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LEGGE 14 febbraio 2003, n. 34

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

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Testo in vigore dal:  12-3-2003

Art. 5

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: "diverse da quella prevista dall'articolo 98" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114".
2. All'articolo 12, comma 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "diverse da quella prevista dall'articolo 98" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114".
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon ordine dell'attività amministrativa), convertito, con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 7. - 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".
- Il testo del comma 3-quater dell'art. 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:
"Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). - Da 1 a 3-ter (omissis).
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diniinuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
da 3-quinques a 9-sexies (omissis)".
- Per gli articoli 98 e 114 del codice penale vedi note all'art. 3.