LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore della legge: 4-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 39 
                 Convenzioni in materia di sicurezza 
 
 1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno 
  per il potenziamento dell'attivita' di prevenzione, il Dipartimento
della pubblica sicurezza  puo'  stipulare  convenzioni  con  soggetti
pubblici e privati dirette a  fornire,  con  la  contribuzione  degli
stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati  ad  incrementare
la sicurezza pubblica. 
  2. La contribuzione puo'  consistere  nella  fornitura  dei  mezzi,
attrezzature,  locali,  nella  corresponsione  dei  costi  aggiuntivi
sostenuti  dal  Ministero  dell'interno,  nella   corresponsione   al
personale impiegato di indennita' commisurate a  quelle  vigenti  per
servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  sentite   le   organizzazioni
sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale. 
  3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488. 
  4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si  applica
alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo. 
  4-bis.  Nell'ambito  delle   direttive   impartite   dal   Ministro
dell'interno per la semplificazione delle procedure amministrative  e
per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di  pubblica
sicurezza, il Ministero dell'interno puo' altresi', stipulare,  senza
oneri  aggiuntivi  per   la   finanza   pubblica,   convenzioni   con
concessionari di pubblici servizi ((dotati di una rete  di  sportelli
capillare  su  tutto  il  territorio  nazionale,  di   infrastrutture
logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che  siano  Identity
Provider e  che  abbiano  la  qualifica  di  Certification  Authority
accreditata  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  con   esperienza
pluriennale  nella  ricezione,  digitalizzazione  e  gestione   delle
istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e  nei  servizi
finanziari di pagamento,)) per la raccolta e  l'inoltro  agli  uffici
dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti
dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonche' per lo svolgimento
di  altre  operazioni  preliminari  all'adozione  dei   provvedimenti
richiesti e per l'eventuale  inoltro,  ai  privati  interessati,  dei
provvedimenti o atti conseguentemente  rilasciati.  Con  decreto  del
Ministro dell'interno, si determina  l'importo  dell'onere  a  carico
dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti. 
  4-ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis, gli  incaricati  del
pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni,
((procedono))   all'identificazione   degli   interessati,    ((anche
attraverso riconoscimento  biometrico  e  firma  grafometrica,))  con
l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento  in  vigore
per gli addetti alla ricezione delle domande,  dichiarazioni  o  atti
destinati alle pubbliche amministrazioni.