LEGGE 7 aprile 2003, n. 80

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.

note: Entrata in vigore della legge: 3-5-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
Testo in vigore dal: 26-11-2003
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10
            Attuazione, raccordi e copertura finanziaria

  1.   L'attuazione  della  riforma  e'  modulata  con  piu'  decreti
legislativi,  da  emanare  entro  due  anni  dalla data di entrata in
vigore  della presente legge, sottoposti al vincolo della sostanziale
invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori
istituzionali,   tenuto   anche   conto  della  riforma  del  sistema
previdenziale.  A  tale  fine,  la  sezione dedicata del Documento di
programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 5,
della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e'  integrata dei necessari
elementi di informazione.
  ((1-bis.  I  decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4
tengono  conto  della  riforma  del diritto societario attuata con il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.))
  2. Dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 4, 5, 6 e 7
non  possono  derivare  oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Nel   caso   di   eventuali  maggiori  oneri,  si  procede  ai  sensi
dell'articolo  11-ter,  comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
  3.  I  decreti  legislativi  di  attuazione  degli  articoli  3 e 8
contengono  esclusivamente  misure  a  carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio,   oppure   possono  recare  oneri  nei  limiti  della
copertura finanziaria assicurata ai sensi dei commi 4 e 5.
  4.  Nel  Documento  di  programmazione  economico-finanziaria  sono
indicate  an-nualmente  le  variazioni  dell'ammontare  delle entrate
connesse  con  le  modifiche  da  introdurre al regime di imposizione
personale e con la progressiva eliminazione dell'IRAP.
  5.  In  coerenza  con  gli  obiettivi  di  cui al comma 4, la legge
finanziaria  reca  le  modifiche al regime di imposizione personale e
quelle   relative   alla   progressiva   eliminazione  dell'IRAP  che
comportano   effetti   finanziari  e  definisce  la  copertura  degli
eventuali  ulteriori  oneri  derivanti  dai  decreti  legislativi  di
attuazione degli articoli 3 e 8.
  6.  Fino  alla  data  di scadenza del termine per l'esercizio della
delega  di  cui  al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti,  in  quanto  compatibili, non espressamente abrogate. Per lo
stesso  periodo,  e  per  i  due  anni successivi, nel rispetto degli
stessi  principi  e  criteri  direttivi  di  cui alla presente legge,
possono   essere   emanate,  con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,
disposizioni integrative e correttive, nonche' tutte le modificazioni
legislative   necessarie   per   il   migliore   coordinamento  delle
disposizioni   vigenti.  Apposita  normativa  transitoria  escludera'
inasprimenti  fiscali,  rispetto  a  regimi  fiscali  garantiti dalla
legislazione pregressa.
  7.  Fino  al  completamento  del processo di riforma costituzionale
sono  garantiti  in  termini  quantitativi  e qualitativi gli attuali
meccanismi  di  finanza  locale  e  regionale,  nel  rispetto, per le
regioni  a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
In  particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sara' compensata,
d'intesa  con le regioni, da trasferimenti o da compartecipazioni, da
attuare  nell'ambito  degli  equilibri  di  finanza pubblica. Restano
salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.