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LEGGE 7 aprile 2003, n. 80

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.

note: Entrata in vigore della legge: 3-5-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
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Testo in vigore dal:  3-5-2003

Art. 2

(Codificazione).
1. Il codice è articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti principi:
a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza;
b) le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;
c) le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono informate ai principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;
d) è vietata la doppia imposizione giuridica;
e) è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;
f) è garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
g) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;
h) è previsto il progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti di imposta;
i) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;
l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;
m) la sanzione fiscale penale è applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario;
n) è prevista l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche e di solidarietà sociale.
2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla presente legge.
3. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente.
Nota all'art. 2:
- Si trascrive la rubrica della legge 27 luglio 2000, n. 212: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.