole: "Non si dà luogo a ripetizione di quanto già erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.".