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LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore della legge: 4-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  4-2-2003

Art. 10

Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso giurisdizionale, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risulti essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma 4, della citata legge, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, può essere inquadrato, a domanda e qualora superi l'apposito esame-colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti.
Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 427.000 euro per l'anno 2002 e 437.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Note all'art. 10:
Comma 1:
- Il testo del comma 4 dell'art. 38 della citata legge n. 400/1988 è il seguente:
"Art. 38 (Norme per la copertura dei posti). - Omissis.
4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potrà comunque essere attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte.".